AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.353
Data decisione, Autorità:
08.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00353
Lugano
8 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2001 di
contro
la decisione 4 settembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 4189) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 23 maggio 2001 rilasciata dal municipio di __________
__________ per la costruzione di 5 case a schiera in località al __________
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23
febbraio 2001 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire 5 case a schiera in località __________, su un terreno prativo, a
forma quadrangolare, situato a circa 40 m da via __________ (part. __________
RF; zona R2e). L'accesso veicolare agli edifici era previsto attraverso una
striscia di terreno, larga 3 m, facente parte dello stesso fondo, che raggiunge
la pubblica via insinuandosi fra le part. __________ e __________. Questa
striscia di terreno, rimasta allo stato naturale, viene già attualmente
utilizzata per accedere con i veicoli alle part. __________ e __________ RF,
beneficiarie di un diritto di passo a carico del fondo dedotto in edificazione
con il quale confinano.
Alla domanda si è opposta __________,
proprietaria della part. __________ RF, contestando l'insufficiente larghezza
della strada d'accesso, inferiore a quella prescritta (m 3.50) dall'art. 41
NAPR
per le strade private.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 maggio 2001 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della
vicina.
L'autorità comunale ha ritenuto che
l'accesso fosse comunque sufficiente e che le contestazioni relative
all'esercizio del diritto di passo fossero di competenza del giudice civile.
C. Con
giudizio 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza
edilizia, respingendo il ricorso contro di essa interposto dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che
l'art. 41 NAPR si applicasse soltanto alla costruzione di nuove strade private.
Non sarebbe quindi applicabile al caso in esame, ove la strada d'accesso già
esiste. In ogni caso sarebbero date le premesse per la concessione di una
deroga, fondata sull'art. 43 NAPR, per autorizzare una larghezza inferiore a
quella prescritta.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
licenza.
L'insorgente rileva che la striscia di
terreno prevista per accedere alle case a schiera è attualmente sistemata a
semplice pista sterrata, utilizzata dai veicoli per raggiungere il suo fondo,
in forza del diritto di passo di cui si è detto sopra.
Insufficiente sarebbe pure la piazza di giro
prevista a confine con la sua proprietà.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________,
che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si
discuterà qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria di un fondo
contermine a quello dedotto in edificazione e già opponente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza procedere al sopralluogo chiesto dalla ricorrente (art. 18 PAmm). La
situazione del fondo dedotto in edificazione emerge in misura sufficientemente
chiara dalle fotografie agli atti.
- Giusta
l'art. 41 NAPR di __________:
"la formazione di strade private nelle
zone urbanizzate e non urbanizzate è possibile dopo l'approvazione preventiva
del municipio, che avrà facoltà di correggere il tracciato e le sezioni in
modo che la strada si inserisca convenientemente nello schema della rete viaria
comunale.
La larghezza del campo stradale deve
misurare almeno m 3.50".
La norma, inserita nel capitolo dedicato al
traffico, disciplina il rilascio di permessi per la costruzione di strade
private, ossia di opere, di proprietà privata, aperte ad una cerchia
indeterminata di utenti e destinate alla circolazione veicolare. Il suo scopo è
essenzialmente quello di assicurare lo sviluppo di opere viarie, che, pur rientrando
nel quadro dell'urbanizzazione di dettaglio, risultino conformi alle esigenze
di sicurezza e di fluidità della circolazione, rispettivamente compatibili con
quelle d'urbanizzazione generale.
- Il
progetto in esame prevede di sistemare una semplice pista sterrata, che viene attualmente
utilizzata dai veicoli per raggiungere il fondo della ricorrente e la vicina
part. __________ RF, sulla quale sorge una casa d'abitazione monofamigliare.
Dai piani annessi alla domanda di costruzione emerge chiaramente l'intenzione
della resistente di trasformare questa pista di fortuna in una strada
pavimentata e dotata delle necessarie infrastrutture per lo scolo delle acque
meteoriche.
Quest'opera deve necessariamente essere
qualificata come un intervento volto alla "formazione di una strada
privata" ai sensi dell'art. 41 NAPR. Non è invero dato di vedere come
potrebbe essere considerata altrimenti. Nemmeno la resistente suggerisce
peraltro una diversa configurazione.
In effetti, contrariamente a quanto assume
il Consiglio di Stato, distorcendo la portata della norma e travisando la
realtà dei fatti, l'intervento non prevede di apportare soltanto qualche
miglioria ad una strada esistente, ma comporta una sostanziale modifica
dell'attuale assetto di una semplice striscia di terreno allo stato naturale,
sulla quale, a dispetto dell'uso che ne vien fatto, non è mai stata autorizzata
la realizzazione di una qualsiasi strada. Esso implica la realizzazione di una
vera e propria opera viaria, strutturata e pavimentata in modo da sopportare il
traffico indotto dalle cinque case a schiera in discussione e dai fondi,
edificati, che beneficiano di un diritto di passo con veicoli a carico del fondo
della resistente.
Ora, il tratto iniziale dell'opera viaria,
lungo oltre 35 m, è largo soltanto 3 m. Non raggiunge quindi la larghezza
minima di m 3.50, prescritta dall'art. 41 cpv. 1 NAPR. Da questo profilo, la licenza
edilizia rilasciata dal municipio non può quindi essere confermata.
- Giusta
l'art. 43 NAPR, il municipio può concedere e anche imporre deroghe a tutte le
norme di attuazione del PR. La concessione di deroghe, soggiunge l'art. 43, è subordinata
all'esistenza di una situazione eccezionale, al rispetto delle finalità e dello
spirito del PR, al rispetto dell'interesse pubblico e di altri interessi
privati preponderanti (vicini). La decisione sulle deroghe deve inoltre essere
motivata in modo esauriente.
Secondo il Consiglio di Stato, la licenza
edilizia potrebbe comunque essere confermata poiché sarebbero date le premesse
per la concessione di una deroga.
Nemmeno questa conclusione regge alla
critica.
La situazione del fondo della resistente non
presenta invero alcunché di eccezionale. L'insufficiente larghezza della
striscia di terreno che raggiunge la strada pubblica non costituisce una circostanza
fuori dal comune, suscettibile di giustificare la concessione di una deroga.
Nemmeno il municipio si è peraltro
richiamato all'art. 43 NAPR.
- Giusta
l'art. 41 cpv. 2 NAPR, "se la strada privata è a fondo cieco, deve
essere prevista una sufficiente piazza di giro".
In concreto, il progetto prevede di
realizzare uno slargo di circa m 10 x 7 in prossimità del confine verso il
fondo della ricorrente.
Il municipio ha ritenuto soddisfatta la
condizione posta dalla norma succitata.
La valutazione, procedente da apprezzamento,
regge alla sommaria critica dell'insorgente. Non apparendo insostenibile, va
confermata siccome immune da violazioni del diritto.
-
Non
potendo essere autorizzata la prevista strada privata d'accesso alle case a
schiera, risulta insoddisfatto il requisito dell'urbanizzazione sufficiente
posto dagli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. b LPT. Di conseguenza, la licenza
non può essere confermata nemmeno nella misura in cui autorizza la costruzione
degli edifici.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la
licenza edilizia e la decisione del Consiglio di Stato che la conferma, siccome
lesive dell'art. 41 NAPR.
La tassa di giustizia è posta a carico della
resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 21 LE, 41, 43 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 23 maggio 2001
rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per l'edificazione della
part. __________ RF;
1.2. la decisione 4 settembre 2001 del Consiglio
di Stato (n. 4189).
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster