AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2000.42
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00042
Lugano
26 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2000 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 gennaio 2000 (n. 165) del
Consiglio di Stato, che ha respinto la domanda di restituzione dei termini
presentata dall'insorgente concernente la decisione 8 ottobre 1999 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di
decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
cittadino spagnolo, è entrato in Svizzera nel febbraio 1975, unitamente alla
propria famiglia, ottenendo un permesso di dimora. Il 13 marzo 1981 è stato
posto al beneficio di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo
fissato al 16 dicembre 1998. E' tossicodipendente. Durante il suo soggiorno in
Svizzera, precisamente a partire dal 1983, ha interessato più volte le autorità
di polizia e giudiziarie penali di diversi cantoni, segnatamente per violazione
alla LFStup. Dal febbraio 1996, egli è costantemente a carico dell'assistenza
pubblica; al 5 gennaio 2000 i sussidi assistenziali cui egli ha beneficiato ammontavano
a complessivi fr. 76'086.05. A causa delle diverse condanne penali subìte, il
ricorrente è stato ammonito in 4 occasioni dall'autorità competente in materia
di stranieri (28 maggio 1986, 18 maggio 1988, 2 aprile 1991 e 10 dicembre
1997), l'ultima volta pure per essere caduto a carico dell'assistenza sociale.
B. Il 14
aprile 1999, __________ ha chiesto alla Sezione permessi e immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni la proroga del termine di controllo del proprio
permesso di domicilio. Nel frattempo, con decreto d'accusa 26 luglio 1999, il
ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a 75 giorni di
detenzione e alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'750.–, per
ripetuto furto, furto di poca entità, ripetuto danneggiamento, infrazione e contravvenzione
alla LFStup. Con lettera raccomandata 15 settembre 1999, il dipartimento ha
avvertito l'interessato che stava esaminando la possibilità di emettere nei
suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio a
seguito dell'ingente debito assistenziale contratto, invitandolo a prendere
posizione per iscritto entro l'8 ottobre 1999 circa eventuali impedimenti per
un rientro definitivo in patria. La missiva non è stata ritirata.
C. Con
decisione 8 ottobre 1999, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto
il permesso di domicilio di __________, fissandogli il 31 dicembre 1999 quale ultimo
termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS.
L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a
seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il
rimpatrio. Il dipartimento ha dato rilievo al fatto che, nonostante i diversi
ammonimenti emessi nei suoi confronti, di recente l'interessato era stato
ancora condannato penalmente ed era sempre a carico dell'assistenza pubblica
senza aver mai rimborsato parte del debito. Ha ritenuto inoltre che egli
potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il
tenore di vita è analogo a quello ticinese, con la possibilità di rientrare in
futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un
comportamento ineccepibile. La risoluzione, intimata in due occasioni per
raccomandata (8 e 28 ottobre 1999), non è mai stata ritirata dall'interessato.
D. Il 9
novembre 1999, il patrocinatore del ricorrente ha informato la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione che __________ aveva preso conoscenza del provvedimento di
rimpatrio presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Non ha per
contro inoltrato ricorso contro la predetta decisione, limitandosi a chiedere
un incontro chiarificatore con l'autorità e preteso che gli venissero
notificate le successive decisioni o comunicazioni relative al suo cliente. Il
23 novembre 1999 il dipartimento, dopo aver indicato al legale che in materia
di polizia degli stranieri non esisteva il diritto di essere sentito oralmente,
gli ha comunicato che, per giurisprudenza, la decisione dell'8 ottobre
precedente risultava regolarmente notificata allo straniero e che non occorreva
pertanto inviargli ulteriori decisioni. Gli ha infine ricordato il termine di
partenza ordinato al suo patrocinato per lasciare il territorio cantonale. Il
29 novembre 1999 il legale ha consultato presso l'autorità di prime cure gli
atti concernenti lo straniero.
E. a) Il 3
dicembre 1999 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato la restituzione dei
termini per ricorrere contro la decisione di rimpatrio. Ha sostenuto di aver
preso conoscenza del provvedimento soltanto il 25 novembre 1999, quando aveva
ricevuto lo scritto dipartimentale del 23 precedente concernente la sua richiesta
del 9 dello stesso mese. In perfetta buona fede, quindi, egli aveva ignorato la
scadenza del termine per impugnare la decisione. Ha affermato che la privazione
della sua facoltà di ricorrere gli avrebbe comportato un danno enorme a causa
del suo lungo soggiorno in Svizzera (quasi 25 anni), dove risiedono la madre,
le due sorelle e in particolare la sua compagna, la quale è in gravidanza
(termine per il parto, stabilito per il 19 maggio 2000). Il suo interesse ad
impugnare la decisione sarebbe stato dunque preponderante rispetto ai motivi
per i quali lo si voleva rimpatriare.
b) Con istanza di analoga data inoltrata
alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'interessato ha chiesto la
revisione della decisione di rimpatrio, invocando la gravidanza della sua
compagna con la quale egli si sarebbe voluto unire in matrimonio. Ha precisato
tuttavia che la domanda era stata presentata a titolo cautelativo, qualora il
Consiglio di Stato avesse deciso di respingere l'istanza di restituzione in
intero.
c) Pedissequamente ad entrambe le istanze,
il ricorrente ha chiesto l'assistenza giudiziaria.
