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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.13
Data decisione, Autorità:
10.02.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00013
Lugano
10 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2000 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione notificata il 22 dicembre 1999 con cui
il Consorzio depurazione acque __________ e dintorni ha deliberato al
Consorzio __________, __________, __________ i lavori di impresario costruttore
relativi al lotto 5 delle opere di ottimizzazione ed ampliamento
dell'impianto depurazione acque __________ a __________;
viste le risposte:
-
24 gennaio 2000 del
Consorzio depurazione acque __________ e dintorni;
-
24 gennaio 2000 del
Consorzio __________, __________, __________;
-
2 febbraio 2000
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. All’inizio
degli anni ’90 il Consorzio depurazione acque __________ e dintorni
() ha risolto di ampliare ed ottimizzare l'impianto depurazione acque
() situato a __________, in località __________. L’intervento è stato
realizzato sulla base di progetti allestiti nel 1993, secondo un programma
suddiviso in cinque lotti. La fase di progettazione, terminata nel 1993, è
stata preceduta da una campagna di sondaggi del terreno, che sono stati
deliberati nel 1991 alla __________. I costi complessivi dell'intervento sono
stati preventivati in fr. 38'750'000.-, circa la metà dei quali destinati ad
opere del genio civile.
La fase di realizzazione delle opere,
preceduta da un intervento di risanamento dei bacini di aerazione, attuato tra
il 1993 ed il 1994, è iniziata il 29 novembre 1996 con la messa a concorso dei
lavori di scavo generale, che sono stati deliberati alla ditta __________ di
__________ per un importo di fr. 568'034.80. Nel 1998 sono stati messi a
concorso e deliberati i lavori del lotto 1 (bacini d’aerazione), del lotto 2 (vasche
di chiarificazione finale) e del lotto 3 (stazione di trattamento dei fanghi).
Nell’estate del 1999, il __________ ha assegnato al Consorzio __________,
, __________ () i lavori da impresario costruttore del
lotto 4 (edifici gestione-manutenzione; stazione di flocculazione-filtrazione)
per un importo di fr. 2'307'107.05.
Tutte le delibere sono state effettuate in
applicazione della LApp.
B. L'8 ottobre
1999 il __________ ha indetto un pubblico concorso per i lavori da impresario
costruttore del lotto 5.
Al concorso hanno partecipato sei ditte; fra
queste la ricorrente con un'offerta di fr. 1'248'075.45 ed il consorzio
__________, con un'offerta di fr. 1'292'753.15.
Previo avviso dell'ufficio cantonale lavori
sussidiati e appalti (ULSA) del Dipartimento del territorio, il __________ ha
deliberato i lavori a quest'ultima, ritenendo che la maggior spesa rientrasse
nel margine d'apprezzamento del 5%, di cui all'art. 22 LApp.
La decisione è stata notificata ai
concorrenti il 22 dicembre 1999.
C. Contro
questa delibera la __________ è insorta con analoghi ricorsi davanti al
Consiglio di Stato e davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l’aggiudicazione in suo favore.
Secondo l'insorgente, applicabile alla
fattispecie sarebbe il CIAP e non la LApp. Il valore complessivo dei lavori di
costruzione dell'opera supererebbe infatti ampiamente il valore soglia di fr.
9'575'000.- fissato dall'art. 7 cpv. 2 CIAP. La clausola bagatella non sarebbe
applicabile. Ferma questa premessa, l'insorgente ritiene che il __________
avrebbe dovuto privilegiare la sua offerta, economicamente più vantaggiosa di
quella del __________.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il __________, il __________ ed il Dipartimento del
territorio, contestando l'applicabilità del CIAP, entrato in vigore dopo
l'inizio dei lavori di sondaggio (1991) e di risanamento dei bacini di
aerazione (1993). La delibera, soggiungono il __________ ed il __________, ricadrebbe
inoltre sotto la clausola bagatella di cui all'art. 7 cpv. 2 CIAP. Le eccezioni
sollevate dall'insorgente soltanto in questa sede con riferimento
all'applicabilità della LApp sarebbero infine contrarie al principio della
buona fede.
Considerato, in
diritto
- Prima di
eventualmente entrare nel merito del ricorso va verificata la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
1.1.
Giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a CIAP, i contratti tra un committente rientrante
nel novero dei soggetti elencati dall’art. 8 ed un offerente, che hanno per
oggetto l'esecuzione di opere di edilizia e di genio civile, soggiacciono
all’ordinamento in questione, quando il valore della commessa supera la soglia
di fr. 9'575'000.- (art. 7 cpv. 1 lett. a; BU __________). L'opera edile,
precisa l'art. 6 cpv. 2 CIAP, è il risultato del complesso dei lavori di sopra-
e sottostruttura.
Se per la realizzazione dell'opera il
committente aggiudica diverse commesse, fa stato il valore globale delle medesime
(art. 7 cpv. 2 CIAP).
1.2. L’art. 22 CIAP assoggetta a
quest’ordinamento l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a
concorso o aggiudicate dopo la sua entrata in vigore (21 maggio 1996; RU
__________ e BU __________). Il tenore letterale della norma non esclude, ma
non permette nemmeno di stabilire se il CIAP sia applicabile anche alle
commesse poste a concorso dopo la sua entrata in vigore, che riguardano opere
in fase di realizzazione sulla base di delibere effettuate secondo il diritto
previgente (LApp).
Considerate, da un lato, la persistente
insufficienza della LApp per rapporto alle esigenze di protezione giuridica
poste dalla legge federale sul mercato interno (art. 9 ed 11 LMI) e,
dall'altro, le garanzie offerte al riguardo dal CIAP, è comunque da ritenere
che tali commesse soggiacciano al nuovo diritto perlomeno nella misura in cui
il loro valore complessivo supera il valore soglia stabilito dall’art. 7 cpv. 1
lett. a CIAP.
Il semplice fatto che il valore globale
delle commesse in cui l’opera è suddivisa faccia stato ai fini
dell’assoggettamento al CIAP non impone affatto di perpetuare il regime
giuridico applicato alle delibere effettuate prima dell'entrata in vigore del
concordato, estendendolo alle aggiudicazioni successive, allorché il valore
complessivo di queste ulteriori commesse supera il limite suddetto. Né tale
conclusione si impone in forza del principio dell’irretroattività delle leggi.
Il nuovo diritto viene infatti applicato soltanto per rapporto al valore
globale delle commesse aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.
1.3. Nell'evenienza concreta, il valore
complessivo delle opere edili messe a concorso dopo l'entrata in vigore del
CIAP supera abbondantemente il valore soglia fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a
CIAP. Da questo profilo, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
deve pertanto essere ammessa.
Invano i resistenti si prevalgono dei lavori
di sondaggio eseguiti nel 1991 e delle opere di risanamento dei bacini
d’aerazione dell'impianto esistente aggiudicate nel 1993 per negare l'applicabilità
del CIAP. A prescindere dalle considerazioni appena illustrate, che già da sole
permetterebbero di respingere tali obiezioni, la tesi dei resistenti non può
comunque essere accreditata, perché i sondaggi erano essenzialmente finalizzati
alla progettazione delle opere in discussione, mentre il risanamento dei bacini
d’aerazione non rientrava nei lotti in cui sono stati suddivisi i lavori di ottimizzazione
e di ampliamento del vecchio impianto. Tant’è vero che è stato realizzato ancor
prima della decisione dell’autorità federale di sussidiare le opere.
1.4. Secondo il § 5 DirCIAP, commesse edili
che non raggiungono il valore di 2'000'000.-- di fr. e che sommate non
oltrepassano il 20% del valore dell'intera opera non sottostanno al CIAP (clausola
bagatella).
La commessa in esame si situa al di sotto
del primo limite. Il valore della commessa, sommato alle precedenti,
aggiudicate prescindendo dal CIAP, supera tuttavia il limite di fr.
7'600'000.-, pari al 20% del costo globale delle opere di ottimizzazione e di ampliamento
(38'000'000.-). La clausola bagatella, invocata dai resistenti, non è pertanto
applicabile.
Anche da questo profilo, la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo non può pertanto essere esclusa.
1.5. La mancata impugnazione, da parte della
ricorrente, dell'indicazione del bando di concorso che dichiarava applicabile
la LApp è irrilevante ai fini del giudizio sulla competenza. Per principio, la
competenza è infatti stabilita imperativamente dalla legge. Salvo diversa
disposizione, che qui non è data, non può quindi essere fondata né modificata
per accordo delle parti (art. 2 PAmm). Nemmeno il principio della buona fede è
atto a sovvertire l'ordinamento delle competenze (Borghi Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 2 PAmm, N. 2 a e rimandi). Vanno
quindi disattese le eccezioni che i resistenti sollevano al riguardo prevalendosi
della tardiva contestazione di tale indicazione da parte della ricorrente.
1.6. Accertata la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, alla ricorrente, che ha partecipato senza successo al
concorso, va senz'altro riconosciuta la legittimazione attiva.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP,
4 DECIAP e 13 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a
giudizio, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1. A
norma del § 28 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta
l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto
prezzo / prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono essere tenuti
in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di
gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico,
estetica ed infrastruttura.
La norma conferisce all'ente committente un
certo margine d'apprezzamento, il cui esercizio può essere censurato da parte
dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi
della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di
potere (art. 61 PAmm).
2.2. Nel caso in esame, il __________ ha
aggiudicato le opere messe a concorso al consorzio __________, che aveva presentato
un'offerta più onerosa di quella inoltrata dalla ricorrente. La decisione di
delibera non spiega i motivi di questa scelta. Implicitamente, il provvedimento
richiama - a torto - il margine d'apprezzamento del 5%, che l'art. 22 LApp
riserva al committente. In sede di osservazioni al ricorso, il __________ non
ha addotto altre giustificazioni a sostegno della sua decisione. Il __________,
dal canto suo, si è limitato a rilevare di aver già operato sul cantiere a
piena soddisfazione del committente.
Ora, è evidente che la delibera in contestazione
non è sorretta da motivi sufficienti per giustificare una maggior spesa di fr.
44'678.20 (+ 3.75%). In assenza di controindicazioni che permettano di dubitare
della qualità dell'offerta inoltrata dalla ricorrente il __________ non poteva
privilegiare l'offerta del __________. Il semplice motivo della continuità,
invocato dal consorzio vincente, quand’ anche fosse stato fatto proprio dal
__________, non sarebbe comunque bastato per legittimare la scelta più onerosa.
- In esito
alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la delibera impugnata e rinviando gli atti al __________ per nuova
decisione. Non potendo questo Tribunale sostituirsi al committente, la domanda
di aggiudicazione va invece respinta.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del CDAM ed al consorzio __________, proporzionalmente al grado
di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 8 CIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28,
31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
La delibera 17 dicembre 1999 del __________ è annullata.
1.2.
Gli atti sono rinviati al __________ per nuova decisione.
-
La tassa
di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico del __________ e del consorzio
__________ in ragione di metà ciascuno.
-
Il
__________ ed il consorzio __________ rifonderanno alla ricorrente fr. 1'200.--
in ragione di metà ciascuno a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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