AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2001.119
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00119
Lugano
5 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 marzo 2001 (no. 1126) del Consiglio
di Stato, che in accoglimento dell'impugnativa presentata dalla Commissione
di vigilanza LDFR ha annullato la risoluzione 21 giugno 2000 con la quale la
Sezione dell'agricoltura ha autorizzato il ricorrente ad acquistare le part.
__________, __________ nuovo stato, __________, __________ e __________ RFD
di __________ di proprietà della __________
viste le risposte:
-
2 maggio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
2 maggio 2001 della
Sezione dell'agricoltura;
-
3 maggio 2001 della
Commissione di vigilanza LDFR;
-
7 maggio 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'agosto
del 1970 è stata costituita la Promozione Impianti __________ (in seguito:
__________), con lo scopo di promuovere la costruzione di impianti sportivi e
di altre attrezzature per il tempo libero, nonché la gestione di tali impianti
e l'organizzazione di manifestazioni accessorie. Tra gli azionisti della
società, che può acquistare beni immobili, figura il dr. __________, attualmente
proprietario di 3/8 del pacchetto azionario.
B. Tra il 1970
ed il 1972 la __________ ha acquistato diversi fondi nel comune di __________
nell'intento di realizzare un centro sportivo. Svanita la possibilità di
concretizzare lo scopo sociale per ragioni d'ordine pianificatorio, la società
ha via via lottizzato e venduto le particelle venutesi a trovare in zona
edificabile. I terreni esclusi dal comprensorio edificabile - i mapp.
__________, __________, __________, __________ e __________ di natura prativa,
così come i mapp. __________, , 332 __________ e __________
di natura boschiva - sono invece rimasti di proprietà della __________ che
negli ultimi quindici anni li ha messi a disposizione di __________, titolare
di una vasta azienda agricola (47 mappali, per un totale di 393'854 mq)
incentrata sul piano del __________ e beneficiario in quanto tale di sussidi
federali.
C. Nel giugno
del 1998 il notaio avv. __________ ha preso contatto con la Sezione dell'agricoltura
(SAgr) per sapere se dal profilo dell'art. 61 LDFR vi erano impedimenti
all'acquisto dei mapp. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ di
__________ da parte di __________, intenzionato ad avviare in loco un'attività
agricola di stampo viticolo.
Esperiti
alcuni accertamenti, con scritto 17 luglio 1998 la predetta autorità ha fatto
sapere al legale che il compratore non poteva essere considerato un coltivatore
diretto, per cui avrebbe potuto accedere alla proprietà solo previo esperimento
di un pubblico bando a un prezzo non esorbitante volto a dimostrare che non vi
erano coltivatori diretti interessati all'acquisto giusta l'art. 64 cpv. 1
lett. f LDFR.
D. Il 7 maggio
2000 la __________ __________ e __________ hanno sottoscritto un accordo per
regolamentare in ogni dettaglio le modalità di vendita delle proprietà residue
della società. In virtù di questa convenzione __________ avrebbe acquistato al
loro valore di stima tutti i fondi agricoli, ovvero i mapp. __________ (mq
2'742), __________ (mq 2'985), __________ (mq 4'173) e __________ (mq 2'855),
nonché il mapp. __________ nello stato posteriore (mq 12'728) ad una rettifica
di confini volta ad annettergli la superficie prativa del contiguo mapp.
__________ in cambio di quella boschiva. __________ avrebbe invece comprato
tutte le altre particelle selvose, rinunciando nel contempo - quale pregresso
affittuario - a far valere qualsiasi diritto sui prati e a richiedere sussidi
per la loro lavorazione, con facoltà comunque di continuare a falciarne l'erba
fintanto che il nuovo proprietario non avesse iniziato a coltivarli in proprio.
Il 9 giugno seguente __________ ha chiesto
alla __________ di autorizzare la rettifica di confini tra i mapp. __________ e
__________. Nel contempo, ha sollecitato il rilascio di un nulla osta per
l'acquisto dei fondi agricoli della __________.
Con risoluzioni 21 giugno 2000 la __________
ha autorizzato entrambe le operazioni. In particolare, ha approvato la compravendita
divisata al prezzo complessivo di fr. 44'428.40 (valore di stima ufficiale),
ravvisando nella fattispecie i gravi motivi di cui all'art. 64 cpv. 1 LDFR
legittimanti una deroga al principio della coltivazione diretta.
