AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1999.89
Data decisione, Autorità:
01.06.1999, TRAM
Incarto n.
52.99.00089
Lugano
1º giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 marzo 1999 di
__________ patrocinato dallo studio legale __________
contro
la decisione 5 marzo 1999 con cui il Dipartimento delle
opere sociali l’ha ammonito per violazione della LSan;
vista la risposta 5
maggio 1999 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 gennaio 1997
__________, 1910, si è recata dal ricorrente, dr. med. dent. __________, per
farsi sostituire la dentiera mobile della mascella superiore con dei denti
fissi. Nel corso delle successive sedute il ricorrente l'avrebbe convinta ad impiantare
una protesi fissa anche sulla mascella inferiore. Il professionista avrebbe
inoltre persuaso anche il marito __________, 1909, ad effettuare un analogo
intervento.
Insoddisfatti del lavoro svolto, i pazienti si sono dapprima
rivolti alla Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici dentisti.
Dopo aver esaminato il caso, questa commissione ha consigliato loro di
rivolgersi al dr. med. dent. __________, titolare dello studio presso cui
lavora il ricorrente, al fine di portare a termine la cura a regola d'arte.
Respinta la proposta, __________ e __________ hanno denunciato il dr.
__________ alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVS) con esposto del 19
settembre 1997.
B. Il 18 novembre 1997 la CVS
ha notificato l’esposto al denunciato, invitandolo a produrre la documentazione
clinica ed offrendogli la possibilità di presentare osservazioni. Con memoriale
del 3 dicembre 1997 il dr. __________ ha contestato le accuse mossegli,
chiedendo l'audizione di testi, che avrebbero assistito ad un violento alterco
fra lui ed il denunciante __________. Non ha tuttavia inviato la documentazione
richiestagli.
Sei mesi dopo, il 29 maggio 1998 la CVS ha nuovamente sollecitato
il ricorrente a produrre a stretto giro di posta le cartelle sanitarie e le
radiografie dei denuncianti. Il dr. __________ ha nuovamente omesso di dar
seguito alla richiesta.
Fondandosi sulle informazioni in suo possesso, la CVS ha quindi
informato il dr. __________ che avrebbe proposto al DOS di infliggergli un
ammonimento per violazione dei doveri professionali. Il progetto di preavviso
rimproverava al denunciato di aver omesso di eseguire una corretta diagnosi
della situazione ossea dei pazienti e di aver violato l’obbligo di informarli
correttamente sulla natura e sui rischi dell'intervento.
Con tempestive osservazioni il dr. __________ ha respinto gli
addebiti, producendo alcune radiografie dei pazienti per dimostrare la
correttezza della diagnosi. Ha inoltre chiesto che venisse sentito come teste
il collega dr. __________, affinché riferisse sulle informazioni che avrebbe
fornito ai coniugi __________ in merito all’intervento previsto.
Il 2 ottobre 1998 il legale del ricorrente ha inoltre
trasmesso alla CVS, con tanto di ricevuta di ritorno, due documenti definiti come
gli originali delle cartelle cliniche. Sul recto, accanto al tradizionale
schema dei denti, i due documenti indicavano i nominativi dei pazienti con
l'indirizzo, il numero di telefono e gli acconti versati. Sul verso erano
invece annotate le date delle visite, le prestazioni effettuate e gli onorari
dovuti.
Il 14 ottobre la CVS ha sentito come teste l'odontotecnico
__________ e l'aiuto dentista __________, che hanno effettivamente riferito di
un violento litigio scoppiato tra il ricorrente ed il paziente __________.
C. Con preavviso del 10
febbraio 1999 la CVS ha proposto al DOS di ammonire il ricorrente per aver
allestito in modo negligente le cartelle sanitarie dei denuncianti, per non
aver stabilito una diagnosi corretta della situazione delle ossa e per aver disatteso
l’obbligo di informarli adeguatamente sull’intervento. Il preavviso in
questione riprendeva in sostanza il precedente, aggiungendovi alcune considerazioni
critiche volte ad evidenziare le carenze e le incongruenze delle cartelle
sanitarie prodotte dal ricorrente.
Con decisione 5 marzo 1999 il DOS ha fatto proprio il
preavviso della CVS ed ha ammonito il ricorrente.
D. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale il dr. __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
L’insorgente rimprovera anzitutto alla CVS di aver confuso le
cartelle mediche con le fatture. Infondati sarebbero pertanto gli addebiti
mossigli dall’autorità in merito a questi documenti.
Il dr. __________ contesta poi di aver omesso di informare adeguatamente
i pazienti sulla natura e sui rischi dell’intervento. A tal proposito censura
il rifiuto della CVS di sentire come teste il collega di studio, dr.
__________, che avrebbe potuto riferire in merito ai ragguagli forniti ai
denuncianti.
Prive di fondamento sarebbero pure le critiche rivoltegli
dall’autorità con riferimento alla correttezza della diagnosi. Le radiografie
eseguite dimostrerebbero che i pazienti non erano affetti da osteoporosi.
D. All’accoglimento del ricorso
si oppone la CVS, contestando succintamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall’art. 59 cpv. 5 LSan. La legittimazione
attiva del ricorrente, direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm). Non spetta a questo tribunale, soprattutto
in materia disciplinare, rimediare alle eventuali carenze istruttorie poste in
essere dall’istanza inferiore.
- 2.1. L’operatore sanitario
deve informare compiutamente il paziente sui rischi di una cura, di un
trattamento o di un intervento per rapporto all’efficacia dei risultati che ne
possono derivare. L’informazione costituisce un presupposto del consenso del paziente.
Spetta all’operatore sanitario dimostrare di aver fatto fronte all’obbligo di informazione
(Honsell, Handbuch des Arztrechts, 152).
2.2. In concreto, la CVS rimprovera al ricorrente di aver
disatteso l’obbligo in questione, omettendo di fornire ai denuncianti i ragguagli
occorrenti per potersi determinare con la necessaria cognizione di causa in
merito all’intervento che questi aveva loro proposto.
Per dimostrare di aver compiutamente informato i pazienti, in
sede di osservazioni al progetto di preavviso notificatogli dalla CVS, il dr.
__________ aveva chiesto di sentire come teste il collega di studio, dr.
__________. La commissione non solo non ha sentito il teste, ma non ha nemmeno
fornito una spiegazione del rifiuto di assumere questa prova. Siffatto modo di
procedere integra chiaramente gli estremi di una violazione del diritto di essere
sentito. Non rientrando nei compiti di questo tribunale quello di sobbarcarsi
l’onere degli accertamenti che l’istanza inferiore ha omesso senza valida
giustificazione di esperire, su questo punto il ricorso va accolto,
prosciogliendo il ricorrente dall’accusa rivoltagli.
- 3.1. Ad eccezione del
farmacista, dell’assistente farmacista e dell’odontotecnico, ogni operatore
sanitario, come pure ogni responsabile sanitario di servizi o strutture
sanitarie che esegue prestazioni o attua terapie è tenuto a compilare, per ogni
paziente, una cartella sanitaria, nella quale devono essere almeno indicati, le
generalità, il tipo di trattamento eseguito, le prestazioni effettuate, le date
di inizio e di conclusione del trattamento, nonché la data di ogni
consultazione (art. 67 cpv. 1 LSan). L’operatore sanitario, precisa la norma,
deve indicare sulla cartella sanitaria la diagnosi e se ne ha la facoltà gli
agenti terapeutici prescritti (cpv. 2). Per ogni intervento chirurgico devono
inoltre essere documentate le informazioni cliniche e tecniche sull’intervento
(cpv. 3).
Le annotazioni devono rispondere ai principi di verità, di
chiarezza e di completezza. Devono insomma essere tali da permettere anche a
terzi di stabilire esattamente quando e come il paziente è stato curato.
3.2. Nell’evenienza concreta, la CVS rimprovera al ricorrente
di aver disatteso gli obblighi sanciti dalla norma succitata, compilando in
modo carente le cartelle sanitarie dei denuncianti.
