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Numero d'incarto:
52.1999.78
Data decisione, Autorità:
19.10.1999, TRAM
Incarto n.
52.1999.00078
Lugano
19 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 marzo 1999 di
contro
la
decisione 24 febbraio 1999, no. 791, del Consiglio di Stato che ha respinto
l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 4 novembre 1998, con la
quale il municipio di __________ gli ha negato il rilascio della licenza
edilizia per l'ampliamento dell'edificio sito al mappale no. __________ RF di
quel comune, fuori zona edificabile;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è proprietario della particella no. __________
del comune di __________;
che su tale fondo, di complessivi mq 9356 e situato fuori
zona edificabile, sorgono due edifici; quello posto al mappale
no. __________A dispone di una superficie di mq 127 ed è utilizzato
quale abitazione secondaria;
che il 3 settembre 1998 il ricorrente ha chiesto il permesso
di ampliare il predetto edificio con l'aggiunta di un locale sotterraneo da
adibire a legnaia e deposito attrezzi;
che con preavviso 30 ottobre 1998 il Dipartimento del
territorio si è opposto all'intervento prospettato;
che visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con
decisione 4 novembre 1998 il municipio di __________ ha negato al ricorrente il
rilascio della licenza edilizia;
che con ricorso 18 novembre 1998 il ricorrente ha postulato davanti
al Consiglio di Stato l'annullamento della decisione impugnata ed il rilascio
dell'autorizzazione richiesta; preso conoscenza delle osservazioni inoltrate
dall'autorità dipartimentale e da quella municipale, con lettera 21 dicembre
1998 il ricorrente ha chiesto l'esperimento di un sopralluogo;
che con decisione 24 febbraio 1999 il Consiglio di Stato ha respinto
il gravame, senza procedere all'assunzione della prova richiesta, in quanto
ritenuta superflua ai fini del giudizio;
che secondo l'Esecutivo cantonale l'intervento prospettato disattenderebbe
l'art. 29bis della NAPR di __________, in virtù del quale l'ampliamento di
rustici già trasformati, è ammesso solo se trattasi d'interventi costruttivi di
manutenzione straordinaria, ossia lavori di modesta importanza intesi a
conservare lo stato e l'uso della costruzione esistente;
che a detta del Governo l'ampliamento non potrebbe neppure
essere approvato ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT, in quanto l'aggiunta del
locale auspicato non sarebbe necessaria alla continuazione dell'utilizzazione
del rustico già esistente;
che contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento; lamenta un
accertamento inesatto della fattispecie, non essendo stato esperito il
sopralluogo da lui richiesto;
che l'insorgente ha inoltre posto in evidenza come sul
mappale no. __________ sorgano due edifici: mentre il rustico che si trova al
mappale no. __________ B dispone di una propria legnaia, l'abitazione al
mappale no. __________ A ne è priva;
che a detta del ricorrente l'uso indipendente dei due edifici
è attuabile, soltanto se verrà autorizzato l'ampliamento richiesto; sarebbe
dunque data una necessità oggettiva che giustifica l'intervento;
che il municipio di __________, il Consiglio di Stato e l'Ufficio
delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale hanno postulato
la reiezione del gravame; delle argomentazioni addotte, si dirà, per quanto
necessario nel seguito.
Considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio
i fatti e non è vincolata alle domande di prova della parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che tuttavia l'autorità deve accertare in modo esatto e
completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio;
che per la valutazione della fattispecie qui in esame, la
verifica dell'esatta situazione dei luoghi, con particolare riguardo all'interdipendenza
dei due manufatti situati al mappale no. __________, alla disponibilità di
spazi o locali già esistenti nel rustico posto sulla particella no. __________
A, si appalesa essenziale;
che il Consiglio di Stato non esperendo il sopralluogo
richiesto dal ricorrente, non ha potuto accertare se nel caso in esame è data
una necessità oggettiva che giustifichi l'ampliamento prospettato;
che sulla base dell'incartamento non è neppure possibile
stabilire qual è l'entità della trasformazione operata in precedenza dal
ricorrente al fine di rendere abitabile il rustico che ora sorge al mappale no.
__________ A;
che l'autorità inferiore non poteva quindi pronunciarsi con piena
cognizione di causa sulla fattispecie, in quanto il sopralluogo ed il richiamo
degli atti concernenti l'autorizzazione della trasformazione del rustico in
un'abitazione secondaria appaiono fondamentali per il giudizio;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale
amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza
inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in
modo incompleto;
che verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va
accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperita
l'istruttoria summenzionata, statuisca nuovamente nel merito del ricorso;
che dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 24
febbraio 1999, no. 791, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti vengono rinviati al
Consiglio di Stato, affinché si pronunci nuovamente previa istruttoria.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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