E. Adito dalla
Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale, con pronunzia
14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta decisione.
Accertato che
le superfici prative della __________ sottostavano alla LDFR e quindi a regime autorizzativo
in caso di loro trapasso di proprietà, l'autorità di ricorso di prime cure ha
escluso innanzi tutto che __________ fosse un coltivatore diretto al quale
potesse essere concesso in via ordinaria il permesso di comperare quei terreni
agricoli. A dispetto del parere della __________, il ruolo di amministratore e
soprattutto di azionista di minoranza della società non gli consentiva neppure
di ottenere un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 64 LDFR. Per
sostanziare il grave motivo suscettibile di giustificare il rilascio di
un'autorizzazione in deroga al principio della coltivazione diretta - ha
soggiunto il Consiglio di Stato - occorreva esperire il pubblico bando previsto
dall'art. 64 cpv. lett. f LDFR. La rinuncia al diritto di prelazione siglata
dall'attuale affittuario dei fondi sarebbe d'altronde nulla.
F. Avverso il
predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando in via principale il
rilascio di un'autorizzazione ordinaria previo riconoscimento dello statuto di
coltivatore diretto; in via subordinata il ricorrente chiede il rinvio degli
atti al Consiglio di Stato per ulteriore istruttoria volta ad accertare la sua
qualità di coltivatore diretto e in via ancor più subordinata la conferma del
permesso eccezionale già accordatogli dalla SAgr.
L'insorgente sostiene in pratica di essere
un coltivatore diretto ai sensi del nuovo art. 9 LDFR e di aver quindi diritto
al rilascio di un'autorizzazione ordinaria per acquistare i fondi agricoli
della __________. Afferma di essersi sempre occupato di agricoltura e di
attività affini (allevamento di pecore) a titolo amatoriale. Abbandonata la
professione di farmacista, intende ora dedicarsi interamente ai lavori rurali,
segnatamente alla viticoltura che già esercita da tempo a __________,
impiantando un grande vigneto sui terreni dedotti in acquisto dalla __________.
Il ricorrente ricorda inoltre che se non
fosse possibile assegnargli la qualifica di coltivatore diretto,
sussisterebbero comunque i presupposti per porlo a beneficio di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 64 LDFR in funzione della sua particolare posizione di
azionista e amministratore della società attualmente proprietaria dei fondi.
Quanto al diritto di prelazione
dell'affittuario, __________ vi ha rinunciato al momento in cui __________ ha
negoziato la compravendita. L'atto di desistenza sarebbe pertanto pienamente
valido.
G. Il
Consiglio di Stato e la __________ suggeriscono di respingere il gravame senza
formulare particolari osservazioni.
La commissione di vigilanza perviene ad
identica conclusione, avversando partitamente le tesi dell'insorgente con
argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito.
__________ auspica per contro l'accoglimento
del ricorso, rifacendosi al contenuto dell'allegato di risposta presentato
davanti alla precedente istanza.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2
della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale
del 2 dicembre 1996 (LALDFR).
Il ricorso, inoltrato entro il termine di 30
giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR, è tempestivo.
L'insorgente trae la propria potestà ricorsuale
dall'art. 83 cpv. 3 prima frase LDFR, norma che gli attribuisce facoltà di
ricorrere contro il rifiuto di un'autorizzazione.
Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- La legge
federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991 è entrata in
vigore il 1. gennaio 1994. Essa ha lo scopo dichiarato, tra l'altro, di
rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella
dell'affittuario, in caso di vendita di aziende o fondi agricoli (art. 1 cpv. 1
lett. b LDFR) e di combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo (art.
1 cpv. 1 lett. c LDFR).
Per favorire la figura del coltivatore
diretto, ovvero di colui che coltiva di persona il suolo agricolo o, se si
tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente (cfr. art. 9 LDFR), la
legge sottopone a vincoli di diritto pubblico i trasferimenti di proprietà dei
terreni agricoli. Chiunque intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo
deve infatti ottenere un'autorizzazione da parte della competente autorità
cantonale (art. 61 cpv. 1, 80 LDFR), autorizzazione che viene rilasciata solo
se, cumulativamente, il prezzo pattuito non è esorbitante e l'acquirente è un
coltivatore diretto (cfr. art. 63 LDFR). Quest'ultimo principio non è tuttavia
assoluto. Giusta l'art. 64 cpv.1 LDFR, se non vi è coltivazione diretta
l'autorizzazione deve essere comunque concessa se l'acquirente prova che
sussiste un grave motivo, segnatamente se nonostante pubblico bando a un prezzo
non esorbitante non vi sono offerte di coltivatori diretti (art. 64 cpv. 1
lett. f LDFR).
