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Numero d'incarto:
52.1999.66
Data decisione, Autorità:
21.12.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00066
Lugano
21 dicembre
1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 febbraio 1999 di
__________ patrocinata da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 febbraio 1999, no. 456, del
Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso 19 ottobre 1998 delle aziende
industriali della città di __________ contro la decisione 1 ottobre 1998 con
cui il municipio di __________ aveva negato a quest'ultima il rilascio della
licenza edilizia per la costruzione di una cabina di trasformazione
dell'energia elettrica al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 26
gennaio 1998 le aziende industriali della città di __________ (__________)
hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione concernente
una cabina di trasformazione da realizzare al mapp. __________, di proprietà di
__________, posto in zona di completazione del nucleo (CN). La domanda é stata
pubblicata nel periodo 2 - 16 giugno 1998.
b) Contro il rilascio della licenza edilizia
è stata presentata un'opposizione collettiva il 12 giugno 1998. Prima
firmataria della stessa era __________, proprietaria del mapp. __________,
confinante con l'edificando mapp. __________. Gli opponenti hanno lamentato che
le distanze che le nuove costruzioni avrebbero dovuto tenere rispetto alla
cabina di trasformazione avrebbero ridotto la superficie edificabile della zona
CN. Essi hanno inoltre rilevato che il manufatto incideva negativamente sull'immagine
del nucleo. Infine hanno denunciato l'inquinamento elettromagnetico dell'opera.
c) Raccolto l'avviso favorevole del
dipartimento del territorio, del 12 agosto 1998, con decisione 1 ottobre 1998 il
municipio di __________ ha negato alle __________ il rilascio della licenza
edilizia. Esso ha rilevato che l'edificazione nella zona CN doveva tener conto
degli obiettivi di salvaguardia delle caratteristiche ambientali e di aspetto
di località dell'agglomerato preesistente (art. 33 cpv. 2 NAPR) ed era inoltre
subordinata all'esecuzione di un riordino fondiario (art. 33 cpv. 10 NAPR), che
non aveva però ancora avuto luogo. La costruzione della controversa cabina era
pertanto atta a compromettere uno sfruttamento razionale della zona CN e si
poneva pertanto in contrasto con il PR.
B. a) Con
ricorso 19 ottobre 1998 le __________ sono insorte contro la decisione del
municipio di __________ innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto
di annullarla e di concedere loro la licenza edilizia. Le ricorrenti hanno
sostenuto che la cabina di trasformazione rispettava i parametri edilizi della
zona CN, e che la sua costruzione non poteva essere impedita con il pretesto
del riordino fondiario.
b) Con risoluzione 31 marzo 1999 il
Consiglio di Stato ha accolto il gravame. Esso ha ritenuto che l'assenza del
riordino fondiario prescritto all'art. 33 cpv. 10 NAPR precludesse
legittimamente l'approvazione dell'opera. Dal momento tuttavia che tale operazione
avrebbe richiesto un lasso di tempo importante e l'edificabilità della zona CN
risultava, di conseguenza, puramente teorica, il Governo ha ritenuto
"opportuno" di applicare per analogia all'approvazione del manufatto l'art.
24 LPT, che stabilisce le eccezioni alle quali possono essere eretti
costruzioni od impianti fuori delle zone edificabili. Dal momento che le
condizioni poste dalla detta disposizione legale erano soddisfatti, il
Consiglio di Stato ha ritenuto di annullare il diniego municipale e di rilasciare
direttamente la licenza edilizia a favore delle __________.
C. a) Con
ricorso 22 febbraio 1999 __________ si é aggravata davanti a questo Tribunale
contro il giudicato governativo. L'insorgente sostiene che non sono adempiuti i
requisiti di applicazione dell'art. 24 LPT.
Il Consiglio di Stato e le __________ hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio di __________ ha invece
postulato il suo accoglimento. Il dipartimento del territorio non ha invece presentato
una risposta.
Delle rispettive ragioni, così come dei
motivi alla base del giudizio governativo, si dirà, per quanto necessario, nel
seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale é data in applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LE. Il
ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione
dell'insorgente certa (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. La
zona di completamento del nucleo (CN) è retta dall'art. 33 NAPR. In questa
zona, ove è ammessa la costruzione di abitazioni e aziende non moleste (cpv.
3), l'edificazione deve tener conto degli obiettivi di salvaguardia delle
caratteristiche ambientali e di aspetto di località dell'agglomerato
preesistente (cpv. 2). L'edificabilità dei fondi assegnati a questa zona è
subordinata all'approvazione di un piano di riordino fondiario del comprensorio
da allestire a carico dei proprietari interessati (cpv. 10). Tale approvazione
non ha ancora avuto luogo.
2.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto di
prescindere, nel concreto caso, dell'ossequio del requisito sancito all'art. 33
cpv. 10 NAPR. Il Governo ha ritenuto che l'assenza di un riordino fondiario rispettivamente
il tempo necessario per attuarlo rendessero puramente teorica l'edificabilità
del mapp. __________ e giustificassero di conseguenza l'applicazione dell'art.
24 LPT. Ora, questo ragionamento non può essere tutelato. In effetti, com'è
noto, l'appena menzionata disposizione legale regolamenta il rilascio delle
autorizzazioni edilizie eccezionali fuori delle zone edificabili, mentre che il
mapp. __________ è ubicato all'interno delle zone edificabili. La necessità di
procedere preliminarmente ad una ricomposizione particellare costituisce
inoltre una lecita, ulteriore condizione alla quale è assoggettata
l'edificabilità dei fondi ubicati nella zona CN (art. 20, 22 cpv. 3 LPT, 28
cpv. 2 lett. c, 67 cpv. 3 e 83 seg. LALPT): diversamente da quanto ha assunto
il Governo nel giudizio impugnato, l'istituto della ricomposizione particellare
è semmai proprio volto a scongiurare - e non già a provocare - un'edificabilità
puramente teorica dei fondi assegnati alla zona edificabile (Jomini, Commentaire
LAT, ad art. 20 N. 1). La risoluzione governativa si diparte invece dal principio,
errato, secondo cui un fondo assegnato alla zona fabbricabile possa essere
immediatamente edificato, quando in realtà l'appartenenza alla zona edificabile
costituisce semplicemente un requisito per l'edificazione. Ferma questa
premessa, un'eccezione alla necessità di attuare preventivamente un riordino fondiario
per poter realizzare il controverso manufatto, che deve essere annoverato tra
gli edifici principali (RDAT 1983 N. 48), può risultare solo dal diritto cantonale
(art. 23 LPT). Non sussistendo però una deroga in tal senso, il mapp.
__________ non può essere edificato sintanto che non sarà stata eseguita una ricomposizione
particellare della zona CN: si impone pertanto il diniego del permesso di costruzione,
come deciso dal municipio di __________.
- Sulla
scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto e la risoluzione governativa
annullata. La tassa di giudizio deve essere posta a carico delle __________ (art.
28 PAmm), le quali vengono altresì condannate a rifondere alla ricorrente, assistita
in questa sede da un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge sopraricordati;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ E'
annullata la risoluzione 3 febbraio 1999 (n. 456) del Consiglio di Stato.
§§
E' confermata la decisione 1 ottobre 1998 del municipio di Bruzella di
diniego della licenza edilizia per la costruzione di una cabina di
trasformazione al mapp. __________ di quel comune.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico delle __________, le quali sono
condannate a rifondere alla ricorrente fr. 800.-- per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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