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Numero d'incarto:
52.2000.67
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TRAM
Incarto n.
52.2000.00067
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 marzo 2000 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 febbraio 2000 (n. 796/00) della
commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;
viste le risposte:
-
9 marzo 2000 della
commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;
-
13 marzo 2000 della
clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio;
-
14 marzo 2000 della
delegazione tutoria di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
nata nel __________, presenta una grave forma di politossicomania, accompagnata
da una deriva psicosociale, occupazionale, relazionale ed affettiva.
Richiamandosi all'art. 397a CCS con decisione 24 gennaio 2000 la delegazione tutoria
della città di __________ ha privato la predetta, degente presso la clinica psichiatrica
cantonale (CPC), della libertà a scopo di assistenza, ordinando il suo ricovero
presso il centro terapeutico per tossicodipendenti di __________ a __________.
Con scritto datato 11 gennaio 2000, indirizzato alla sua tutrice, l'interessata
ha contestato l'adozione di tale misura nei suoi confronti. Quell'atto è stato
trasmesso alla commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), che l'ha
trattato come ricorso.
B. Dopo aver
sentito la ricorrente il 10 febbraio 2000 ed averne fatto verificare lo stato
dal suo membro dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, con decisione
18 febbraio 2000 la CGASP ha respinto l'impugnativa.
C. Con ricorso
2 marzo 2000 __________ è insorta innanzi al Tribunale amministrativo.
L'insorgente rifiuta un nuovo collocamento presso __________, di cui era già
stata ospite dalla primavera 1998 all'estate 1999. Mettendo a frutto
l'esperienza positiva maturata presso tale centro, la ricorrente ritiene di
essere in grado di poter vivere al di fuori di una struttura chiusa: si impegnerebbe,
in contropartita, a sottoporsi al controllo medico regolare dell'astinenza ed a
far capo al sostegno permanente di uno psicologo. La ricorrente critica inoltre
il rapporto del perito della CGASP, dal quale si desumerebbe la necessità di un
suo ricovero coatto permanente presso un centro residenziale. Essa chiede
pertanto, in via principale, di annullare puramente e semplicemente il
giudicato della CGASP e la decisione della delegazione tutoria della città di
__________. In via subordinata postula il suo collocamento presso la comunità a
medio termine di __________. Informa che produrrà un certificato del suo medico
curante attestante l'inutilità di ricominciare, dall'inizio, il percorso terapeutico
presso __________: tale documento non è però stato versato agli atti a tutt'oggi.
L'insorgente postula in ogni caso il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
La CGASP non formula osservazioni al
gravame, mentre la CPC e la delegazione tutoria ne postulano la reiezione.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 59 cpv. 2 LASP). Il ricorso è tempestivo
(art. 59 cpv. 2 e relativo rinvio all'art. 56 LASP) e le legittimazione della
ricorrente certa (art. 57 LASP). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può
inoltre essere deciso sulla scorta degli atti.
-
2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1
CCS). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a
cpv. 3 CCS). La decisione di collocamento rispettivamente di rilascio spetta,
di principio, all'autorità tutoria del domicilio (art. 397b cpv. 1 e 3 CCS).
Entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, la persona interessata può
adire il giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di
principio, dal diritto cantonale (art. 397d -397f CCS).
2.2. Nel nostro Cantone la delegazione
tutoria del comune di domicilio è competente a collocare in una unità terapeutica
riabilitativa (UTR) le persone indicate all'art. 397a CCS (art. 25 lett. b
LASP). Giusta l'art. 11 della legge 19 giugno 1978 d'applicazione della legge
federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, modificata il 3 marzo 1999, i
tossicomani possono essere collocati, seguendo la menzionata procedura, anche
presso i centri residenziali contemplati all'art. 8 cpv. 1 lett. b di tale
legge. La decisione, che deve essere motivata e corredata dal piano terapeutico
(art. 26 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 55 LASP) ed a questo
Tribunale successivamente (art. 59 cpv. 2 LASP).
- 3.1. Come
già si è accennato in fatto, la ricorrente, __________ anni, presenta dall'età
di 13 una grave forma di politossicomania, accompagnata, dai 17 anni in poi, da
una deriva psicosociale, occupazionale, relazionale ed affettiva. Suo fratello
é deceduto per overdose nel 1997. Anche per l'interessata non si contano le
overdoses, i ricoveri urgenti, i tentativi di cura: secondo un rapporto 13
febbraio 1998 della CPC alla delegazione tutoria di __________, i soli
interventi urgenti per intossicazione acuta che hanno necessitato un intervento
dell'ambulanza in soccorso della ricorrente durante il 1997 assommano ad una
trentina. Dal 1997 __________ è stata ospitata ripetutamente alla CPC, dal novembre
1997 è sotto tutela volontaria. Da aprile 1998 viene presa a carico, mediante
collocamento volontario, dal centro terapeutico per tossicodipendenti di
__________. L'interruzione del percorso terapeutico, peraltro sollecitato dalla
ricorrente, prende fine anzitempo nel settembre 1999, durante l'ultima fase
della cura, ovvero quella che prevede il ritorno ad una vita più autonoma sul
territorio. Alla fine di ottobre 1999 __________, intenzionata a continuare
l'apprendistato di commercio, riprende però a consumare stupefacenti in misura
massiccia, che rendono necessario un suo ulteriore ricovero, alla fine di novembre,
presso la CPC: ciò che non le impedisce di abusare ancora di tossici di vario
tipo durante taluni congedi concessigli.