F. Con
giudizio 18 gennaio 2000, il Consiglio di Stato ha trattato la domanda di
restituzione in intero come ricorso contro la decisione dipartimentale dell'8
ottobre 1999, dichiarandolo irricevibile siccome tardivo. L'Esecutivo cantonale
ha considerato che la decisione di rimpatrio era cresciuta in giudicato già il
24 novembre 1999. Ha precisato che il provvedimento impugnato era stato
notificato al ricorrente il 9 novembre precedente, data corrispondente non solo
al settimo giorno di giacenza della seconda raccomandata ma anche al giorno in
cui egli ne aveva preso conoscenza direttamente presso l'ente assistenziale. Il
Consiglio di Stato si è comunque chinato sulla domanda di restituzione in intero
contro il lasso dei termini dichiarandola anch'essa irricevibile, in quanto non
era stata sufficientemente motivata e non indicava nemmeno che l'interessato
era stato impedito ad agire tempestivamente. Lo ha infine rimproverato per non
essersi comportato diligentemente, nonostante fosse patrocinato da un legale,
per aver aspettato fino al 3 dicembre 1999 per inoltrare la domanda di
restituzione dei termini.
A titolo abbondanziale il Governo ha
aggiunto che, anche se il gravame fosse stato ammissibile, il medesimo avrebbe
comunque dovuto essere respinto in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a/b/d LDDS a
seguito delle 15 condanne penali subìte dall'interessato per complessivi 3 anni
e mezzo di detenzione, dei diversi ammonimenti emessi nei suo confronti, per il
rilevante debito assistenziale a suo carico nonché al fatto che egli non
lavorava da oltre 7 anni. Ha pure osservato che il ricorrente, cittadino spagnolo,
aveva la possibilità di risiedere in un paese dell'Unione europea, potendo in
tal modo mantenere gli eventuali contatti con la sua compagna residente in
Svizzera. Il Consiglio di Stato ha pertanto considerato la decisione
dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio
della proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. La pedissequa
istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio è stata respinta.
G. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Critica il Governo per
aver accertato in modo arbitrario i fatti, dal momento che dallo scritto 9
novembre 1999 del suo legale e dall'istanza del 3 dicembre successivo si
evincerebbe chiaramente che egli aveva preso conoscenza della decisione di
rimpatrio soltanto il 25 novembre 1999. La decisione impugnata sarebbe pure
contraria al principio dell'affidamento, poiché il 9 novembre 1999 il suo
legale aveva chiesto un incontro con le autorità e la notifica di eventuali
decisioni. Rispondendogli soltanto il 25 novembre successivo comunicandogli il
rimpatrio, il dipartimento lo avrebbe indotto a credere che nessuna decisione
sarebbe stata presa nei suoi confronti prima di avvertire il suo legale. Anche
il principio della proporzionalità sarebbe stato violato, in quanto il suo
interesse a risiedere nel nostro cantone per stare vicino alla sua futura
moglie attualmente in gravidanza e per fare fronte alla sua tossicodipendenza
sarebbe preponderante rispetto a quello dello Stato volto ad interpretare in
modo restrittivo le norme relative alla restituzione in intero contro il lasso
dei termini. Infine, critica il Consiglio di Stato per avergli negato
l'assistenza giudiziaria: egli non aveva presentato alcun ricorso contro la
decisione dipartimentale, bensì un'istanza di restituzione in intero. Di
conseguenza, il Governo non poteva ritenere che il ricorso era sprovvisto di
esito favorevole. In questa sede postula la medesima richiesta, chiedendo pure
che al gravame venga conferito effetto sospensivo.
H. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio
di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
I. Il 14
febbraio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda
di revisione, considerando in sostanza che la gravidanza, oltre a non essere
tutelata dall'art. 8 CEDU, non era un argomento che potesse giustificare una
revisione o un riesame del caso. Il 16 febbraio successivo, il ricorrente ha
informato il Tribunale di tale decisione, considerandola quale "fatto
nuovo".
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni in materia
di espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non
sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In
particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art.
100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la
ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in
applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase
LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo
dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua
dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art.
9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è
dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda
diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge
sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la decisione 8
ottobre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e
dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso
al domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata durante il periodo di
giacenza. Analoga sorte è stata riservata alla seconda spedizione, avvenuta il
28 ottobre 1999. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi
iniziato a decorre il 19 ottobre 1999, equivalente al giorno successivo il 7°
giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 3 novembre 1999 (v.
art. 4.5 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta in vigore
dall'1.1. 1998; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1
della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la
decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla
posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio
(v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art.
14 con rif.). Ne consegue che la decisione di rimpatrio adottata dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 3 novembre 1999.
Tali conclusioni sono del resto implicitamente ammesse dal ricorrente, il quale
fonda il proprio gravame sulla mancata concessione della restituzione in intero
contro il lasso dei termini che egli aveva chiesto il 3 dicembre 1999 al
Consiglio di Stato al fine di poter successivamente ricorrere contro la
decisione di rimpatrio adottata dal dipartimento l'8 ottobre precedente. A
torto, quindi, l'esecutivo cantonale ha trattato l'istanza quale ricorso contro
la decisione dell'autorità di prime cure rimproverandogli di essere insorto
tardivamente.
-
3.1. La
domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini va presentata entro
15 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 12 PAmm; 137 e 139 CPC;
Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 12 con rinvii).
3.2. In concreto, il 3 dicembre 1999
__________ ha chiesto, tramite il proprio patrocinatore, la restituzione dei
termini senza addurre tuttavia di essere stato in qualche modo impedito a recarsi
all'ufficio postale per ritirare le raccomandate a lui destinate e prendere in
tal modo conoscenza del provvedimento di rimpatrio. Del resto, anche qualora
l'insorgente fosse stato realmente impedito a ritirare le missive, egli avrebbe
comunque dovuto agire diligentemente prendendo tutte quelle misure necessarie
per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata, per esempio
tramite terza persona. A maggior ragione, dal momento che il 14 aprile 1999
egli aveva personalmente sottoscritto la domanda di proroga del termine di
controllo del suo permesso di domicilio, che era nel frattempo scaduto, ed
attendeva una decisione in merito da parte della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione. Risulta piuttosto che il ricorrente, a seguito dell'ennesima
condanna penale pronunciata il 26 luglio 1999 nei suoi confronti, si era ben
guardato dal ritirare la successiva corrispondenza inviatagli per raccomandata
dal dipartimento (15 settembre e 8 ottobre 1999), in quanto era ben cosciente
che poteva contenere una decisione negativa relativa alla proroga del suo
permesso. Ne consegue che la domanda di restituzione dei termini risultava
infondata già per assenza di motivi di impedimento. Ma vi è di più.
3.3. La domanda presentata il 3 dicembre
1999 è in tutti i casi intempestiva. Infatti, dagli atti si evince che copia
del provvedimento adottato l'8 ottobre 1999 era stato inviato per conoscenza
anche al segretario dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sig.
__________, il quale si occupava della pratica dell'insorgente, e che nello
scritto del 9 novembre successivo, il legale del ricorrente aveva ammesso che
il suo cliente era stato informato "dall'Ufficio dell'assistenza
sociale". Non è quindi dato vedere come __________ non fosse al
corrente della decisione di rimpatrio emanata nei suoi confronti almeno a
partire da quest'ultima data. Il fatto che il patrocinatore dell'insorgente si
fosse limitato a precisare che vi sarebbe "l'intenzione" di
espellerlo dalla Svizzera, non permette di confutare tali risultanze;
tanto più che nell'istanza di revisione 3 dicembre 1999, egli aveva espressamente
indicato, in ordine, che la decisione di rimpatrio "è stata intimata il
9 novembre 1999". Infine, il fatto che il dipartimento abbia nel
frattempo respinto la domanda di revisione del ricorrente non considerando la
gravidanza della sua compagna quale fatto nuovo, non permette di mutare il giudizio.
-
A titolo
abbondanziale, va osservato che le quindici condanne penali subìte dal ricorrente
tra il 1986 e il 1999 per un totale di oltre 3 anni e mezzo di detenzione -
segnatamente per violazione della LStup, con il rischio di recidiva -, i
quattro ammonimenti, nonché il carico assistenziale continuo e rilevante
accumulato a partire dal febbraio 1996 pari a fr. 76'086.05 e mai rimborsato
nemmeno parzialmente (stato al 5 gennaio 2000), accertati dal Consiglio di
Stato e che l'insorgente non contesta, adempiono i requisiti di cui all'art. 10
cpv. 1 lett. a, b, d LDDS (v. anche Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). La
decisione dipartimentale di rimpatrio si rivelava pertanto legittima, adeguata
alle circostanze, ossequiosa del principio della proporzionalità e dell'art. 8
CEDU.
-
Il ricorso
va pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di
concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va
respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa
e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16
LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9, 10 lett. a LALPS; 3, 10,
11, 12, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza, __________, cittadino spagnolo,
è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno 2000
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli
stranieri.
-
La domanda
di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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