- La LDFR si
applica di principio ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda
agricola, che si situano al di fuori della zona edificabile ai sensi della LPT
e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È
qualificato come "agricolo" il fondo che si presta alla gestione
agricola o orticola (cfr. art. 6 cpv. 1 LDFR, il quale riprende con ogni
evidenza il concetto racchiuso nell'art. 16 cpv. 1 lett. a LPT).
I campi
di proprietà della __________ sono collocati all'esterno della zona edificabile
del PR di __________ e soggiacciono indubitabilmente alla LDFR ed alle sue restrizioni
in quanto idonei all'utilizzazione agricola.
- Negli
ultimi quindici anni le part. __________, __________, __________, __________ e
__________ RFD di __________ sono state messe a disposizione di __________,
contadino che gestisce in proprietà o in
affitto una superficie di 393'854 mq ripartita su 47 fondi. A fronte di questa
situazione ci si potrebbe invero chiedere preliminarmente se ai sensi della LDFR
i terreni della __________ non appartengano all'azienda agricola __________ e
di riflesso non siano soggetti al divieto di divisione materiale sancito dall'art.
58 LDFR.
4.1.
La LDFR definisce l'azienda agricola come un insieme di
fondi, costruzioni ed impianti agricoli che serve da base alla produzione
agricola ed implica almeno metà della forza lavoro di una famiglia contadina,
corrispondente, secondo dottrina e giurisprudenza, a 210 giorni di lavoro
all'anno, rispettivamente a 2100 ore lavorative annue (Hofer, Kommentar BGBB,
N. 52 ad art. 7; Donzallaz, Commentaire, N. 111; DTF 121 III 274). Per
stabilire se si è in presenza di un'azienda agricola devono essere presi in
considerazione i fondi assoggettati alla legge (art. 7 cpv. 3 LDFR), compresi i
fondi affittati per una lunga durata (art. 7 cpv. 4 lett. c LDFR).
Di principio e salvo casi eccezionali
autorizzati dalla competente autorità cantonale (art. 60 LDFR), nessun fondo o
parte di fondo può essere sottratto ad un'azienda agricola (divieto di
divisione materiale; art. 58 LDFR).
4.2. Stando
agli atti della __________, i fondi prativi della __________ appartengono
effettivamente all'azienda agricola __________ di __________, che li sfrutta
per lo sfalcio dell'erba incassando dei contributi diretti. Al contrario di
quanto si potrebbe supporre in esito ad una semplice lettura della legge,
questa circostanza non osta tuttavia all'operazione prospettata da __________,
poiché detti terreni, proprio perché affittati, sfuggono al divieto di
divisione materiale delle aziende agricole imposto dall'art. 58 LDFR (Bandli, Kommentar
BGBB, ad art. 58 N. 3). Possono essere quindi alienati in ogni momento, ma
rispettando le prescrizioni in materia di affitto agricolo previste dalla LAAgr
(Bandli, ibidem).
- Poste
queste premesse, ai fini del giudizio occorre stabilire innanzi tutto se
__________ è un coltivatore diretto e può essere quindi autorizzato ad
acquistare i terreni agricoli della __________ in via ordinaria. In caso di
risposta negativa, bisognerà esaminare se nella fattispecie sussiste un grave
motivo che consenta di rilasciargli un'autorizzazione eccezionale ex art. 64
LDFR.
5.1. L'art. 9 cpv. 1 LDFR, nella versione
entrata in vigore il 1° gennaio 1999, definisce il coltivatore diretto come
colui che coltiva di persona il suolo agricolo o, se si tratta di un'azienda
agricola, la dirige personalmente (cfr. art. 9 LDFR). La novella legislativa,
si legge nel messaggio 26 giugno 1996 del Consiglio federale (FF 1996 IV p.
312), è stata voluta per ovviare alle divergenze e disparità di trattamento
originate dall'applicazione del testo previgente ("è coltivatore
diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e dirige personalmente
l'azienda agricola"), che in diversi cantoni aveva indotto l'autorità
competente a riconoscere lo statuto di coltivatore diretto soltanto a chi già
dirigeva personalmente un'azienda agricola. In realtà - precisa il Consiglio federale
- per ottenere la qualifica di coltivatore diretto basta dimostrare di aver già
esercitato sino a quel momento un'attività agricola o perlomeno di essersi
preparato intensivamente a tale scopo. Donde la modifica legislativa, volta a
permettere anche a chi esercita la professione d'agricoltore come occupazione
del tempo libero d'acquistare un pezzo di terra per allevare, ad esempio,
pecore (FF 1996 IV p. 312). Come spiega __________ nel suo recente manuale di
diritto fondiario rurale (Pratique et jurisprudence de droit foncier rural, N.
227), non bisogna però pensare che la nuova norma abbia introdotto una nozione
meno rigida di coltivatore diretto; ancora oggi la qualità di coltivatore diretto
va valutata e riconosciuta con i criteri severi del passato per evitare
elusioni della legge. In effetti, la coltivazione diretta può essere ammessa
soltanto quando la persona che intende coltivare il fondo agricolo prova di
avere una formazione agricola adeguata o di aver già coltivato in modo corretto
fondi agricoli comparabili. Più la superficie del fondo da acquistare è grande
e il suolo di buona qualità, più le esigenze per ammettere la coltivazione
diretta saranno elevate. In questo contesto, si dovrà pure tener conto della
distanza tra il luogo di domicilio dell'acquirente e il fondo agricolo che
intende comperare (Müller/Schmid-Tschirren, Kommentar BGBB, ad art. 9 N. 49
dedicata alla revisione del 26 giugno 1998).
5.2. __________ è nato nel 1934 ed è tuttora
domiciliato a __________, dove ha gestito la propria farmacia sino al 1999. È
comproprietario o proprietario unico di alcuni terreni inedificabili, segnatamente
del mapp. __________ di __________ (mq 4'589) sul quale ha impiantato nel 1979
un vigneto che coltiva personalmente con l'aiuto di amici e parenti. Diversi
elementi, nell'evenienza concreta, portano tuttavia ad escludere che egli possa
essere considerato un coltivatore diretto nell'ottica dell'acquisto e della
trasformazione in vigneto dei 25'483 mq prativi della __________ Innanzi tutto
la sua preparazione agricola per rapporto all'impegno imposto dalla gestione di
una tenuta di oltre 3 ha. Un conto è infatti occuparsi nel tempo libero e con
l'ausilio di terzi di un piccolo vigneto al fine di produrre qualche bottiglia
di vino, un conto è portare avanti con professionalità un'attività vitivinicola
su un insieme di fondi che raggiungono dimensioni da azienda agricola. Sotto
questo profilo, l'esperienza quale allevatore di pecore che il ricorrente
afferma di aver vissuto alla fine degli anni sessanta non gli può esser di
alcun giovamento.
Vi è poi il domicilio in quel di __________,
comune che di certo non si situa nelle immediate vicinanze di __________ e che
neppure beneficia di un collegamento rapido e diretto con quella zona del
Luganese.
A prescindere dal fatto che anche l'età
potrebbe precludere all'insorgente la qualifica di coltivatore diretto (cfr. a
riguardo Donzallaz, op. cit., N. 205), in casu mancano inoltre prove di un
certo spessore circa la sua ferma intenzione di dedicarsi durevolmente alla
coltivazione diretta. Deludendo intenzioni manifestate già qualche anno fa
(cfr. lettera 15 giugno 1998 alla SAgr) __________ non si è infatti ancora
trasferito nella villa paterna di __________. Ma ciò che più conta è che
nell'ambito dell'accordo stipulato il 7 maggio 2000 con la __________ e
__________ per concordare le modalità di vendita delle proprietà residue della
società il ricorrente ha concesso al vecchio affittuario la facoltà di
continuare nel lavoro di sfalcio dei prati, riservandosi ampi margini temporali
per iniziare la propria attività in loco. Il che lascia planare qualche dubbio
sulla sua reale volontà di darsi con costanza all'agricoltura previa creazione
di ampie superfici vignate.
Se ne deve concludere, al pari della
precedente istanza, che laddove nega al ricorrente lo statuto di coltivatore
diretto la controversa decisione della __________ resiste alle critiche sollevate
nel gravame.
- Resta
dunque da vedere se la __________ poteva rilasciare a __________ un'autorizzazione
eccezionale ex art. 64 LDFR. Quesito che il Consiglio di Stato ha risolto in
senso negativo.
