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Numero d'incarto:
52.2001.299
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00299
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 agosto 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 10 luglio 2001 (n. 3358) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 28 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 27 marzo 1995 la cittadina dominicana
__________ (1961) si è sposata nel suo Paese d'origine con il cittadino
elvetico __________ (1968);
che il 30 agosto 1998 la ricorrente è giunta
nel nostro Paese, dove ha ottenuto diversi permessi di dimora temporanei (L)
per lavorare come artista in alcuni locali notturni della Svizzera tedesca;
che il 10 gennaio 1999 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha concesso a
__________ un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima
volta con scadenza 9 gennaio 2002, per vivere insieme a suo marito a
__________;
che dal 1° maggio 1999 l'interessata ha
esercitato nuovamente l'attività di ballerina in diversi locali notturni della
__________ interna tramite successivi consensi mensili (einverständnis)
rilasciati dalle diverse autorità cantonali competenti in materia di stranieri
(art. 8 cpv. 2 LDDS);
che il 1° marzo 2000 i coniugi __________
hanno notificato il loro arrivo a __________;
che nel gennaio 2001 l'interessata ha
sottoscritto a suo nome un contratto di locazione per un appartamento a
__________ e ha dichiarato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________
(in seguito: URS) che suo marito risiedeva da un paio di mesi a __________
(__________), ma che sarebbe rientrato in __________ nel corso del mese di
febbraio;
che il 27 febbraio 2001 la ricorrente ha
formalmente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la modifica
dei dati relativi all'indirizzo nel suo permesso di soggiorno;
che l'8 maggio 2001 essa ha ribadito all'URS
l'assenza di suo marito all'estero;
che il 28 maggio 2001 il dipartimento ha
revocato il permesso di dimora a __________ in quanto non viveva più insieme a
suo marito, fissandole un termine con scadenza al 31 luglio 2001 per lasciare
il territorio cantonale;
che l'autorità ha in sostanza rilevato che
non sussistevano più le condizioni per le quali era stato concesso alla
ricorrente un permesso per soggiornare in Ticino e che essa poteva comunque
richiedere una nuova autorizzazione di soggiorno nel cantone dove svolgeva la
propria attività lucrativa o nel luogo in cui suo marito era domiciliato (art.
4, 7, 9, 12, 16 e LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU);
che, con giudizio 10 luglio 2001, il
Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la
ricorrente abusasse in maniera manifesta invocando il suo matrimonio per poter
continuare a beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Cantone;
che contro la predetta pronunzia governativa
__________, nel frattempo trasferitasi a __________, si è aggravata davanti al
Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che la ricorrente ha sostenuto che suo
marito era nel frattempo tornato a vivere insieme a lei e che dalla loro
precedente separazione, durata nove mesi per motivi di lavoro, non era ammissibile
dedurre l'inesistenza di una relazione matrimoniale effettivamente vissuta;
che all'accoglimento del gravame si sono
opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito;
che l'8 novembre 2001 la ricorrente ha
comunicato al Tribunale di essersi trasferita da una settimana nel canton
__________ unitamente a suo marito;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva di __________ sono date dagli art.
101 lett. d OG, in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS e
43 PAmm;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1
PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora;
che il permesso può - tra l'altro - essere negato
in caso di abuso di diritto, allorquando lo straniero si richiama ad un
matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o
il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4),
sempre che vi sia stato effettivamente connubio;
che scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere
al coniuge straniero di vivere in Svizzera insieme al coniuge elvetico;
che, nell'evenienza concreta, nell'ottobre
2000 il marito della ricorrente si è trasferito in __________, apparentemente
per lavoro, dove è rimasto quantomeno fino al mese di agosto 2001;
che i coniugi __________ hanno quindi
vissuto separati per almeno nove mesi;
che, durante questo periodo, l'insorgente si
è richiamata abusivamente e in modo manifesto a detto matrimonio per vivere in
Svizzera;
che l'asserita ripresa della comunione
domestica dei coniugi, documentata tramite la conclusione di un contratto di
locazione per un appartamento a __________, non permette certo di sovvertire
tale conclusione; tale accorgimento non è ancora sufficiente per rendere
verosimile che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione
sentimentale e che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale;
che questa conclusione appare ancor più
fondata se si considerano il pregresso decorso della relazione matrimoniale e
il ritorno del marito presso l'insorgente solo dopo la procedura ricorsuale,
che appare escogitato per puri fini di causa;
che la ricorrente non ha del resto più
interesse a conseguire un permesso di dimora in Ticino, dal momento che ha
documentato di risiedere dal 1° novembre 2001 nel canton __________;
che, nella misura in cui non è diventato
privo d'oggetto, il ricorso dev'essere quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente siccome soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43,
46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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