AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.359
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00359
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2001 di
ambedue patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di
Stato (n. 4408), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 23 luglio 2001 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
ha sospeso con effetto immediato e per la durata di tre mesi l'autorizzazione
a gestire lo snack bar "__________" di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
luglio 2001, la Polizia cantonale ha fermato ed interrogato 17 donne straniere
di origine sudamericana ed una cittadina léttone, che avevano preso alloggio a
, nelle camere sovrastanti lo snack bar ""
o nella vicina residenza "__________", allo scopo di
esercitarvi la prostituzione.
Dai loro interrogatori è emerso che
l'adescamento dei clienti avveniva nel suddetto snack bar.
Fondandosi sulle deposizioni rese da queste
donne, il 23 luglio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione/Ufficio
dei permessi (SPI/UP) ha deciso di sospendere l'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico in questione per la durata di tre mesi, con effetto
immediato. Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.
B. Con
giudizio 18 settembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, gerente dell'esercizio
pubblico, e dalla __________, titolare dell'autorizzazione a gestire lo snack
bar.
Dopo aver rilevato che l'art. 12 LEsPub
vieta di destinare i locali degli esercizi pubblici ad attività estranee, il
Consiglio di Stato si è limitato a rilevare che:
"nel caso concreto, devesi giocoforza constatare come, sulla
scorta della documentazione di polizia in atti, pingue, chiara, univoca, il,
peraltro tristemente famoso per non dire famigerato, locale in essere era in
pratica prevalentemente se non esclusivamente adibito a notoria anticamera del
bordello insediato ai piani superiori e nella residenza __________, senza che
occorra argomentare oltre e checché ne dicano gli insorgenti con argomenti al
limite della temerarietà, laddove volti alla contestazione di riscontri
oggettivi invero incontestabili".
C. Contro il
predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa
risoluzione del SPI/UP.
Contestata l'immediata esecutività
attribuita al provvedimento censurato, gli insorgenti negano recisamente di
aver snaturato la destinazione dello snack bar, trasformandolo in uno
stabilimento volto ad organizzare il meretricio.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il SPI/UP, contestando in dettaglio le tesi dei
ricorrenti con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 cpv. 3 LEsPub.
I ricorrenti, direttamente e personalmente
toccati dal provvedimento censurato, sono legittimati ad agire in giudizio. Il
fatto che la sanzione sia già stata scontata non rende il ricorso privo d'interesse.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza procedere all’assunzione delle ulteriori prove genericamente
chieste dai ricorrenti. Non tocca invero a questo tribunale sobbarcarsi l’onere
degli accertamenti istruttori che le precedenti istanze hanno omesso di effettuare.
- Giusta
l'art. 68 LEsPub, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa,
di regola previa comminatoria, per un periodo massimo di tre mesi quando:
a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti
dagli art. 11, 12, 14, 26-28 LEsPub;
b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della
LEsPub o del regolamento d'applicazione (RLesPub);
c) non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio perturba in modo intollerabile la sicurezza,
l'ordine e la quiete pubblica.
La sanzione
deve rispettare il principio di proporzionalità. Deve quindi risultare adeguatamente
commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione.
Nella gerarchia
delle sanzioni prevista dagli art. 66-70 LEsPub, la sospensione segue la multa
(art. 66 LEsPub) e precede la revoca della patente (art. 69 LEsPub);
provvedimento, quest'ultimo, che si giustifica segnatamente quando vengono meno
i presupposti per il suo rilascio.
- 3.1.
L’art. 53 LEsPub stabilisce che il gerente è responsabile dell’igiene,
dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell’esercizio pubblico
e nelle immediate vicinanze.
La norma sancisce indirettamente il divieto
di esercitare attività lesive del buon costume all’interno degli esercizi
pubblici. Sono quindi vietate attività e manifestazioni che offendono il comune
senso del pudore.
La semplice acquisizione di clienti da parte
di prostitute non è per principio considerata un atto contrario al buon
costume. Nella misura in cui non viene fatto capo a pratiche di adescamento che
suscitano scandalo, l’acquisizione di clienti rientra senz’altro nel quadro
delle attività tollerate dal profilo della pubblica morale e del buon costume.
