AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2001.303
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00303
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 settembre 2001 di
tutti patr. dall'avv. __________
contro
il bando di concorso 23 agosto 2001 ed il programma
della procedura selettiva concernenti il risanamento fonico della ferrovia
nel comune di Paradiso decisi dal municipio di quel comune (pubblicazione sul
foglio ufficiale del __________, pag. __________);
vista la risposta 17
settembre 2001 del municipio di Paradiso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con bando
__________, pubblicato sul foglio ufficiale dell'indomani (n. __________, pag.
__________), il municipio di Paradiso ha promosso una procedura di concorso
concernente il risanamento fonico della ferrovia lungo il territorio comunale.
Il bando precisava che il concorso seguiva la procedura selettiva, a due fasi,
giusta l'art. 12 cpv. 1 lett. b CIAP e che il programma di tale procedura
poteva essere richiesto al municipio. Dall'esame di quel documento si deduce
che il concorso riguarda la progettazione delle opere ed eventualmente la
direzione dei lavori.
L'inoltro
delle candidature, rientrante nella prima fase, è stato fissato a venerdì 21 settembre
2001, alle ore 11'00.
B. a) Con
unico ricorso del 3 settembre 2001, il __________, la __________ e l'arch.
__________ hanno impugnato il bando di concorso in rassegna ed il relativo programma
della procedura selettiva allestito dal municipio dinanzi a questo Tribunale,
al quale hanno domandato di annullarli.
b) Con
risposta 17 settembre 2001 il municipio di Paradiso ha postulato la reiezione
in ordine e nel merito dell'impugnativa, formulando nel contempo una domanda di
prestazione di garanzia giusta l'art. 17 cpv. 3 CIAP.
c) Circa i rispettivi argomenti si dirà, per
quanto necessario, in diritto.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
merito alla competenza ad evadere il ricorso in esame il Tribunale considera
quanto segue.
1.1.1. Il concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 25
novembre 1994 della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti delle
pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione
dell'ambiente e della conferenza dei direttori cantonali dei dipartimenti
dell'economia pubblica. Il Cantone Ticino vi ha aderito mediante decreto legislativo
del 6 febbraio 1996. Il CIAP, approvato dal dipartimento federale dell'economia
pubblica il 14 marzo successivo, è entrato in vigore il 21 maggio 1996. Le direttive
di esecuzione del CIAP (DECIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato
mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996, entrato in vigore il 12 novembre successivo.
1.1.2. Il CIAP è, tra l'altro, applicabile
all'aggiudicazione di prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente
e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente
all'allegato I, appendice 4 dell'accordo GATT (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP),
allorché il loro valore stimato, al netto dell'IVA, raggiunge i fr. 403'000.--
(art. 7 cpv. 1 lett. c CIAP): valore quest'ultimo adeguato in fr. 383'000.-- da
parte dell'organo intercantonale in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 lett. c
CIAP. Al CIAP sottostanno, tra l'altro, in qualità di committente, i comuni
(art. 8 cpv. 1 lett. b CIAP). L'art. 15 cpv. 1 CIAP stabilisce che contro le
decisioni del committente è dato ricorso a un'istanza cantonale indipendente,
che decide in via definitiva. Nel nostro Cantone è stato designato all'uopo il
Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 cpv. 1 del decreto legislativo di adesione).
1.1.3. Nel concreto caso committente è il
comune di Paradiso, agente attraverso il suo municipio. Secondo le indicazioni
date da quest'ultimo nella risposta 17 settembre 2001, la commessa in
discussione, che concerne una prestazione di servizio contemplata all'allegato
I, appendice 4 dell'accordo GATT (corrispondente agli allegati 2 del CIAP e
DECIAP), supera ampiamente il valore soglia fissato all'art. 7 cpv. 1 lett. b
CIAP. Il bando di concorso costituisce, infine, una decisione impugnabile (§ 33
lett. b DECIAP); i documenti di concorso - in casu il relativo programma della
procedura selettiva - devono esse considerati come parte integrante del bando
stesso (§ 13 cpv. 3 lett. g e § 14 DECIAP; DTF 125 I 206). La competenza del Tribunale
amministrativo a decidere il gravame in discussione è pertanto data (art. 4
cpv. 1 del decreto legislativo di adesione al CIAP).
1.2. Il gravame è inoltre tempestivo (art.
15 cpv. 2 CIAP). Quanto alla legittimazione dei singoli ricorrenti, il Tribunale
considera quanto segue.
- 2.1.
Secondo l'art. 4 cpv. 2 del decreto legislativo di adesione al CIAP, salvo disposizioni
contrarie del concordato, la procedura di ricorso è retta dalla PAmm. In assenza
di regolamentazione da parte del CIAP, la legittimazione a ricorrere è retta
pertanto dall'art. 43 PAmm. Hanno quindi qualità per interporre ricorso persone
o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione
impugnata (art. 43 PAmm). La nozione di interesse legittimo corrisponde,
secondo la prassi di questo Tribunale, a quella di interesse degno di
protezione giusta gli art. 103 lett. a OG e 48 lett. a PA. Introducendo il
requisito dell'interesse legittimo il legislatore ha quindi voluto, in primo
luogo, escludere l'actio popularis, cosicché difetta della legittimazione
ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia toccato altrimenti che
qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività; occorre pertanto
l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del ricorrente con l'oggetto
della contestazione. D'altro lato basta però l'esistenza di un interesse degno
di protezione dal profilo processuale e non occorre la lesione di diritti
soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio di natura economica,
ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame sia ricevibile in
ossequio all'art. 43 PAmm basta pertanto che il ricorrente possa prevalersi di
un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla
modificazione della decisione contestata e dunque all'ottenimento di un
giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1.; 1998 n. 13
consid. 2.2. e relativo rinvio a RDAT I-1993 n. 22 consid. 1.2.; inoltre RDAT
I-1999 n. 11 consid. 2b).
2.2. Il
__________ () e la __________ () non intervengono nella
lite in quanto (potenziali) concorrenti: essi non sono dunque lesi dalla decisione
municipale direttamente nei loro (legittimi) interessi, non essendone destinatari.
In quanto associazioni, esse hanno per contro inoltrato il ricorso in difesa
dei diritti dei loro soci (cosiddetto ricorso corporativo di natura
"egoista"). Affinché possa essere riconosciuta a favore di questi
insorgenti la legittimazione attiva è pertanto necessario che la potestà
ricorsuale a tutela dei diritti in questione competa ai loro singoli soci, che
la maggioranza o molti di essi siano toccati dall'atto impugnato e che gli
statuti delle rispettive associazioni affidino alle stesse la difesa degli
interessi comuni (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2.; ZBl 100/1999, pag. 399 e 446;
Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a edizione,
Zurigo 1998, n. 1383; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1996, n. 6 ad art. 43, con rinvii alla giurisprudenza pubblicata
nella RDAT; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: effectivité et
protection juridique, Friborgo 1997, pag. 528 seg.; Gauch/Stöckli, Thèses sur
le nouveau droit fédéral des marchés publics, Friborgo 1999, cifra 25.7 e nota
292 a piè di pagina).
2.3. Al
pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a
ricorrere dev'essere esaminata d'ufficio; la prova delle circostanze fattuali
che la fondano spetta tuttavia al ricorrente (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2.; ZBl
100/1999, pag. 399).
- Applicando
i requisiti esposti nei considerandi che precedono al caso concreto si deve
negare la legittimazione ricorsuale a tutti gli insorgenti.
3.1. La __________ non ha prodotto nessun
atto volto a dimostrare che ha personalità giuridica ed agisce in difesa
dell'interesse dei suoi soci conformemente a quanto esatto dalla giurisprudenza.
La sua impugnativa è pertanto d'acchito irricevibile.
3.2. Il __________ ha allegato al ricorso i
suoi statuti e quelli della __________ (__________), tanto a livello cantonale
che nazionale. Questa documentazione non basta però, da sola, a comprovare
l'adempimento dei requisiti posti dalla prassi per riconoscerle la
legittimazione ricorsuale in virtù dei motivi che seguono.
3.2.1. Il
__________ (__________) è un'associazione giusta gli art. 60 segg. CCS "dipendente"
dalla __________, sezione Ticino (art. 1 cpv. 1 statuto __________, laddove
viene altresì precisato che l'acronimo __________ è riferito, negli articoli
successivi, alla sezione Ticino). Essa è attiva nel Cantone conformemente agli
scopi della __________ (art. 2 cpv. 1 statuto __________). Il suo fine è di
promuovere l'attività sociale del __________ e di difendere e rappresentare gli
interessi dei suoi membri in materia di commesse pubbliche presso le autorità e
corporazioni competenti, con facoltà di intraprendere tutte le azioni
necessarie, come ricorsi o querele (art. 2 cpv. 2 e 3 statuto __________). E'
membro del __________ chi è affiliato alla __________ (art. 3 cpv. 1 statuto
__________); inoltre chi è affiliato ad una sezione della __________ e membro
del rispettivo gruppo professionale a livello svizzero. Organi dello stesso
sono l'assemblea dei soci e la commissione di coordinamento del __________
(art. 4 cpv. 1 statuto __________). L'assemblea si riunisce contestualmente
all'assemblea della __________ e svolge i compiti definiti dallo statuto della
__________ (art. 4 cpv. 2 statuto __________). La commissione di coordinamento
è nominata dal Comitato __________ giusta l'art. 25 dello statuto __________.
E' rappresentata dal suo responsabile, che siede nel Comitato __________ (art.
5 cpv. 1 statuto __________). L'attività della commissione di coordinamento in
materia di acquisti pubblici e relativi atti ufficiali del __________ sono
vincolati dal parere o dalla firma del Presidente __________ (art. 6 cpv. 2
statuto __________). L'attività del ________ è svolta nel rispetto dell'art. 28
dello statuto __________; è parimenti finanziata dalla __________, che integra
nei suoi conti la relativa contabilità (art. 7 cpv. 1 e 2 statuto __________).
