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Numero d'incarto:
52.2001.115
Data decisione, Autorità:
16.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00115
Lugano
16 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2001 della ditta
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 2001 del Consiglio di Stato
(n. 1386), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
l'ordine di sgomberare il materiale ed i macchinari depositati sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'impresa
di costruzioni __________ è proprietaria di un fondo (part. n. __________ RF di
2'161 mq), situato nella zona mista residenziale-artigianale (RAr 4) di
__________, che ha acquistato nel 1991 da __________, dopo esserne stata
locataria per nove anni. Il fondo è utilizzato da almeno una ventina d'anni per
il deposito di macchinari edilizi e di materiali di costruzione.
B. Sollecitato
da alcuni vicini, il 1° settembre 2000 il municipio di __________ ha ordinato
alla ricorrente di sgomberare i macchinari ed i materiali depositati.
L'autorità comunale ha in sostanza reputato l'insediamento contrario alle norme
di legge concretamente applicabili, segnatamente all'art. 34 NAPR, che vieta su
tutto il territorio comunale i depositi, gli scarichi e le deponie, salvo nelle
zone appositamente riservate dal municipio.
C. Con
giudizio 28 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dalla __________.
Dopo aver rilevato che non è mai stato
formalmente autorizzato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'insediamento
si ponesse in contrasto insanabile con la funzione residenziale assegnata dal
PR alla zona in questione e con l'art. 34 NAPR di cui si è appena detto. Ne ha
quindi dedotto che non potesse beneficiare della garanzia della proprietà,
intesa come tutela delle situazioni acquisite. Di conseguenza, ha confermato
l'ordine censurato.
D. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine di
sgombero.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente
rileva che l'utilizzazione del fondo per il deposito di macchinari edilizi e
materiali di costruzione risale al 1958, quando il municipio aveva rilasciato
all'impresa di costruzioni __________ il permesso di costruirvi dei magazzini e
degli uffici.
L'insediamento beneficerebbe quindi della
tutela delle situazioni acquisite.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non
formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE.
La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata
dal provvedimento censurato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 43 LE, richiamato dalla decisione censurata, il municipio ordina
la rettifica o la demolizione delle opere edilizie, eseguite senza permesso o
in contrasto con il permesso ricevuto, che disattendono in modo insanabile il
diritto materialmente applicabile.
L'azione di ripristino, secondo la vigente
LE, è di principio soggetta ad un termine di perenzione di trent'anni, che
decorre dalla conclusione dell'opera abusiva. Fanno eccezione i casi in cui il
ripristino si fonda su motivi di polizia in senso stretto, ossia è dettato
dalla necessità di preservare la salute, l'igiene e l'integrità fisica delle persone
da pericoli gravi, imminenti e non altrimenti evitabili, derivanti dall'opera
edilizia e dal mantenimento della situazione illegale (Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 43 LE n. 1313 e rimandi). Essenzialmente in quest'ottica è da
intendere l'art. 70 cpv. 4 LALPT, che derogando alla tutela delle situazioni
acquisite assicurata dal cpv. 1 della stessa norma a favore delle costruzioni
esistenti in contrasto con la funzione prevista per la zona di utilizzazione,
permette di ordinare la cessazione dell'attività in casi in cui tale contrasto
sia grave e non altrimenti sanabile.
Termini di perenzione più brevi di quello
trentennale, applicabile in base al diritto vigente, fanno tuttavia stato nel
caso di opere costitutive di violazione materiale del diritto, che sono state
realizzate abusivamente prima del 31 dicembre 1987. A queste opere torna in
effetti applicabile l'art. 57 cpv. 3 LE 1973, in vigore sino al 31 dicembre
1992, che prevedeva per l'azione di ripristino un termine di perenzione
assoluto di cinque dall'esecuzione dei lavori. In mancanza di un'esplicita
disposizione di legge, che sopprima retroattivamente il beneficio della
perenzione dell'azione di ripristino, perfezionatasi in forza della norma succitata,
queste costruzioni sono da considerarsi legittimate ope temporis.
2.2. Nell'evenienza concreta, diversi e
convergenti indizi permettono di ritenere che il deposito di macchinari e
materiali da costruzione, di cui il municipio ha ordinato lo sgombero, esista
da diversi decenni. Ne fa fede, in particolare, la licenza per la costruzione
di un magazzino rilasciata nel 1958 all'impresa di costruzioni che ha occupato
il fondo sino al 1982, quando ha locato il terreno alla ricorrente.
Ai fini del giudizio non occorre stabilire
se tale permesso abbia autorizzato anche la formazione di depositi a ciclo
aperto. Né occorre accertare se l'insediamento fosse conforme al PR 1982 o al
diritto previgente. Ai fini del giudizio è in effetti sufficiente rilevare che
al momento in cui è entrata in vigore l'attuale legge edilizia, qualsiasi azione
di ripristino era perenta per decorrenza sul termine quinquennale previsto dall'art.
57 cpv. 5 LE. Conclusione, questa, che riduce le possibilità d'intervento
dell'autorità alle ipotesi fondate su motivi di polizia in senso stretto o
sull'art. 70 cpv. 4 LALPT.
2.3. Ferme queste premesse, si deve
necessariamente rilevare che il municipio non ha nemmeno preteso di fondare
l'ordine di sgombero su motivi di polizia in senso stretto. Né vi sono elementi
che permettano di ritenere soddisfatte le condizioni per un simile intervento.
La presenza e la modesta attività del deposito possono invero arrecare qualche
disturbo al vicinato. In nessun caso è tuttavia data una situazione di pericolo
per i beni di polizia suscettibile di giustificare l'adozione di un ordine di
sgombero come quello in discussione.
Parimenti, è del tutto indimostrato che il
contrasto con la destinazione di zona sia talmente grave e non diversamente
sanabile da giustificare anche solo un ordine di cessazione dell'attività retto
dall'art. 70 cpv. 4 LALPT.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando
tanto l'ordine di sgombero, quanto il giudizio governativo che lo conferma, siccome
lesivi del diritto.
Dato che il comune non è intervenuto a
tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili vanno tuttavia poste a suo carico.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE; 70 LALPT; 57 LE 1973; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 1. settembre 2000 del
municipio di __________;
1.2. la decisione 28 marzo 2001 (n. 1386) del
Consiglio di Stato.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il comune
di Stabio rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di
entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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