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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.173
Data decisione, Autorità:
25.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00173
Lugano
25 luglio
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice
Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 2001 di
rappr.da avv. __________
contro
la decisione 24 aprile 2001, n.
1880, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 23 gennaio 2001, con la quale il
municipio di __________ le ha ordinato di abbassare un muro di sostegno fino
all'altezza massima di ml. 1.50 misurati dal livello del terreno naturale del
fondo sottostante;
viste le
risposte:
-
29
maggio 2001 di __________;
-
29
maggio 2001 del municipio di __________;
-
30 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
novembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente
__________ il permesso di costruire un muro di sostegno in cemento armato lungo
il confine fra il suo fondo (part. n. __________ RF) e quelli sottostanti
(part. n. __________ e __________ RF).
La licenza edilizia avvertiva che l'opera
avrebbe dovuto rispettare l'altezza di m 1.50, misurata dai fondi confinanti
sistemati.
B. Il 7
febbraio 2000, __________, proprietario del fondo sottostante (part. n.
__________ RF) ha chiesto al municipio di ordinare la sospensione dei lavori di
costruzione del muro, denunciando un significativo sorpasso dell'altezza
massima autorizzata.
In sede di sopralluogo, esperito in
contraddittorio, è stato accertato che il muro presentava un'altezza minima di
ml. 0.50, una massima di ml. 3.90 ed una media di ml. 2.50.
C. Fondandosi
su queste risultanze, il 23 gennaio 2001 il municipio ha ordinato alla ricorrente
di rettificare l'altezza del muro, abbassandolo fino all'altezza massima di ml.
1.50, e di allontanare il materiale depositato sul fondo del vicino.
D. Con
giudizio 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di
rettifica, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________
soltanto nella misura in cui le ingiungeva di rimuovere il materiale depositato
sul terreno del resistente.
Respinte le domande di prove avanzate dalla
ricorrente, il Governo ha in sostanza ritenuto che la grave ed evidente
violazione del diritto materiale posta in essere dalla ricorrente giustificasse
ampiamente il provvedimento censurato.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento dell'ordine di
rettifica.
Riassunta la fattispecie, l'insorgente
contesta l'altezza del muro rilevata in sede di sopralluogo. La difformità
sarebbe minima e senza rilevanza per l'interesse pubblico. Nemmeno il vicino
qui resistente, che in un primo tempo avrebbe addirittura sollecitato la
costruzione di un muro di altezza superiore, ne sarebbe pregiudicato. L'ordine
di demolizione, conclude, sarebbe oltretutto sproporzionato.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle
argomentazioni contenute nel giudizio impugnato. Ad identica conclusione
giungono il municipio di __________ ed il resistente, che contesta in dettaglio
le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21
cpv.1 LE.
La legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La documentazione fotografica agli atti permette
di considerare del tutto superfluo il sopralluogo sollecitato dalla ricorrente.
I segni lasciati nel cemento armato del muro dai pannelli di casseratura, alti
m 0.50 l'uno, dimostrano infatti chiaramente che l'altezza del manufatto supera
di gran lunga il limite di m 1.50 fissato dalla licenza edilizia.
Non v'è peraltro motivo di dubitare delle
risultanze degli accertamenti esperiti dall'autorità comunale alla presenza
della rappresentante della ricorrente e del resistente.
La valutazione anticipata negativa, operata
dal Consiglio di Stato in merito all'utilità ed alla concludenza della prova
richiesta, non presta il fianco a critiche di sorta.
- 2.1.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica
delle opere eseguite senza permesso in contrasto con il diritto edilizio
materialmente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e
senza importanza per l'interesse pubblico. Un'opera abusiva che lede in misura
minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, soggiunge il
capoverso seguente dell'art. 43 LE, deve tuttavia essere fatta demolire o
rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato.
