AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.40
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00040
Lugano
26 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 febbraio 2000 di
__________, rappr. da __________
patr. dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 14 gennaio 2000 (n. 70) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 4 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di soggiorno
(ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a)
__________, cittadina iugoslava (Kosovo), è entrata in Svizzera nel 1991. Il 30
ottobre 1992, si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________, ottenendo
un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, per permetterle di vivere
con il marito. Il 27 dicembre 1992 l'autorità argoviese competente in materia
di stranieri ha rilasciato alla qui ricorrente __________, orfana di padre, un
permesso di dimora valido fino al 31 ottobre 1993 per permetterle di vivere in
Svizzera con la madre __________. Nonostante fosse al beneficio di siffatto
permesso, __________ continuava tuttavia a risiedere principalmente nel suo
Paese d'origine presso i nonni materni, dove frequentava la scuola
dell'obbligo. Alla scadenza della sua autorizzazione di soggiorno, la
ricorrente è rientrata in Iugoslavia. Il 20 febbraio 1998 __________ ha
ottenuto la cittadinanza elvetica per naturalizzazione agevolata. Il 22 aprile
1998 la Polizia degli stranieri del canton __________ ha respinto la domanda di
rilascio di un permesso di dimora a favore di __________ presentata dalla
madre, ritenendo che fosse finalizzata a soddisfare obbiettivi di natura prettamente
economica. Il 9 luglio 1998 __________ ha ritirato l'impugnativa che aveva interposto
contro la predetta decisione, in quanto si era trasferita nel frattempo nel
cantone Ticino.
b) Il 20 agosto 1998 la Sezione degli
stranieri del Dipartimento delle istituzioni (ora: permessi e immigrazione) ha
respinto la domanda d'invito per stranieri soggetti all'obbligo del visto presentata
il 12 luglio precedente da __________ per la figlia a scopo di vacanza.
Esaminata la documentazione, il dipartimento ha ritenuto che non fossero dati
gli estremi per concedere a __________ un visto d'entrata seguendo la procedura
cantonale e l'ha informata che la domanda andava presentata dalla figlia alla
rappresentanza elvetica a Belgrado, la quale l'avrebbe successivamente trasmessa
per competenza all'Ufficio federale degli stranieri (UFDS). Il 31 agosto 1998
__________ ha quindi chiesto l'autorizzazione d'entrata all'Ambasciata svizzera
in Iugoslavia, precisando di voler soggiornare presso la madre per una durata
limitata a 60 giorni. Il 16 settembre successivo l'UFDS ha respinto la domanda,
in quanto il soggiorno richiesto non rispondeva a nessuna necessità e il
successivo rientro in Patria della richiedente non appariva sufficientemente
assicurato. Il 10 dicembre 1998 il Dipartimento federale di giustizia e polizia
ha stralciato dai ruoli il ricorso che aveva interposto __________ contro la
decisione dell'UFDS, in quanto la madre aveva garantito il ritorno della figlia
in Iugoslavia alla scadenza del visto. Il 6 gennaio 1999, __________ è stata
infine autorizzata a entrare in Svizzera, tramite un visto turistico, per un soggiorno
della durata massima di 90 giorni.
B. a) Il 21
gennaio 1999 la ricorrente ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni un permesso
di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare per poter completare in
Svizzera la propria formazione scolastica e intraprendere successivamente una
professione. Lasciato il territorio elvetico nell'agosto 1999, il 19 dello
stesso mese __________ ha chiesto nuovamente, questa volta alla rappresentanza
svizzera a Skopje, un visto per la Svizzera per poter ricongiungersi con la
madre.
b) Con decisione 4 ottobre 1999, il
dipartimento ha respinto l'istanza, ritenendo il ricongiungimento famigliare
tardivo. L'autorità ha evidenziato come l'interessata vivesse dal novembre 1993
con i nonni nel proprio Paese d'origine, dove aveva svolto gli studi
scolastici. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16 e 17
LDDS; 8 ODDS.
C. Con
giudizio 14 gennaio 2000, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato da __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale,
ritenendo che i requisiti per autorizzare il ricongiungimento famigliare con la
madre non fossero adempiuti. L'Esecutivo cantonale ha posto in rilievo la
durata pluriennale della loro separazione, la mancanza tra le interessate di
provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, e il fatto che
la ricorrente, nonostante l'ottenimento di un permesso di dimora nel 1992,
avesse preferito ritornare in Iugoslavia presso i nonni. Ha quindi ritenuto che
il fine ultimo del ricongiungimento, considerata l'età dell'interessata, fosse
in realtà volto a permetterle di ottenere un permesso di soggiorno per
garantirle un avvenire professionale in Svizzera.
