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Numero d'incarto:
52.2001.102
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00102
Lugano
20 giugno
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 13 marzo 2001 (n. 1206) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 2 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano __________ si è sposato __________ a __________ con la cittadina
elvetica __________. A partire da quella data, per vivere insieme alla moglie
nella località di confine (via __________), il ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta
con scadenza il 15 maggio 2001. Il 20 luglio 2000 il Pretore del Distretto di
Lugano ha pronunciato la separazione dei coniugi __________, i quali non
facevano più comunione domestica dal febbraio 1999.
B. Il 2
febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 28 novembre 2000 da __________
volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di
dimora (via __________, sempre a __________), fissandogli un termine con
scadenza il 31 marzo 2001 per lasciare il territorio cantonale. Preso atto
della separazione legale, l'autorità ha ritenuto che, non vivendo più insieme
alla moglie e non essendovi elementi comprovanti una possibile riconciliazione
dei coniugi, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato
concesso il permesso al ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è
stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha ritenuto che non vi fossero possibilità di riconciliazione tra il ricorrente
e la moglie svizzera e ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'interessato,
appellarsi a tale connubio per poter continuare a dimorare sul territorio
elvetico. Secondo l'Esecutivo cantonale, non permetteva di mutare il giudizio
il fatto che nel novembre 1999 l'insorgente avesse subìto un infortunio
automobilistico e che chiedesse il ripristino del suo permesso di dimora per
ragioni di cura, in quanto egli aveva ottenuto il controverso permesso di
soggiorno unicamente a titolo di ricongiungimento famigliare. Tanto meno la
necessità di un permesso di soggiorno al fine di assistere nel nostro Paese
alle vertenze contro i responsabili dell'incidente e le relative compagnie di
assicurazione. Ha infine considerato esigibile il rientro del ricorrente in
Italia, dove viveva prima di giungere in Ticino.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora. Ritiene che la decisione impugnata violi il principio della
proporzionalità. Sostiene di aver diritto alla proroga del suo permesso di
soggiorno ai sensi degli art. 7 LDDS e 8 CEDU, in quanto persona coniugata con
una cittadina elvetica. Contesta di richiamarsi al vincolo matrimoniale in
maniera manifestamente abusiva, sostenendo che la separazione è dovuta
essenzialmente a motivi di salute e non escludendo di riconciliarsi con la
consorte, dal momento che egli sta rispondendo con successo alla terapia riabilitativa
cui si era sottoposto. Afferma infine di necessitare in ogni caso di un
permesso di soggiorno per proseguire le sue cure e le cause giudiziarie
concernenti le conseguenze dell'infortunio occorsogli. Con istanza pedissequa
al gravame, chiede di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In linea di principio il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile dinanzi all'alta Corte federale contro la
revoca di un permesso di dimora (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Nella fattispecie l'impugnativa è stata inoltrata
dall'insorgente il 2 aprile 2001, quando l'autorizzazione di soggiorno di cui
egli beneficiava era ancora valida. Il permesso è tuttavia scaduto il 15 maggio
2001. Ci si potrebbe pertanto chiedere se __________ può ancora vantare un
interesse pratico ed attuale a ricorrere (cfr. DTF 118 Ib 356 consid. 1a; 111
Ib 56 consid. 2, sentenza 31 marzo 1998 in re B. K. della seconda Corte di
diritto pubblico del Tribunale federale). Comunque sia, la questione può
restare aperta. Infatti per i motivi che verranno illustrati in seguito (cfr.
consid. 3), il gravame va in ogni caso respinto nel merito.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43
PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso
sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la
legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando
lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente
unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr.
DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non
provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF
118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la
presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è
infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli
stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche
il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di
essere allontanato dalla Svizzera.
-
Il 16 maggio
1998, il ricorrente è stato autorizzato a soggiornare nel nostro Paese per
vivere insieme alla moglie, cittadina elvetica. I coniugi __________ - il
ricorrente nemmeno lo contesta - hanno vissuto in comunione domestica al
massimo per sette mesi, fino al gennaio 1999. Da quanto precede risulta in modo
manifesto l'abuso di __________ nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato
di ogni contenuto e scopo da ormai due anni e mezzo, al fine di continuare a
beneficiare del permesso di soggiorno. Tanto più che i coniugi non si sono mai
riconciliati. Che non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio per
divorzio non è dunque di decisivo rilievo. Il ricorrente appare d'altronde poco
credibile quando adduce che la separazione era dovuta per motivi di salute, il
suo infortunio essendo del novembre 1999. Infine, appare esigibile il rientro
dell'insorgente in Italia, dove è nato ed è cresciuto. Egli soggiorna
stabilmente in Svizzera da soli tre anni, proveniente da __________ (prov. di
__________). Per quanto concerne le richieste dell'insorgente volte al rinnovo
del suo permesso di soggiorno per motivi di cura e per seguire le cause
giudiziarie da egli promosse in ambito civile e assicurativo conseguenti al suo
infortunio, va osservato che sono irricevibili in questa sede. Non è difatti
ammissibile mutare l'oggetto del litigio in sede di ricorso (art. 63 cpv. 2
PAmm; GAT n. 484). Che il Consiglio di Stato si sia chinato, d'ufficio,
sull'esame della possibilità di rilascio di un permesso di dimora per tali ragioni,
negandola, non porta a diversa conclusione.
-
Infine, il
ricorrente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza
delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della
vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi
all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del
proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art.
8 CEDU, l'interessato deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia
del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid.
1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale
di mera natura formale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si
può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto
tra __________ e sua moglie __________.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. L'istanza di concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso
era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino italiano,
è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 agosto 2001
notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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