A tal proposito, giova anzitutto rilevare che l'autorità
cantonale ha sollecitato a più riprese il ricorrente a produrre la documentazione
clinica: in particolare, la cartella sanitaria e le radiografie. Il dr. __________
ha dato seguito alla richiesta soltanto dopo aver ricevuto il progetto di
preavviso elaborato dalla CVS, inoltrando all’autorità dapprima una serie di
radiografie ed in seguito due documenti, che - a suo dire - avrebbero dovuto
essere gli originali delle cartelle sanitarie dei denuncianti. Questi atti,
verosimilmente compilati “di pugno continuo”, menzionavano la data, la
posizione tariffaria, il genere delle prestazioni dispensate ed il relativo
onorario. Pur dubitando della reale natura e dell’attendibilità dei documenti
prodotti, apparentemente allestiti a posteriori per esigenze di causa, la CVS
ha rinunciato ad esperire ulteriori indagini, limitandosi a sottoporli ad una
verifica critica, le cui risultanze sono state contestate al ricorrente soltanto
con il preavviso definitivo che il DOS ha integrato nella decisione qui impugnata.
Dimenticando (volutamente o per inavvertenza) di essere la
causa prima dell’equivoco, in questa sede il dr. __________ rimprovera alla
commissione di aver fondato il proprio giudizio su semplici documenti
contabili, ovvero sulle fatture. A sua discolpa produce pertanto in fotocopia
(a suo dire nuovamente, in realtà per la prima volta) quelle che sarebbero le
cartelle sanitarie dei denuncianti effettivamente allestite.
Ai fini del giudizio non occorre procedere ad ulteriori
accertamenti per stabilire l’attendibilità di questi nuovi documenti, poiché
comunque anche quelle che dovrebbero essere considerate come le cartelle
sanitarie vere e proprie disattendono i precetti di verità, chiarezza e
completezza sanciti dall’art. 67 LSan. Anche questi documenti registrano
infatti soltanto una minima parte delle radiografie eseguite. Gli stessi
omettono inoltre del tutto di menzionare le anestesie praticate. Contengono
quindi carenze ed imprecisioni che da sole bastano a perfezionare gli estremi
della violazione addebitata al ricorrente. Non si può invero ammettere che la
cartella sanitaria di un paziente passi sotto silenzio un intervento
significativo qual’è un’anestesia praticata per estrarre un dente o per
impiantarne uno artificiale. Tanto meno nel caso in esame ove uno dei
denuncianti risulta affetto da cardiopatia (angina pectoris) e prende
medicamenti.
- 4.1. Come giustamente
rileva la CVS nel preavviso inviato al DOS, prima di effettuare qualsiasi tipo
di cura l’operatore sanitario deve stabilire una diagnosi corretta. Si tratta
di una premessa irrinunciabile di qualsiasi terapia.
4.2. In concreto, l'autorità cantonale ha rimproverato al
ricorrente di non aver esperito le indagini necessarie per stabilire la situazione
delle ossa dei pazienti. A causa della superficialità della diagnosi allestita,
il ricorrente non si sarebbe avveduto che i pazienti soffrono di osteoporosi;
difetto, questo, che avrebbe impedito agli impianti di integrarsi nel tessuto osseo.
Il rimprovero non è suffragato da sufficienti accertamenti.
Le radiografie eseguite, in particolare l’ortopantomografia, non dimostrano
affatto che i denuncianti sono affetti da osteoporosi. Né risulta dagli atti
che i lamentati difetti dell’impianto siano da ricondurre a carenze della loro
struttura ossea. Nemmeno il membro esperto della CVS, al quale è stata
sottoposta la documentazione clinica prodotta dal ricorrente, ha peraltro
rilevato carenze a livello diagnostico.
In mancanza di accertamenti più precisi il ricorrente va
quindi prosciolto dal rimprovero rivoltogli in proposito dalla CVS. Anche in
questo caso, non è compito del Tribunale cantonale amministrativo rimediare
alle carenze istruttorie poste in essere dalla precedente istanza.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorrente può quindi essere prosciolto
dall’accusa di violazione dell’obbligo di informare i pazienti e da quella di aver
stabilito una diagnosi carente. Non può invece essere mandato esente dal rimprovero
di aver compilato in modo negligente le cartelle sanitarie dei denuncianti. Le
registrazioni sono in effetti carenti quantomeno nella misura in cui omettono
di menzionarvi le anestesie praticate.
Essendo comunque provata una violazione dei suoi doveri professionali,
suscettibile di giustificare la più blanda delle sanzioni previste dalla LSan,
l’ammonimento inflitto al ricorrente dal DOS va quindi confermato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza ed è commisurata
tenendo conto del fatto che il ricorrente viene liberato da due delle tre
infrazioni imputategli.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 59, 67 LSan; 3, 18, 28, 68, 70 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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