Giusta
l'art. 2 cpv. 3 dello statuto della __________, sezione Ticino, può diventare
socio attivo della stessa ogni persona fisica che nell'esercizio della sua
professione in campo edile, tecnico e ambientale abbia raggiunto un livello
universitario o equivalente conformemente al Registro degli ingegneri,
architetti e dei tecnici e che dimostra di esser attiva professionalmente nel
settore (art. 2 cpv. 3 Statuto __________, Sezione Ticino).
3.2.2. La commessa in rassegna riguarda la
progettazione del risanamento fonico della ferrovia ed eventualmente la
direzione dei lavori; la partecipazione alla procedura di selezione è stata
aperta a gruppi interdisciplinari formati da architetti, ingegneri civili e
specialisti in materia di acustica con domicilio civile o professionale in
Svizzera, iscritti al Registro svizzero degli ingegneri e architetti livello A
o B (REG A o B) o con titolo di studio equipollente, oppure con domicilio
civile o professionale negli Stati dell'Unione Europea e nel Liechtenstein, se
abilitati ad esercitare la loro professione nel paese di domicilio (cfr. cifra
1.3. del programma di procedura). La cerchia dei destinatari del bando è,
pertanto, assai vasta. Concorrenti possono comunque essere considerati solo i
datori di lavoro: chi è dipendente - od anche solo titolare di uno studio
costituito sottoforma di persona giuridica - non dispone invece della
necessaria legittimazione all'uopo (RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.5.; ZBl
100/1999, pag. 444).
3.2.3. In concreto, dall'esame degli statuti
del __________ non è dato di capire con certezza se questo agisce nel solo
interesse degli architetti che sono soci della __________, sezione Ticino, come
parrebbe di poter essere dedotto dall'art. 2 cpv. 2 del suo statuto - soluzione
che pare anche la più logica e che giustifica l'istituzione del __________ -
oppure se l'insorgente proceda a nome di tutti i soci della __________, sezione
Ticino: interpretazione suggerita dalla lettura dell'art. 3 cpv. 1 del suo
statuto, che attribuisce indistintamente la qualità di membro del __________ a
chi è affiliato alla __________. Il quesito non merita approfondimento e
soluzione. In effetti il ricorrente non ha comunque sia dimostrato, ai fini del
riconoscimento in suo favore della potestà ricorsuale, che la maggioranza o
molti di tra i suoi soci siano toccati dal bando in rassegna. Intanto
l'insorgente non ha documentato quanti siano i suoi membri e, subordinatamente
(dovesse valesse l'identità tra i membri del __________ e quelli della
__________, sezione Ticino), a quali categorie essi appartengano (architettura,
ingegneria e relative suddivisioni). In secondo luogo - e soprattutto - il
ricorrente non ha indicato quanti, tra di essi, siano datori di lavoro nell'accezione
restrittiva appena descritta, ossia potenziali concorrenti (direttamente)
toccati nei loro legittimi interessi dal bando di gara e, di conseguenza,
facoltizzati ad impugnarlo a titolo personale. Il __________ è pertanto venuto meno
nell'onere di provare le circostanze di fatto che permettevano di fondare la
sua legittimazione ricorsuale: onere al quale, oltretutto, esso doveva
senz'altro essere a conoscenza nel dettaglio dopo il giudizio di questo
Tribunale 16 novembre 2000 in re __________, Sezione Ticino, pubblicata in RDAT
I-2001 n. 27, più volte citato, che concerneva lo stesso problema.
3.3.
L'arch. , la cui potestà ricorsuale dev'essere verificata in applicazione
dell'art. 43 PAmm, non ha invece dimostrato di essere iscritto al Registro A o
B degli architetti, ma soprattutto di essere titolare di uno studio di
architettura. Per quanto risulta al Tribunale dall'esame degli atti del
registro di commercio, compulsati d'ufficio (art. 18 cpv. 1 PAmm), l'insorgente
è semplicemente interessato in una società anonima (), che è stata
però messa in liquidazione, frattanto terminata; la sua cancellazione non è
ancora stata effettuata solo perché manca il consenso delle autorità fiscali.
Al di là del fatto che non c'è identità giuridica tra ricorrente e la società
predetta, è d'acchito escluso che, con tali premesse, quest'ultima possa
partecipare al concorso in esame. Anche il gravame dell'arch. __________ deve
pertanto essere dichiarato irricevibile.
- La tassa
di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti in solido (art. 28 PAmm),
i quali devono altresì essere condannati a versare al comune di Paradiso un
adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 6, 7, 8, 15, 16 CIAP, 4 del decreto
legislativo di adesione, § 13, 14, 33 delle direttive di esecuzione, 3, 18, 28,
31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio, di fr. 900.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali
sono altresì tenuti a rifondere al comune di Paradiso fr. 1'800.-- per
ripetibili in ragione di un terzo ciascuno.
-
La presente
decisione è definitiva.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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