AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.12
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00012
Lugano
9 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 2000 (n. 5646) del
Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia in sanatoria 14 luglio 2000 rilasciata dal
municipio di __________ a __________ per la costruzione di un muro di sostegno,
di un deposito per attrezzi, di una serra e di tre posteggi sulla part. n.
__________ RF.
viste le risposte:
-
23 gennaio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
26 gennaio 2001 del
municipio di __________;
-
29 gennaio 2001 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A Il 5 marzo
1998 il resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso
di costruire un posteggio esterno ed un muro di sostegno, alto m 1.20 e lungo
una ventina, sul suo terreno (part. n. __________ RF), ad una distanza di oltre
m 6 dal confine verso il fondo (part. n. __________ RF), di cui il qui
ricorrente __________ è comproprietario. La domanda è stata pubblicata e notificata
ai vicini, ma non all'insorgente.
L'8 aprile 1998 l'esecutivo comunale ha
rilasciato la licenza richiesta.
__________ ha iniziato i lavori soltanto
all'inizio di ottobre del 1999, demolendo fra l’altro un muro che sorgeva sul
confine tra i due fondi precitati. __________ si é immediatamente opposto ai
lavori, chiedendo a più riprese al municipio di ordinarne la sospensione.
B. Il 15
novembre 1999, il resistente ha inoltrato al municipio un’ulteriore notifica,
volta ad ottenere il permesso di costruire all’interno del suo fondo un muro di
sostegno alto m 1.50 e lungo una cinquantina, un deposito per attrezzi di m 5 x
3.50 interrato nel terrapieno a monte del muro, una serra di m 4 x 6 e quattro
posteggi, uno dei quali a cavallo del confine verso la part. n. __________ RF.
Durante il periodo di pubblicazione,
__________ si è opposto alla domanda, obiettando, in particolare, che non
contemplava tutti gli interventi effettivamente eseguiti sino a quel momento e
che avrebbe dovuto essere sottoposta alla procedura ordinaria di rilascio del
permesso.
C. Esperito
infruttuoso un tentativo di conciliazione, il 14 luglio 2000 il municipio di
__________ ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia per
l'edificazione del muro di sostegno, del deposito attrezzi e della serra.
Escludendo il posteggio a cavallo del confine tra i fondi delle parti,
l'autorità comunale ha inoltre implicitamente autorizzato gli altri tre.
D. Con
giudizio del 13 dicembre 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la licenza,
respingendo il ricorso contro di essa presentato dall'opponente.
Dopo aver rilevato che oggetto della
vertenza erano unicamente le opere autorizzate con la licenza edilizia del 14
luglio 2000 (muro, deposito e serra) e che queste erano da configurare come
costruzioni accessorie, il Governo ha ritenuto corretta la procedura di
notifica applicata dal municipio.
Non potendo esservi ravvisate violazioni
materiali della legge, la licenza è quindi stata confermata.
E. Contro tale
giudizio __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
A suo giudizio, il Governo sarebbe incorso
in un diniego di giustizia formale, limitando il proprio esame ai lavori
previsti dalla domanda di costruzione sfociata nella licenza edilizia del 14 luglio
2000 ed omettendo di considerare che le opere realizzate non corrispondono ai
piani presentati. Il muro di sostegno, obietta, sarebbe alto da m 1.60 a m
2.00. Si tratterebbe quindi di un'opera soggetta alla procedura ordinaria di
rilascio del permesso, che non potrebbe tuttavia essere autorizzata, poiché
l’art. 10 NAPR limita a m 1.50 l’altezza massima dei muri di sostegno e dei
terrapieni. Una deroga non entrerebbe in considerazione. Analogamente, il
permesso non potrebbe nemmeno essere rilasciato per lo sbancamento del terreno
attuato in prossimità del confine verso il fondo di cui è comproprietario.
Lesivo del diritto sarebbe pure il deposito
per attrezzi interrato a monte del muro di sostegno, poiché la lunghezza della
facciata supera il limite fissato dall’art. 26 NAPR per le costruzioni accessorie
(40% della lunghezza del lato del fondo). Non trattandosi di una costruzione
sotterranea, siccome sporgente oltre m 1.50 dal suolo, la sua superficie
andrebbe inoltre computata nell’indice d’occupazione.
La serra, conclude il ricorrente, non
potrebbe invece essere autorizzata, poiché - non essendo ancora stata posata -
non potrebbe formare oggetto di una domanda di costruzione in sanatoria. Il
permesso per quest’opera andrebbe rilasciato con procedura distinta.
F. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di
__________, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione é giunto __________,
contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che,
all'occorrenza, saranno esaminati qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, comproprietario del fondo
contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente, è certa. Il
ricorso, tempestivo, é dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e delle opere oggetto del ricorso
emerge chiaramente dagli atti. Una ripetizione del sopralluogo esperito dal
Consiglio di Stato non appare atta a procurare a questo tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio. Inutili a tal fine
sono pure gli incarti che il ricorrente richiama dalla Pretura di Lugano e le
ulteriori prove che genericamente sollecita (perizia e testi).
- L'insorgente
rimprovera anzitutto al municipio ed al Consiglio di Stato di essere incorsi in
un diniego di giustizia, omettendo di considerare, nell'ambito del rilascio della
licenza in sanatoria, che le opere realizzate dal resistente sul proprio fondo
non corrispondono ai piani presentati.
La censura va respinta siccome infondata.
Il permesso di costruzione è un atto
amministrativo mediante il quale l’autorità accerta che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all’esecuzione delle opere previste dai piani prodotti
con la domanda di costruzione (Scolari, Commentario, II. Ed. ad art. 1 LE, n.
627). I permessi rilasciati a posteriori per opere realizzate senza
permesso o in contrasto con il permesso ricevuto non si differenziano da quelli
rilasciati preventivamente. Anche nell’ambito del rilascio di un permesso
destinato a sanare il difetto di un valido titolo autorizzativo, l’autorità
statuisce soltanto sulla conformità delle opere raffigurate dai piani
presentati con la domanda di costruzione presentata in sanatoria per rapporto
alle normative edilizie concretamente applicabili. Non si pronuncia sulla
legittimità delle opere effettivamente eseguite. Decisivi per il giudizio
dell’autorità sono soltanto i piani allegati alla domanda. Se i piani allegati
non corrispondono alle opere eseguite abusivamente, la licenza eventualmente
rilasciata non pone rimedio al permesso mancante. Non sana il difetto. L'abuso
formale continua a sussistere fintanto che l'autorità non si pronuncia sulla
conformità di una domanda di costruzione corredata da piani corrispondenti alle
opere effettivamente riscontrabili sul terreno.
- In
concreto, il resistente __________ ha chiesto, sotto forma di semplice
notifica, il permesso di realizzare all’interno del suo fondo (part. n.
__________ RF), ad una distanza di almeno 6 m dal confine verso il fondo
del ricorrente (part. n. __________ RF), un muro alto m 1.50, un deposito per
attrezzi sotterraneo di m 3.50 x 5.00, una piccola serra di m 6.00 x 4.00 e
quattro posteggi.
La procedura di semplice notifica, applicata
dal municipio alla domanda di costruzione in sanatoria presentata dal
resistente, è corretta.
3.1. L’edificazione di muri di sostegno,
alti sino a m 1.50, soggiace invero alla procedura di semplice notifica (art. 6
cpv. 1 lett. cifra 4 RLE).
3.2. Alla stessa procedura soggiacciono il
terrapieno (art. 6 cpv. 1 lett. cifra 9 RLE) e le costruzioni accessorie (art.
6 cpv. 1 lett. a cifra 3 RLE), quali sono il deposito sotterraneo per attrezzi
e la serra. A torto reputa il ricorrente che questi manufatti non possano
essere configurati come costruzioni accessorie. Tanto il deposito, quanto la
serra non si prestano ad essere utilizzati per l’abitazione o per il lavoro.
Sia l'uno, sia l'altro manufatto rientrano inoltre nelle dimensioni massime fissate
dall'art. 26 NAPR. L'altezza non supera i 3 m e la lunghezza, contrariamente a
quanto assume l'insorgente, non supera il 40% del lato del fondo su cui
sorgono.
3.3. Parimenti secondo la procedura di
notifica vanno infine autorizzati i posteggi scoperti previsti in prossimità
del confine fra i fondi (art. cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE).
- Le opere
in contestazione, così come sono raffigurate dai piani prodotti con la notifica,
sono d’altro canto conformi al diritto materialmente applicabile.
4.1. Il muro di sostegno ed il retrostante
terrapieno, alti - stando ai piani presentati - m 1.50, rientrano nei limiti
fissati dall’art. 10 cpv. 2 NAPR, che ammette sistemazioni del terreno e muri
di sostegno sino ad un’altezza di m 1.50.
4.2. Della natura accessoria del deposito
per attrezzi e della serra già si è detto sopra. Il computo della loro
superficie nella superficie edificata del fondo, non determina alcun sorpasso
dell'indice di occupazione (30%).
4.3. I tre posteggi autorizzati non violano
d’altro canto alcuna normativa edilizia materialmente applicabile. Nemmeno
l'insorgente giunge a diversa conclusione.
Ne discende che dal profilo del diritto
sostanziale la licenza censurata, in quanto rilasciata sulla base dei piani
annessi alla domanda di costruzione, deve essere confermata.
- Dal
sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato emerge comunque chiaramente che le
opere realizzate dal resistente sul suo fondo non corrispondono a quelle
raffigurate dai piani prodotti con la notifica. L’altezza del muro di sostegno
e del deposito interrato supera infatti la misura di m 1.50 indicata dai piani.
È quindi evidente che la licenza accordata dal municipio si riferisce ad opere
che non trovano riscontro sul terreno e non è pertanto atta a legittimare gli
interventi edilizi realmente eseguiti.
Questa discrepanza non permette tuttavia di
giungere a diversa conclusione circa la conformità della licenza impugnata per
rapporto al diritto applicabile. Essa permette soltanto al ricorrente di
esigere che il municipio non consideri chiuso il caso e sanato il difetto, ma
insista nei confronti del resistente affinché inoltri una nuova domanda di
costruzione corredata da piani che corrispondano alle opere effettivamente
realizzate e si pronunci poi formalmente sulla loro legittimità sostanziale.
Chi, essendone legittimato, si oppone ad opere realizzate senza permesso o in
contrasto con il permesso rilasciato ha comunque diritto ad ottenere una
decisione dell’autorità che statuisca sulla conformità dell’intervento effettivamente
realizzato con il diritto materialmente applicabile ed adotti, se del caso, i
provvedimenti necessari per ristabilire una situazione conforme al diritto. In
nessun caso può essere costretto ad accontentarsi di una decisione che si
limita a statuire sulla legittimità di un’opera che non trova effettivo
riscontro sul terreno.
A scanso di future contestazioni, va
rilevato già sin d'ora che la nuova domanda di costruzione, in quanto riferita
al muro di sostegno ed al terrapieno, dovrà essere trattata secondo la procedura
ordinaria, poiché queste opere superano l'altezza massima (m 1.50) fissata
dall'art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 4 RLE quale limite per l'assoggettamento alla
procedura di notifica.
Va inoltre ricordato, che qualora il
resistente non dovesse ottemperare all'invito, incoercibile, di presentare una
nuova domanda di costruzione in sanatoria, corredata da piani che riflettano la
situazione effettiva delle opere realizzate, il municipio dovrà comunque
pronunciarsi con decisione impugnabile, da notificare alle parti, sulla conformità
degli interventi eseguiti per rapporto al diritto edilizio materialmente applicabile.
- Sulla
scorta di quanto esposto il ricorso va respinto, ma gli atti vanno rimessi al municipio
affinché proceda conformemente a quanto indicato al precedente considerando.
La tassa di giustizia e
le ripetibili, commisurate tenendo conto della particolarità del caso, sono
poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 11,16, 21, 38, 42, LE; 5, 6 RLE; 10
cpv. 2, 18, 26, 43 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 Pamm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§ Gli atti sono rimessi al municipio affinché
proceda come indicato al considerando n. 5.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 600.- sono a carico del ricorrente, il quale rifonderà
al resistente fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster