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Numero d'incarto:
52.2001.175
Data decisione, Autorità:
02.07.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00175
Lugano
2 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 maggio 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2069) che estromette l'insorgente dall'aggiudicazione dei lavori da
pittore interni dell'Istituto Batteriosierologico (IBS) di Bellinzona e li
delibera alla ditta __________ di __________;
vista la risposta 13 giugno
2001 del Consiglio di Stato;
preso atto che la ditta __________ non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ (FU n. __________) il Dipartimento delle finanze e dell'economia
(DFE) ha messo a pubblico concorso le opere da pittore interne dell'Istituto Batteriosierologico
(IBS) di Bellinzona;
che il capitolato d'appalto e modello
d'offerta prevedeva, fra l'altro, la seguente posizione:
" R
223.900 Isolazione con fondo adesivo all'acqua
tipo
come SIEGFRID
KELLER AFRACOLOR
HYDROSOL
TIEFGRUND
(….)
Prodotto
equivalente offerto: .....
…(omissis)...
Marca:
.....
Tipo:
....."
che lo stesso
capitolato chiedeva altresì ai concorrenti di fornire indicazioni concrete
sulla struttura personale (quadri e maestranze) della ditta;
che al concorso
hanno preso parte 13 imprese di pittura, fra cui la ricorrente __________ con
un'offerta di fr. 62'863.70;
che alle posizioni
suindicate l'offerta in questione proponeva l'impiego di un fondo adesivo marca
__________ del tipo "Tief-grund alla nitro", e precisando che
la ditta era composta da un impiegato d'ufficio e da tre operai domiciliati;
che con decisione
2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla ditta
__________ di __________ (offerta: fr. 71'033.55);
che l'offerta
della __________ è stata scartata perché il prodotto proposto in alternativa a
quello indicato dal capitolato non era equivalente e perché la ditta non disponeva
di una struttura adeguata per l'esecuzione dei lavori;
che contro la
predetta risoluzione gorvernativa la __________ si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della controversa delibera;
che l'insorgente
nega di aver offerto un prodotto non conforme alle esigenze poste dal
capitolato e sostiene di disporre della manodopera necessaria per assicurare
una corretta esecuzione dei lavori;
che
all'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione delle risorse con argomenti
che verranno discussi qui appresso;
che la ditta
__________ ha rinunciato a prendere posizione;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, le condizioni
poste dagli art. 6, 7 ed 8 CIAP con riferimento al tipo di commessa, al valore
soglia ed al committente sono pacificamente soddisfatte;
che la __________, partecipante al concorso
esclusa dall'aggiudicazione, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2
CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando del concorso, comprensivo del
capitolato d'appalto e del modulo d'offerta, stabilisce le regole della
procedura d'aggiudicazione; esso vincola tanto i concorrenti, che devono inoltrare
offerte conformi ai requisiti posti, quanto il committente, che al fine di
assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è tenuto ad estromettere
le offerte difformi;
che, nell'evenienza concreta, il capitolato
esigeva chiaramente alla posizione 223.900 e seguenti l'impiego di un fondo
adesivo all'acqua (idrosolubile), specificando il prodotto di riferimento
(__________), ma offrendo, conformemente al § 15 cpv. 2 DirCIAP la possibilità
di proporre un prodotto equivalente (cfr. sul tema delle specifiche tecniche:
Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N.
310);
che la ricorrente __________ ha offerto in
alternativa al prodotto di riferimento indicato dal capitolato il prodotto "Edinthon
Tiefgrund alla nitro", ossia un prodotto non idrosolubile contenente
solventi infiammabili;
che la documentazione tecnica prodotta dalla
ricorrente per suffragare l'equivalenza del prodotto offerto per rapporto a
quello richiesto a titolo indicativo è incongruente: essa si riferisce infatti
ad un prodotto idrosolubile (Tiefgrund all'acqua) che non corrisponde a
quello effettivamente offerto (Tiefgrund alla nitro);
che, verosimilmente, la ricorrente ha
confuso i due prodotti, entrambi commercializzati dalla __________;
che la differenza - sostanziale - appare
evidente anche ad un profano sprovvisto di conoscenze tecniche specifiche;
che già per questo motivo l'offerta
inoltrata dalla __________, doveva essere scartata siccome difforme e del tutto
insuscettibile di entrare in linea di conto per un'aggiudicazione;
che l'asserita inadeguatezza della struttura
della ditta, in assenza di qualsiasi preventiva indicazione di criteri
d'idoneità dei concorrenti, non poteva invece costituire un valido motivo
d'esclusione (cfr. STA 29 gennaio 2001 in re __________);
che qualora i criteri d'aggiudicazione
l'avessero previsto, quest'aspetto avrebbe semmai potuto essere preso in
considerazione in sede di delibera;
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va senz'altro respinto, siccome infondato;
che la tassa di giudizio è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza;
visti gli art. 6, 7, 8, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 15 Dir
CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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