L'ordine di demolizione o di rettifica
costituisce il mezzo che la legge mette a disposizione dell'autorità per
rimuovere una situazione d'illegalità. Esso presuppone una violazione materiale
del diritto, ossia la realizzazione abusiva di un'opera che non può essere
autorizzata a posteriori, mediante rilascio di un permesso in sanatoria. Al
pari di qualsiasi provvedimento amministrativo anche le misure di ripristino
devono inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Devono quindi
limitarsi a quanto necessario per ristabilire una situazione conforme al
diritto.
Anche il costruttore in mala fede può
richiamarsi al principio di proporzionalità. Deve tuttavia aspettarsi che
l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'esigenza di rimuovere le
conseguenze dell'abuso (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, n. 1277
seg.).
- L'art. 11
cpv. 1 NAPR di Rovio limita a m 1.00 l'altezza dei muri di sostegno. Il municipio
è tuttavia abilitato a concedere deroghe per ragioni tecniche o per altre particolarità
costruttive, segnatamente nel caso di terreni in pendio (cpv. 2).
Autorizzando la costruzione di un muro alto
m 1.50, con la licenza edilizia 23 novembre 1999, il municipio ha in pratica
concesso una deroga all'altezza massima ammessa dalle norme succitate. La
licenza è cresciuta in giudicato. Non mette quindi conto di esaminare se la
deroga fosse giustificata o meno dalla pendenza del terreno.
- Costruendo
un muro che oltrepassa in larga misura il limite d'altezza fissato dal permesso
in deroga all'art. 11 cpv. 2 LE, la ricorrente ha gravemente e intenzionalmente
abusato dell'autorizzazione ricevuta.
La violazione materiale è incontestabile.
Avendo il municipio già fatto uso della facoltà di deroga concessagli dalla
norma in questione, è a priori escluso che l'opera in contestazione possa essere
posta al beneficio di un permesso in sanatoria. L'asserita instabilità del
terreno, riconducibile alle sistemazioni eseguite dalla stessa ricorrente, non
sono certamente atte a giustificare la concessione di una deroga di ampiezza
maggiore rispetto a quella già accordata.
La difformità non è né minima, né senza
importanza per l'interesse pubblico. Non si può invero ragionevolmente
sostenere che un muro lungo un paio di decine di metri, che supera di oltre il
doppio il limite d'altezza ammesso dall'art. 11 cpv. 1 NAPR, si scosti in
misura oggettivamente insignificante dalla norma applicabile. Né si può
pretendere che la violazione non pregiudichi l'interesse pubblico. L'importanza
della violazione e l'esigenza di evitare che la violazione della legge risulti
pagante per il trasgressore non permettono di giungere a conclusioni più favorevoli
all'insorgente.
Ancor più leso è l'interesse del vicino qui
resistente, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta
aver mai dato il suo consenso all'erezione di un muro più alto e che ha reclamato
quando la costruzione era ancora in corso.
Sono quindi senz'altro soddisfatte le
condizioni di legge per ordinare la rettifica del manufatto abusivo.
- Ferma
questa premessa, appare evidente che il ripristino di una situazione conforme
al diritto può essere conseguito soltanto demolendo il muro sino all'altezza
autorizzata dalla licenza edilizia 23 novembre 1999. Altre misure, meno
incisive, non sono ipotizzabili.
Il costo della demolizione, che la
ricorrente ha omesso di quantificare, ma che prevedibilmente non supererà il
costo del muro, non permette di considerare sproporzionato il ripristino.
Trattandosi di un abuso che non è certamente stato commesso in buona fede,
l'esigenza di ristabilire una situazione conforme al diritto legittima
ampiamente il provvedimento.
Non essendo dato il requisito
dell'inesigibilità del ripristino, una sanzione pecuniaria fondata sull'art. 44
LE è di principio esclusa.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione ove si consideri che una simile sanzione non elimina il pregiudizio
subito dal resistente.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44 LE; 11, 12 NAPR di Rovio;
3, 18, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente che rifonderà fr.1'000.-
al resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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