3.2. D'altra parte, l'art. 12 LEsPub dispone
che i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi
estranei alla sua attività. Il divieto è volto ad escludere dagli esercizi
pubblici attività collaterali suscettibili di disattendere le finalità perseguite
dalla legge (cfr. art. 1 LEsPub), compromettendone l’ordinata gestione, incidendo
negativamente sulla qualità dei servizi offerti od arrecando pregiudizio alle
esigenze di sicurezza e di ordine pubblico tutelate dalla legge.
Gli spazi dell’esercizio pubblico, precisa
l’art. 42 RLEsPub, devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti
l’attività dell’esercizio stesso e formare un complesso distinto e separato da
eventuali superfici del medesimo stabile adibite ad altro uso.
3.3. Lo snack bar, altrimenti detto tavola
calda, è definito come il ristorante attrezzato per un servizio rapido dei cibi
caldi da effettuarsi a qualsiasi ora (art. 5 lett. c LEsPub; 25 RLEsPub).
3.4. L’esercizio occasionale di attività
lucrative o imprenditoriali da parte di avventori all’interno di un esercizio
pubblico non viola di per sé il divieto sancito dall’art. 12 LEsPub. Un
esercizio pubblico non è in effetti soltanto un luogo destinato al ristoro, ma
anche un luogo d'attesa, di conversazione e d’incontro fra conoscenti od operatori
economici, che possono frequentarlo anche al solo scopo di promuovere relazioni
d'affari. I bar, in particolare quelli con orari d'apertura prolungati, possono
anche diventare luoghi di svago e d'incontro tra uomini e donne, che possono intrattenervisi
al solo scopo di trascorrere una serata in allegria, allacciando nuove conoscenze.
In quest’ordine di idee, non si può per principio ravvisare una violazione
dell’art. 12 LesPub già nel semplice fatto che un esercizio pubblico venga
frequentato da singole prostitute in passiva attesa di clienti. Notoriamente,
anche i bar possono costituire un luogo privilegiato dalle prostitute per
offrire, più o meno discretamente, i propri servizi.
Il divieto in questione può semmai risultare
disatteso quando le attività, estranee agli scopi specifici dell’esercizio
pubblico, esplicate dalle prostitute perdono qualsiasi connotazione di occasionalità
e contingenza, per assumere una rilevanza tale da diventarne la funzione
principale, relegando quella di ristorazione al rango di attività marginale,
subalterna o di semplice copertura.
Per ravvisare nella frequentazione di un
esercizio pubblico da parte di prostitute gli estremi di una violazione del
divieto in esame, occorre comunque dimostrare concretamente che le attività
svolte da queste ultime all’interno del ritrovo hanno assunto un’importanza
tale da fargli perdere la sua funzione specifica, per conferirgli quella di
luogo prevalentemente destinato a promuovere il mercato del sesso. In questo
contesto non è decisivo il fatto che il meretricio vero e proprio venga
consumato altrove. Già la mera offerta di prestazioni di servizio costituisce
in effetti un’attività commerciale. Ciò vale anche per le prostitute, tanto nel
caso in cui offrano le loro prestazioni sulla pubblica via (DTF 101 la 473
seg.), quanto nel caso in cui l’offerta di servizi sessuali a pagamento abbia
luogo all’interno di un esercizio pubblico.
A differenza degli alberghi abusivamente
trasformati in bordello, dove l'attività estranea può essere provata mediante
le notifiche di polizia, per dimostrare che un bar od un locale notturno è soltanto
la sala d'aspetto di un postribolo non basta quindi rilevare la presenza di
prostitute, ma occorre raccogliere elementi concreti almeno sul numero di
clienti e sul consumo globale di cibi e bevande, in modo da poter valutare
l'importanza delle attività tipiche dell'esercizio pubblico e stabilire se
queste sono effettivamente soltanto marginali ed accessorie.
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha in sostanza addebitato ai ricorrenti
di aver trasformato lo snack bar "__________" in un luogo "dove
viene organizzata e diretta l'attività di prostituzione praticata da donne di
nazionalità straniera, alloggiate nelle camere situate ai piani superiori e
nello stabile adiacente l'esercizio pubblico".
Questa deduzione si fonda esclusivamente
sulle dichiarazioni rese dalle prostitute interrogate dalla polizia, dalle
quali si evincerebbe che il locale "è stato trasformato in uno
stabilimento la cui attività principale non era più l'offerta di cibi e
bevande, ma favorire in modo frequente e sistematico l'incontro fra prostitute
e clienti che si appartavano poi nelle camere" ai piani superiori, o
nella vicina residenza "__________".
Le deduzioni dell'autorità cantonale non
possono essere condivise.
4.2. È ben vero che le prostitute
interrogate dalla polizia hanno ammesso di acquisire i loro clienti
esclusivamente nello snack bar in oggetto. Questa circostanza non permette
tuttavia di concludere che lo snack bar fosse diventato uno stabilimento destinato
in modo preponderante a favorire l'incontro fra le prostitute e i loro clienti,
e in cui l'offerta di cibi e bevande era relegata al rango di attività marginale,
subalterna e di semplice copertura.
I verbali d'interrogatorio delle prostitute
permettono soltanto di affermare che queste si procacciavano i clienti nello
snack bar, per poi perfezionare l'accordo nelle stanze ai piani superiori o
nella vicina residenza "__________". L'autorità cantonale non
ha esperito alcun ulteriore accertamento sulle altre attività dell'esercizio
pubblico. In particolare, ha omesso di verificare la consistenza dell'offerta
di cibo e di bevande.
Ora, non v'è chi non veda come si non possa
pretendere che l'attività principale dell'esercizio pubblico sia costituita
dall'adescamento dei clienti da parte delle prostitute, senza aver esperito
alcun accertamento sulla consistenza effettiva delle sue attività specifiche
(offerta di bevande e servizio rapido di cibi caldi da effettuarsi a qualsiasi
ora). Per sostenere con successo una simile tesi, l'autorità cantonale avrebbe
dovuto sottoporre il locale notturno in esame ad un monitoraggio attento e
discreto, volto ad accertare, su un arco di tempo sufficientemente lungo, i
vari aspetti della sua attività, stabilendo in particolare l’importanza delle
attività che caratterizzano questo genere di esercizi pubblici per rapporto ai
traffici che le prostitute residenti ai piani superiori (o nella vicina
residenza "__________") vi avrebbero svolto. In particolare,
si sarebbe dovuto stabilire se la frequentazione del locale da parte di queste
donne andasse oltre i limiti di una semplice presenza, subalterna a quella
degli altri avventori, per assumere le connotazioni di una vera e propria
attività di acquisizione della clientela, di rilevanza tale da conferire
all’esercizio pubblico la funzione di sala d’aspetto del bordello, a discapito
di quella specifica di stabilimento destinato al ristoro, per la quale è stata
rilasciata la patente. Accertamento, questo, che si imponeva come una necessità
ineludibile, se si pretende che la presenza di (al massimo) una ventina di
prostitute all'interno di uno snack bar atto ad ospitare una settantina di avventori è in grado di sovvertirne le
caratteristiche al punto da ridurlo ad "una sorta di anticamera del
postribolo situato ai piani superiori e nello stabile attiguo".
4.3. In mancanza dei suddetti accertamenti,
appare altresì priva di sufficiente concludenza la circostanza che l'attività
del bordello (affitto delle camere, modalità di accesso alle stesse, servizio
di sicurezza) sia gestita dalle medesime persone che sono titolari dell'esercizio
pubblico.
- Ferme
queste premesse, non rientrando nei compiti specifici di questo tribunale
quello di emendare le carenze istruttorie poste in essere dalle istanze
inferiori, il ricorso va accolto, annullando la sanzione dipartimentale
impugnata e la decisione governativa che sbrigativamente la conferma, siccome
fondate su accertamenti insufficienti.
Resta ovviamente riservata al Dipartimento
delle istituzioni la facoltà di riassumere il caso e di rendere una nuova
decisione previa assunzione delle prove mancanti.
- L'emanazione
del giudizio di merito e l'espiazione della sanzione irrogata rendono priva
d'oggetto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo.
Va nondimeno censurata, siccome immotivata
ed inconciliabile con le più elementari garanzie offerte dal nostro ordinamento
giuridico a chiunque venga perseguito con provvedimenti di carattere
repressivo, la decisione dell'autorità cantonale di togliere preventivamente
l'effetto sospensivo al ricorso interposto contro la sanzione in oggetto (RDAT
1998 - I n. 62). Censura, questa, che è comunque temperata dal lungo tempo
lasciato trascorrere dagli insorgenti prima di sollecitare il ripristino
dell'effetto sospensivo.
- Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 21, 52, 58 LEsPub; 3, 18, 28, 31,
60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 18
settembre 2001, n. 4408, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 23
luglio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
A titolo di
ripetibili lo Stato rifonderà:
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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