AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2000.43
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00043
Lugano
26 aprile
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 gennaio 2000 (no. 160) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 21 ottobre 1999 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;
vista la risposta 16 febbraio
2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31
agosto 1999, alle ore 21.55, il ricorrente __________ circolava in territorio
di __________ in direzione nord-sud alla guida dell'autovettura Porsche,
targata __________. Inseguito da un veicolo di polizia munito delle apposite
apparecchiature per il rilievo della velocità omologate allo scopo, è stata
accertata una chiara violazione dei limiti di velocità.
B. a) In
seguito a questi avvenimenti, con decisione 21 ottobre 1999 la Sezione della
circolazione ha risolto di revocare al ricorrente la licenza di condurre per il
periodo di un mese e mezzo, in considerazione della grave infrazione commessa.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a) e 17
cpv. 1 lett. a) LCStr.
b) Con decisione 12 novembre 1999, no
24425/090, il Dipartimento delle istituzioni ha inoltre inflitto a __________
una multa di fr. 690.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle
spese di fr. 40.--, per aver circolato in territorio di __________ ad una velocità
di 95 km/h, già dedotta la tolleranza, laddove vige una limitazione della
stessa a 60 km/h. Tale decisione è cresciuta in giudicato.
C. Il 18
gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca,
respingendo il ricorso contro di esso interposto da __________.
Il Governo ha rilevato che nell'adozione
della misura di revoca l'autorità amministrativa è di principio vincolata ai
fatti così come sono stati accertati nel giudizio penale cresciuto in giudicato
e che quindi le argomentazioni del ricorrente intese a mettere in dubbio tali
accertamenti non possono in pratica essere prese in considerazione. Pertanto,
l'esecutivo cantonale, considerando che l'insorgente si è reso protagonista del
superamento di ben 35 km/h del limite di velocità e che egli, quale medico dentista,
non necessita della licenza di condurre per motivi professionali, ha ritenuto
corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di
revoca stabilita dalla Sezione della circolazione.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo in ordine che al ricorso venga concesso
l'effetto sospensivo e nel merito che la risoluzione impugnata venga annullata.
Il ricorrente nega di aver circolato ad una
velocità tale da giustificare la revoca della licenza di condurre: in buona
sostanza contesta pertanto il modo in cui è stata accertata la velocità rimproveratagli.
E. Il
Consiglio di Stato propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la
decisione impugnata confermata.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato
dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
-
Prima di
entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca
della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisone sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che
nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità
giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la
commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog,
Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den
Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf-
und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).
Il Tribunale cantonale amministrativo
statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione,
identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70
PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I
limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non
trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6
CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
- In primo
luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la
decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data
nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm.
Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio non
dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 8
febbraio 2000 possiede già ex lege effetto sospensivo e quindi la
domanda del ricorrente volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento risulta
priva di oggetto.
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr).
La licenza di condurre va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a) LCStr).
La revoca della licenza a titolo
d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole
di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva
(art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della
colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore
e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1
lett. a) LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
-
Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, qualora nell'abitato venga
accertato un superamento di 25 km/h o più della velocità massima consentita, le
competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre
giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze
del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid.
2b).
-
6.1. In
concreto, risulta dagli atti relativi al procedimento penale promosso contro
__________ che quest'ultimo ha circolato ad una velocità di 95 km/h (già
dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 60 km/h, oltrepassando
quindi di ben 35 km/h la velocità consentita.
Tale accertamento è tuttavia contestato in
questa sede dall'insorgente, il quale afferma in sostanza di aver commesso un'infrazione
assai meno grave di quella rimproveratagli.
A questo proposito occorre rilevare che il
Tribunale federale ha avuto modo di precisare che ove esista a carico
dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in
linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia
intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso
sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158
consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e
seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca
della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di
fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare
l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una
procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione
penale si basi essenzialmente su di un rapporto di contravvenzione allestito da
degli agenti della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove
l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva
prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento
concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di
far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa
o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere
il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato
che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale,
nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il
giudizio emanato in tale procedura.
6.2. Nel caso in esame, l'insorgente non
solo ha omesso di impugnare la decisione di multa 12 novembre 1999 del Dipartimento
delle istituzioni, ma ha pure provveduto al pagamento della relativa sanzione:
la risoluzione in parola è pertanto cresciuta in giudicato.
Con il suo comportamento il ricorrente ha
implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto della decisione penale,
motivo per il quale ora non è più legittimato a rimettere in discussione fatti
già definitivamente accertati in altra sede. Al proposito, va inoltre rilevato
che le argomentazioni addotte in sede ricorsuale appaiono meramente
pretestuose, considerato che al momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza
della decisione di multa disponeva di un patrocinatore e di conseguenza non
poteva ignorare che il suo agire avrebbe provocato la crescita in giudicato
della decisione penale.
A tutto questo si deve aggiungere che con il
ricorso in esame l'insorgente non apporta nuovi elementi di fatto che, se
considerati dall'autorità penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere
un esito diverso da quello che ha avuto. Neppure si può ritenere che
l'apprezzamento delle prove operato dall'istanza penale per ciò che concerne la
velocità contrasti in modo palese con le misurazioni agli atti, in base alle
quali di può dedurre che senz'altro __________, contrariamente a quanto da lui
asserito, ha circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite
alla velocità rimproveratagli. Non sono dunque date le premesse per scostarsi
dagli accertamenti operati dall'autorità penale.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali
precedentemente esposti, quella commessa dall'insorgente è, a non averne dubbio,
una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv.
3 lett. a LCStr, ragione per la quale la revoca della licenza di condurre si
impone come una misura amministrativa obbligatoria.
-
Tenuto
conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità
non inderogabile di far uso di un veicolo per l'esercizio della professione, il
provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del
tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in un mese e mezzo
la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.
-
Visto
tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 10 LALCStr; 16 cpv. 3 lett. a),
17 cpv. 1 lett. a) LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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