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Numero d'incarto:
52.2001.250
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00250
Lugano
3 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2952) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 3 aprile 2001 rilasciata dal municipio di
__________ alla __________ per ristrutturare lo stabile che sorge sulla part.
n. __________ RF;
viste le risposte:
-
10 luglio 2001 del
Municipio di __________;
-
10 luglio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
19 luglio 2001 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 25
gennaio 2001 la __________ di __________ ha chiesto al municipio il permesso di
ristrutturare uno stabile situato all'angolo tra via __________ e via __________
(part. n. __________ RF), allo scopo di trasferirvi la sua sede, ampliando
l'autorimessa sotterranea sino al filo del marciapiede di via __________.
Alla domanda si è opposto __________,
proprietario di una casa d'abitazione a schiera, situata in via __________, ad
una distanza di circa 670 m dall'immobile, contestando in particolare la distanza
dell'ampliamento dalla strada.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 aprile 2001 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
__________ ha impugnato il provvedimento
davanti al Consiglio di Stato.
C. Con
giudizio 19 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
distanza che separa la costruzione avversata da quella dell'opponente
escludesse quest'ultimo dal novero delle persone legittimate a ricorrere.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, rivendicando la qualità per agire in giudizio.
A mente dell'insorgente il disturbo fonico e
le ripercussioni sul traffico indotte dal nuovo insediamento colpirebbero
l'intero quartiere. La legittimazione attiva gli andrebbe quindi riconosciuta.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di Bellinzona e la __________, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Nella
misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità, la legittimazione attiva
dell'insorgente è certa. Entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto
dell'intervento, oltre ad emergere chiaramente dalle planimetrie, è sufficientemente
nota a questo tribunale.
- Di
principio, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta soltanto a coloro che
appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui
situazione è collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto
talmente stretto ed intenso da distinguerla da quella del resto della
collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse
personale, concreto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il
pregiudizio che questo effettivamente gli arreca.
Come giustamente rileva il ricorrente, la
condizione dell'interesse degno di protezione riveste un'importanza particolare
quando il ricorrente non è destinatario della decisione, bensì un terzo o un
vicino. Situazione, questa, che ai fini del riconoscimento della qualità per
agire esige che il ricorrente dimostri di essere toccato dalla decisione in
misura maggiore degli altri membri della collettività, ossia che si versi in un
rapporto speciale, degno di attenzione con l'oggetto del litigio (Scolari,
Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.).
- Nell'evenienza
concreta, il ricorrente non è legato per situazione all'oggetto della
controversa licenza da un rapporto talmente stretto ed intenso da giustificare
il riconoscimento della legittimazione attiva. La sua casa d'abitazione, oltre
che distare 670 m in linea d'aria dalla costruzione della resistente, non si
trova, in effetti, nemmeno su una delle strade percorse dalle ambulanze che,
partendo dalla nuova sede, accorreranno verso i diversi luoghi d'intervento
posti a sud dell'abitato di __________.
E' vero che la via __________, attraverso la
quale si accede all'abitazione dell'insorgente, sbocca sua via __________. Il
fatto che lo stabile da trasformare si affacci su quest'arteria non costituisce
tuttavia un motivo sufficiente per ravvisare nella situazione del ricorrente
quel rapporto particolare, degno di protezione, che dev'essere dato ai fini del
riconoscimento della potestà ricorsuale. All'infuori dell'accesso veicolare
attraverso via __________, la sua casa d'abitazione non intrattiene invero alcun'altra
particolare relazione con la strada principale, dalla quale risulta peraltro nettamente
separata da numerosi stabili abitativi.
Tale situazione permette di escludere che
l'attività della nuova sede della __________ possa esercitare un qualsivoglia
influsso negativo sull'agibilità degli accessi all'abitazione del ricorrente.
Parimenti da escludere è l'insorgere di immissioni foniche suscettibili di
molestare il ricorrente in misura superiore a quella di qualsiasi altra persona
che abiti in prossimità di via __________. I palazzi, che separano la sua
abitazione da quest'arteria di traffico, costituiscono anzi uno schermo atto ad
attutire in misura apprezzabile l'inevitabile disturbo arrecato dalle sirene.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione governativa impugnata
va confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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