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Numero d'incarto:
52.2001.244
Data decisione, Autorità:
02.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00244
Lugano
2 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 del
contro
la decisione del 12 giugno 2001, no. 2832, del
Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 20 aprile 2001 con cui il
municipio di __________ ha sospeso la decisione sulla notifica di costruzione
per manufatto accessorio presentata da __________, limitatamente al
dispositivo n. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
-
2 luglio 2001 di
__________;
-
10 luglio 2001 della
Sezione della pianificazione urbanistica;
-
10 luglio 2001 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. In data 28
marzo 2001, __________, proprietario del mappale n. __________ RF di
__________, ha presentato una domanda di costruzione accessoria, secondo la
procedura di notifica ex art. 11 LE, per l'estensione della tettoia a copertura
del posto auto.
Il 20 aprile 2001 il municipio di __________
ha deliberato la sospensione, per la durata di due anni, della propria
decisione in merito alla licenza edilizia, per consentire l'adozione del nuovo
piano del traffico, dal momento che la prevista tettoia avrebbe limitato, o
addirittura compromesso, la futura realizzazione della strada comunale prevista
dalla pianificazione in corso.
B. Con
l'assistenza di un legale, __________ ha impugnato la suddetta decisione municipale
dinnanzi al Consiglio di Stato. In sede di osservazioni, il comune di
__________ ha sollevato preliminarmente la questione della tempestività del
ricorso; nel merito ha postulato la conferma della propria decisione.
C. Con
giudizio 12 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato
da __________ contro la suddetta decisione municipale. L'Esecutivo cantonale ha
quindi imposto al municipio di __________ di provvedere a rifondere al
ricorrente un'indennità di fr. 300.-- per ripetibili.
D. Con ricorso
25 giugno 2001, il comune di __________, rappresentato in giudizio dal proprio
esecutivo, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna
al pagamento delle ripetibili. Richiamandosi alla giurisprudenza di questo
Tribunale, ed in particolare alla STA 27 marzo 2001 in re Comune di __________,
afferma di non dover rifondere alcunché a titolo di ripetibili, essendo
intervenuto nella procedura in oggetto unicamente nella veste di autorità decidente.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione
impugnata, e __________; entrambi sottolineano che la sentenza richiamata dal
ricorrente confermerebbe semmai la correttezza del giudizio del Consiglio di
Stato.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE;
art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo,
quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità
alla controparte.
Di principio, anche l'ente pubblico, in
quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento
di un'indennità alla parte vincente. Nell'ambito del giudizio sulle ripetibili
occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in
causa dell'ente pubblico.
La condanna dell'ente pubblico soccombente
al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo
stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che
ha avuto successo. In tale eventualità, il fatto che l'ente pubblico sia
comparso in causa quale autorità decidente, e non quale vera e propria parte, non
permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale
si è a torto opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi
in cui l'ente pubblico abbia partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad
altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in tali casi si
giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si
sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA 30 ottobre 1992
in re Comune di __________, pubblicata in RDAT I-1993 N. 19; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm, pag. 159 e
segg.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330).
-
A torto, dunque, il comune di __________ chiede di essere liberato
dall'obbligo di rifondere le ripetibili a __________. Esso, infatti, ha
postulato senza successo il rigetto dell'impugnativa da questi inoltrata al
Consiglio di Stato; essendosi opposto a torto - e quale unico antagonista -
all'accoglimento di tale ricorso, non può sottrarsi ad una condanna al
pagamento di un'indennità per ripetibili.
-
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Il ricorrente
dovrà inoltre versare a __________, patrocinato da un legale, fr. 300.-- a
titolo di ripetibili in questa sede (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del
ricorrente.
-
Il
ricorrente rifonderà a __________, fr. 300.-- a titolo di ripetibili di questa
sede.
-
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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