La
decisione 24 gennaio 2000 la delegazione tutoria si inserisce in questo
contesto fattuale: una volta effettuata la disintossicazione presso la CPC,
l'interessata dovrà essere nuovamente collocata, questa volta in via coattiva,
presso il centro per tossicodipendenti di __________, che ha dato il suo
assenso ad una nuova presa a carico, allo scopo di riprendere il percorso terapeutico
interrotto e preparare un programma di reinserimento sociale.
Nel giudizio qui impugnato, del 18 febbraio
2000, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità inferiore ha in primo
luogo tenuto conto delle osservazioni inoltrategli dai medici curanti della
CPC, che peraltro avevano già ispirato la decisione della delegazione tutoria,
i quali hanno confermato che la riproposizione ed il completamento di un
percorso terapeutico comunitario sia la soluzione più adeguata per tutelare la
ricorrente, di cui hanno sottolineato l'estrema fragilità e la conseguente
esposizione ad un serio e probabile rischio per la propria incolumità. Un
programma di cure ambulatoriali - secondo i medici della CPC - sarebbe invece
votato ad un sicuro fallimento. La CGASP ha quindi sviluppato delle proprie
considerazioni sulla scorta del referto del suo membro dr. __________, il quale
ha rilevato nella ricorrente, all'esame clinico, una marcata e concertante
assenza di coscienza del proprio stato, che le impedisce di situarsi con senso
e coerenza. Sotto l'aspetto diagnostico, il menzionato professionista ha
accertato, oltre alla politossicomania, un grave disturbo della personalità di
tipo borderline-antisociale. Egli ne ha dedotto che senza un quadro terapeutico
consistente ed in un contesto chiuso la prognosi vitale è nefasta a medio
termine.
3.2. Le decisioni impugnate meritano tutela.
Esse dimostrano in modo più che convincente che la ricorrente,
tossicodipendente, può essere convenientemente assistita, sia in termini
protettivi (prognosi quoad vitam) che evolutivi (prognosi lavorativa e
psico-sociale in senso lato), solo tramite il collocamento in un centro
terapeutico residenziale. Il trattamento ambulatoriale, proposto
dall'insorgente, appare invece del tutto insufficiente ai fini di una sua
debita tutela: come spiegano ulteriormente i medici della CPC nelle
osservazioni dinanzi a questo Tribunale, le caratteristiche impulsive e
compulsive della tossicomania, il severo disturbo della personalità e la storia
famigliare dell'insorgente concorrono a delineare un grave disagio psichico e
comportamentale, che la rende impreparata nell'affrontare il quotidiano, come
hanno dimostrato le ricadute tossicomaniche verificatesi dopo la partenza da
__________ e il fallimento del tentativo di proseguire l'apprendistato. Realtà,
queste, che confermano pienamente la preoccupata prognosi stilata dal direttore
di __________ all'intenzione della tutrice della ricorrente il giorno
successivo la sua partenza dal centro (cfr. rapporto 14 settembre 1999, agli atti).
La critica della ricorrente in merito al rapporto del perito della CGASP, dal
quale - a suo giudizio - si desumerebbe la necessità di un suo ricovero coatto
permanente presso un centro residenziale, è infondata. Determinante in
proposito è l'art. 397a cpv. 3 CCS, secondo cui l'interessato deve essere
rilasciato non appena lo permetta il suo stato (cfr. inoltre art. 51 LASP): la
relativa domanda può essere inoltrata in ogni tempo (art. 53 LASP). La ripresa
del percorso terapeutico presso __________ - che, contrariamente a quanto assume
l'insorgente, non significa ricominciarlo daccapo - potrà comunque richiedere
dei tempi medio-lunghi, onde permettere, oltre all'immediata salvaguardia
dell'incolumità della ricorrente, una conveniente cura dei suoi disagi
psicologici o psichiatrici e la ridefinizione ed il consolidamento dei percorsi
formativi o professionali (cfr. risposta 13 marzo 2000 della CPC; cfr. anche la
lettera 23 dicembre 1999 del direttore di __________ ai genitori della
ricorrente). Per questo motivo non può essere accolta nemmeno la proposta,
formulata in via subordinata, di collocamento al centro a medio termine di
__________.
- Sulla
scorta delle considerazioni il gravame, infondato, deve essere respinto. Il Tribunale
non preleva una tassa di giudizio (art. 59 cpv. 3 LASP). Poiché il ricorso era
d'acchito sprovvisto di possibilità di successo, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere rifiutata (art. 30 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25, 26, 51, 53, 55, 59 LASP, 8 , 11
LALStup, 31 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto
-
Non si
preleva una tassa di giudizio.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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