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Numero d'incarto:
52.2000.250
Data decisione, Autorità:
20.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00250
Lugano
20 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 settembre 2000 (n. 3968) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente
avverso la decisione 4 maggio 2000 con la quale il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di
condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 17 ottobre
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 7
febbraio 2000, verso le ore 18.25, __________, alla guida dell'autovettura VW
targata __________, in territorio di __________, si è spostato negligentemente
a sinistra della linea di sicurezza, collidendo con un veicolo proveniente in
senso inverso. In seguito ha proseguito la propria marcia in contromano, per
poi arrestarsi a pochi centimetri da un altro autoveicolo, il cui conducente,
notata la manovra, si era fermato; successivamente __________ ha inserito la
retromarcia portandosi sulla normale corsia di marcia, e si è allontanato
abbandonando il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge.
B. a) A
seguito della suddetta infrazione, con risoluzione 28 aprile 2000 la Sezione della
circolazione ha condannato __________ al pagamento di una multa di fr.
1'000.--, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr.
70.-- per infrazione alle norme sulla circolazione stradale.
b) Il 4 maggio 2000 la Sezione della
circolazione ha risolto di revocare ad __________ la licenza di condurre per la
durata di un mese, dal 5 giugno 2000 al 4 luglio 2000 inclusi. L'autorità dipartimentale
lo ha comunque autorizzato alla guida di ciclomotori.
c) Con decisione 14 luglio 2000, cresciuta
in giudicato, il giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale
cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato da __________ contro
la risoluzione di multa.
C. Il
Consiglio di Stato, con giudizio 20 settembre 2000, ha confermato il provvedimento
di revoca pronunciato dalla sezione della circolazione, ritenendolo adeguato
alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che, tenuto conto del principio dell'unità e della
sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per discostarsi dalle
constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in
giudicato.
D. Con ricorso
3 ottobre 2000 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendo l'annullamento della citata risoluzione. L'insorgente,
riconfermandosi nelle argomentazioni sollevate dinanzi all'autorità inferiore,
contesta l'accertamento dei fatti operato in sede penale ed evidenzia la
propria necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
Rileva inoltre che la Sezione della circolazione stradale ha emanato il
provvedimento di revoca senza attendere la crescita in giudicato del giudizio
penale, seppure nella fattispecie vi fossero dubbi sulla pretesa violazione
delle norme sulla circolazione stradale.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le
decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione
stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme sulla
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La revoca della licenza a titolo di ammonimento ha per scopo quello di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a
motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento deve essere
stabilita secondo le circostanze e deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv.
1 lett. a LCStr).
- 3.1.
__________ contesta gli accertamenti esperiti in sede penale, rilevando nel
contempo che la Sezione della circolazione ha emanato il provvedimento di
revoca senza attendere la crescita in giudicato del giudizio penale, seppure
sussistessero dubbi in merito alla pretesa violazione di norme della circolazione
stradale.
3.2. Il
Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato
un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei
fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si
basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di
polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista
la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi
confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca
della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito
del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In
simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento
amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto,
secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad
esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio
emanato in tale procedura.
3.3. Nel caso di specie il ricorrente ben
sapeva che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura di
revoca della licenza di condurre. Infatti già il 12 aprile 2000 egli era stato
avvertito dalla Sezione della circolazione che nei suoi confronti erano dati
gli estremi per procedere con l'adozione di tale misura. Il 14 luglio 2000 il
giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo
ha confermato la multa di fr. 1'000.--. Considerato che __________ ha rinunciato
ad impugnare al Tribunale federale la suddetta decisione, essa è cresciuta in
giudicato. Così facendo egli ne ha quindi implicitamente riconosciuto come
esatto il contenuto, motivo per il quale, alla luce della citata
giurisprudenza, non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in
oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato
dall'autorità penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale
è vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal giudice delegato per le
contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo, il quale non ha rinvenuto
nel caso in oggetto alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del
procedimento contravvenzionale.
- Il
provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale
norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi
aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno
potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace
a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege,
pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK
auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser,
Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im
Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.
I limiti
posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano
applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU
(STA 26.9.1996 in re C.)
- 5.1. Gli
estremi per la revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo
l’art. 16 cpv. 2 LCStr sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si
rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da
creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del
traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, pag. 159 ss.).
Sapere se in una ben precisa fattispecie il
comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione
di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della
circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il
singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di
rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una
imminente messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 ss.;
JdT 1989 pag. 671, 1990 pag. 669; 1993 pag. 689).
5.2.
Preliminarmente, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
un'eventuale necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali,
è irrilevante ai fini della determinazione della misura amministrativa da
adottare, revoca o ammonimento. Per contro, essa deve essere valutata
nell'ambito della determinazione della durata del periodo di revoca.
Dalla
documentazione agli atti risulta che il ricorrente si è negligentemente
spostato a sinistra della linea di sicurezza collidendo con un autoveicolo
proveniente in senso inverso, ha proseguito per alcuni metri, fermandosi a
pochi centimetri da un'altra automobile, che notata la manovra si era a sua
volta fermata, ed in seguito ha inserito la retromarcia portandosi sulla corsia
normale di marcia, abbandonando il luogo del sinistro senza osservare i doveri
imposti dalla legge. Non vi è quindi dubbio che egli ha concretamente messo in
pericolo la sicurezza della circolazione. In siffatte circostanze ben si
giustifica l'applicazione nei suoi confronti di un provvedimento retto dall'art.
16 cpv. 2 LCStr. Viste le infrazioni commesse e la colpa imputabile ad
__________, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice
caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCStr. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre deve quindi essere confermato.
- 6.1.
__________, responsabile della conduzione della __________ di __________,
sostiene di avere "un bisogno professionale accresciuto" di
disporre della licenza di condurre.
6.2. La giurisprudenza riconosce la
necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo
meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato
(DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli
comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R.
Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p.
283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un
bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il
principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che
misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla
revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione
se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve
essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi
importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale
stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza
di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II
572 e ss., consid. 2c).
6.3. Per __________ la necessità della
licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta
ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione
dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe
altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale
dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Il ricorrente sostiene in particolare che,
quale responsabile della __________ di __________, egli necessita della propria
autovettura per i trasferimenti dalla propria abitazione di __________ al luogo
di lavoro e viceversa, rispettivamente per recarsi a fare acquisti dai
principali fornitori di derrate alimentari a __________. In quanto da lui
esposto, alla luce della citata giurisprudenza, si possono dunque ravvisare unicamente
gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza
di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura,
voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle
norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse
essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati, facendo capo
per gli spostamenti all'aiuto di conoscenti, famigliari o di altri dipendenti dell'esercizio
pubblico.
- Tenuto
conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli
è imputabile per l'accaduto, dell'ottima reputazione di cui gode quale conducente
e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli
a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca
pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla
prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della
revoca ad un mese la Sezione della circolazione si è del resto attenuta al
minimo legale imposto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr.
Stante
quanto precede il ricorso deve essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost; 16 cpv. 2 e 17 cpv. 1
lett. a LCStr; 10 LALCStr; 3 cpv. 1 e 33 cpv. 2 OAC; 1 ss. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro
questa decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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