D. Contro la
predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che le venga
rilasciato un permesso a titolo di ricongiungimento famigliare per soggiornare
in Svizzera presso la madre. Critica il Governo per non aver accertato i veri
motivi della loro separazione. Precisa che il suo rientro in Iugoslavia nel
1993 non era definitivo e volontario, bensì imposto dalla sua difficile integrazione
in Svizzera per motivi linguistici e scolastici. Sostiene di aver sempre
mantenuto un intenso legame con la madre, anche quando non vivevano più
insieme. Precisa che la loro separazione sarebbe durata in realtà soltanto 4
anni e mezzo, ossia fino al marzo 1998, in quanto sarebbero state le autorità a
non aver più permesso loro di ricongiungersi. Indica che i nonni materni,
presso cui viveva in Kosovo, sarebbero ora dispersi. Rileva infine di avere
altri parenti in Svizzera, precisamente nel canton Berna,
dove risiede la famiglia di un suo zio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare. Anche la Convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS
0.107) non istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. La giurisprudenza federale ha tuttavia
sancito che l'art. 17 cpv. 2 LDDS, relativo al ricongiungimento famigliare con
genitori stranieri domiciliati, si applica per analogia ai figli stranieri con
padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). Orbene, secondo tale
disposto, terza frase, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto
di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi
vivano con quest'ultimi. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno
per vivere con la madre, __________ aveva 17 anni. Conformemente alla norma
menzionata, di principio, essa disporrebbe dunque di un diritto a un permesso
per risiedere in Svizzera presso la madre. Se dunque la censura di violazione
di tale disposto nell'ambito del ricongiungimento famigliare fosse sollevata
innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo,
la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al
Tribunale cantonale amministrativo. Il quesito di sapere se, in concreto, la
pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di
merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede la nazionalità svizzera e che risiede
nel nostro paese può invocare a protezione della propria vita familiare l'art.
8 CEDU (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). In tal caso, se il legame di parentela è
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare
un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione
di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al
Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF
122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di
riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS.
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di aver mantenuto con la madre
__________ un legame intenso e vivo. Per la soluzione della vertenza non è ad
ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del
legame familiare che lega la madre alla figlia, la quale, tra l'altro, è
divenuta maggiorenne nelle more di causa. In effetti, per la ragioni che seguono
(cfr. consid. 4), nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU
fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS ha per scopo quello di permettere ed assicurare a livello giuridico
un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c, 118 Ib 153 consid.
2b, 115 Ib 97 consid. 3a). Tale disposto può essere di conseguenza invocato
solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero
domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi
compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi si
presume che il vero obiettivo non è l'ottenimento di un'autorizzazione di
soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno
impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché
la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per
permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare come la medesima sia pure applicabile
per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi
casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero
a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno però diritto di
essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese, solo se
è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense. Nella
valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle
circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle
prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). In ogni caso non può essere
ritenuto come unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre
vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il
ricongiungimento famigliare non diverrebbe in pratica mai possibile. E'
necessario per contro accertare presso quale dei genitori la prole abbia
vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel
frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova
situazione famigliare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal
diritto civile. La giurisprudenza ha sancito che anche nei casi in cui uno dei
genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in
cura ad una terza persona o presso un altro famigliare che non sia né il padre,
né la madre, valgono per analogia i principi appena esposti (DTF 125 II 585,
consid. 2c).
-
In
concreto, dall'incarto risulta che __________ è entrata in Svizzera nel 1991, lasciando
sua figlia __________, orfana di padre dal 1988, presso i nonni in Iugoslavia.
Sposata dall'ottobre 1992 con un cittadino elvetico e conseguentemente posta al
beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme al marito, essa ha invero
immediatamente chiesto ed ottenuto il ricongiungimento in Svizzera con la
figlia __________, quando quest'ultima aveva 10 anni, età in cui la piccola
necessitava maggiormente della presenza della madre. Sennonché, nonostante fosse
titolare di un permesso di dimora annuale valido fino al 31 ottobre 1993,
__________ trascorreva lunghi periodi presso i nonni materni in Iugoslavia,
dove frequentava regolarmente la scuola. Era quindi del tutto naturale che essa
vi facesse ritorno alla scadenza del suo permesso (v. scritti 11 e 29 novembre
1993 della Fremdenpolizei argoviese). Va sottolineato che essa è tornata nel
suo Paese d'origine, dove è cresciuta ed ha i legami sociali e culturali più
stretti, perché aveva difficoltà linguistiche e scolastiche in Svizzera
(ricorso ad 2). In seguito, è solo nel marzo 1998, quindi dopo ben quattro anni
e mezzo dal suo rientro nel proprio Paese d'origine, che la madre della
ricorrente ha chiesto nuovamente il ricongiungimento famigliare con la figlia,
a quel momento 16enne, con lo scopo di permetterle di proseguire la propria
formazione scolastica e imparare successivamente una professione (v. scritto 30
marzo 1998 di __________). La domanda è stata respinta dalle autorità
argoviesi, in quanto volta a perseguire obiettivi essenzialmente di natura
economica. Il 6 gennaio 1999, l'insorgente è tornata in Svizzera, precisamente
in Ticino dove la madre si era trasferita nell'estate 1998, per un soggiorno
della durata massima di 90 giorni. L'autorizzazione è stata concessa dopo che
__________ aveva garantito che la figlia sarebbe ritornata in Kosovo alla
scadenza del suo visto turistico. Ciononostante, il 21 gennaio 1999 la madre ha
chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un permesso di soggiorno
a favore di __________ a titolo di ricongiungimento famigliare. La domanda era
essenzialmente dettata da motivi di formazione scolastica e professionale. Il
legale ha infatti motivato la richiesta "in quanto la figlia ha finito
le scuole dell'obbligo, potrebbe ora incominciare la formazione secondaria e
professionale ed è pertanto importante raggiungere la madre nel paese di cui vuole
fare il centro della vita" (v. scritto 27 gennaio 1999 avv. __________
alla Sezione dei premessi e dell'immigrazione). Da quanto precede, risulta che
il permesso di soggiorno chiesto dall'insorgente non è principalmente volto a
riunirsi con la madre, ma piuttosto ad ottenere migliori condizioni
d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. A torto quindi la
ricorrente critica il Governo per non aver accertato i veri motivi della loro
separazione. Dall'incarto non risulta nemmeno che, per rapporto al momento in
cui i nonni materni si erano assunti la cura della nipote, la situazione
famigliare di quest'ultima sia mutata al punto da rendere necessario il suo
trasferimento in Svizzera presso la madre. __________ sostiene invero che i
nonni sarebbero attualmente dispersi in Kosovo a seguito del noto conflitto
armato scoppiato nella primavera del 1999 (ricorso 3 febbraio 2000 ad 3, in
fine). Tali allegazioni non sono tuttavia corredate da alcun supporto
probatorio: in particolare, la ricorrente non ha minimamente documentato di
aver intrapreso ricerche per rintracciarli. Benché la procedura amministrativa
sia retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale
spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una
parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione
di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente
all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e
indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni (STF inedita
23 febbraio 1996 in re C.-P. consid. 4a). Le argomentazioni appaiono in tutti i
casi poco credibili, in quanto al momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio
di Stato il 25 ottobre 1999, le ostilità in Kosovo erano cessate già da alcuni
mesi e l'insorgente aveva ammesso la presenza dei nonni, cui era stata
affidata. Non esistono dunque interessi preponderanti che impongano una modifica
delle relazioni famigliari esistenti, potendo __________ continuare a vivere
presso i famigliari in Kosovo, paese dove ha frequentato la scuola
dell'obbligo, trascorso la sua infanzia e in cui si trovano da sempre i suoi
principali legami sociali, culturali ed affettivi. Visto quanto precede, si
deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono
adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. Il
ricorso, su questo punto, va dunque respinto.
-
Occorre
ora esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
4.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio
vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento
che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita
familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392
consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti,
in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi
dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato
svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra
popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di
entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando
la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti
che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una
modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni
familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. In concreto, è da escludere che l'art.
8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia
violato. In primo luogo, la famiglia si è separata per ben due volte. La prima,
nel 1991 quando __________ si era trasferita in Svizzera lasciando la
ricorrente in Iugoslavia; la seconda nel 1993 quando la figlia, nonostante
avesse ottenuto alla fine del 1992 l'autorizzazione per vivere insieme alla
madre nel canton __________, trascorreva la maggior parte del tempo nel suo
Paese d'origine. L'insorgente non ha reso inoltre verosimile la sussistenza di
interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni
esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae
indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa
soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato
spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta
in Svizzera dell'insorgente non poggi in misura preponderante sull'intenzione
di riunirsi con la madre ma risponda semplicemente al soddisfacimento di
obiettivi di natura squisitamente economica, come migliori condizioni
d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Va infine rilevato che
nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le relazioni personali
come le ha intrattenute con la madre finora. Non risulta del resto che la madre
abbia incontrato ostacoli di rilievo recandosi in Iugoslavia per renderle
visita. Anche da questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile
con l'art. 8 CEDU.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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