6.1. L'art. 64 LDFR prevede una deroga al
principio della coltivazione e il rilascio di un'autorizzazione eccezionale in
caso di grave motivo, concetto giuridico indefinito che dev'essere concretizzato
prendendo in esame il singolo caso e tenendo conto degli obbiettivi di politica
agraria perseguiti dalla LDFR (DTF 122 III 287). L'autorità dovrà quindi
soppesare accuratamente gli interessi in gioco (Bandli/Stalder, Kommentar BGBB,
N. 4 ad art. 64) e negare l'autorizzazione qualora l'interesse del compratore
non dovesse prevalere nettamente su quello pubblico volto alla salvaguardia
della coltivazione diretta. Per contro, dovrà accordare il permesso se una
rigida applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LDFR dovesse rivelarsi
eccessivamente gravosa e produrre risultati inutilmente iniqui (Donzallaz, Commentarie,
N. 577), anche se alla luce degli scopi perseguiti dalla legge e dei principi
che essa pone in pratica è assai difficile reperire altri motivi legittimanti
il rilascio di un'autorizzazione eccezionale al di fuori di quelli previsti dall'art.
64 cpv. 1 lett. a-g LDFR (Donzallaz, Pratique et jurisprudence de droit foncier
rural, N. 497).
6.2. La __________ ha in sostanza
identificato il "grave motivo" di cui all'art. 64 nella posizione di
amministratore e azionista rivestita da __________ in seno alla __________,
cosicché la compravendita prospettata si concentrerebbe su fondi di cui l'acquirente
di fatto già dispone e consentirebbe di garantire la continuazione del loro
sfruttamento a scopo agricolo.
Riguardo alle motivazioni addotte, è appena
il caso di rilevare che la seconda contraddice in qualche modo la prima, poiché
se fosse vero che di fatto la proprietà dei terreni non muta, non sussisterebbe
neppure un evento suscettibile di ripercuotersi sul loro impiego agricolo. In
realtà, il prospettato cambiamento di proprietà non influisce sul mantenimento
della loro utilizzazione a fini agricoli, sin qui assicurata dal titolare di
un'azienda agricola che li ha falciati per anni a beneficio del proprio allevamento
di bestiame. __________ potrebbe seguitare a curarli anche in futuro o
__________ potrebbe coltivarvi la vite anche se proprietaria dei fondi restasse
la __________. Il loro sfruttamento agricolo sarebbe peraltro ancor meglio
garantito nel tempo qualora un coltivatore diretto riuscisse ad accaparrarseli
per svolgere la propria attività.
Ferme queste premesse, nel desiderio
dell'azionista di minoranza della __________ di acquisire i terreni più
pregiati della "sua" società non è ravvisabile un grave motivo legittimante
il rilascio di un permesso eccezionale ai sensi dell'art. 64 cpv.1 LDFR.
L'interesse pubblico alla protezione del principio della coltivazione diretta,
proprio della LDFR, prevale in effetti nettamente sull'interesse privato del ricorrente
all'acquisto di oltre 25'000 mq di suolo agricolo per svolgervi a tempo debito
attività di natura amatoriale. Tanto più che l'insorgente può comunque ottenere
il risultato divisato previo accertamento dell'inesistenza di coltivatori
diretti interessati all'acquisto dei poderi in oggetto ad un prezzo non
esorbitante fissato in conformità dell'art. 66 LDFR. La rinuncia all'esercizio
del diritto di prelazione sottoscritta da __________ al momento in cui
__________ ha concordato con la __________ la compravendita dei terreni prativi
della società non è infatti nulla per violazione dell'art. 48 LDFR, atteso che
questa norma impedisce all'affittuario di recedere dalla facoltà di acquisto
dell'oggetto affittato unicamente prima di conoscere i punti essenziali del
contratto di vendita stipulato dal suo proprietario; una volta appresi i termini
della transazione, l'affittuario può validamente rinunciare al suo diritto di
prelazione mediante semplice dichiarazione scritta (Hotz, Kommentar, ad art. 48
N. 1 ss.).
- Sulla scorta
di quanto precede, il ricorso va respinto con la conseguente conferma della
decisione governativa impugnata.
La tassa di giudizio segue la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 9, 48, 58, 61, 63, 64, 66, 83, 88
LDFR; 13 LALDFR; 18 e 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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