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Numero d'incarto:
52.2001.394
Data decisione, Autorità:
23.11.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00394
Lugano
23 novembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 novembre 2001 di
contro
la decisione 24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato
(no. 5013) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 13 agosto 2001 rilasciata in variante dal
municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una
casa d'abitazione unifamigliare sulla part. n. __________ RFD, limitatamente
al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto
che il 12
febbraio 2001 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ a
__________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamigliare, sulla
part. n. __________ RFD di loro proprietà;
che il 9 luglio 2001 i coniugi __________
hanno notificato al municipio alcune varianti dell'opera approvata, chiedendo,
tra l'altro, la concessione di una deroga alla distanza minima di ml 6 dalla
strada imposta dal vigente ordinamento pianificatorio, nel rispetto, comunque,
del nuovo piano regolatore, all'esame del Consiglio di Stato (distanza ammessa:
ml 3);
che a tale domanda si è opposto __________,
membro delle commissione municipale dell'edilizia, contestando, in sostanza,
l'applicazione indiscriminata dei disposti pianificatori in fieri da
parte dell'esecutivo comunale;
che il 13 agosto 2001 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza edilizia, dichiarando nel contempo
irricevibile la predetta opposizione;
che con giudizio 24 ottobre 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato il permesso di costruzione, pronunciando a sua
volta l'irricevibilità del ricorso inoltrato da __________ per carenza di legittimazione
attiva e per l'improponibilità della domanda chiedente l'intervento del Governo
quale autorità di vigilanza, che andrebbe semmai presentata alla Sezione enti
locali;
che contro il predetto giudizio governativo
__________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
che, pur chiedendo formalmente solo
l'annullamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- posta a suo carico,
l'insorgente critica nel complesso la pronuncia del Consiglio di Stato; in
particolare, invoca il proprio interesse ad impugnare il contestato permesso di
costruzione e rileva che il gravame sarebbe divenuto privo d'oggetto nelle more
ricorsuali, a seguito della rinuncia degli istanti a prevalersi della deroga postulata;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 48 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in
limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente
infondati;
che la competenza di questo Tribunale è data
(art. 21 LE) e la legittimazione attiva del ricorrente è certa, nella misura in
cui contesta il giudizio di irricevibilità 24 ottobre 2001 del Consiglio di
Stato;
che, entro questi limiti, il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. a PAmm
l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di
giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--,
a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento;
che la tassa di giustizia va posta, di
regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di
copertura dei costi e di equivalenza (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve, in
particolare, risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo
occasionato dall'impugnativa;
che, nel caso di specie, né la qualità di
membro delle commissioni municipali edilizia e piano regolatore né la
cinquantennale attività politica a livello comunale e neppure il fatto di aver
interposto ricorso, tuttora inevaso, contro il nuovo piano regolatore comunale
conferiscono all'insorgente un interesse legittimo ad impugnare il contestato
permesso di costruzione, ai sensi dei combinati disposti degli art. 8 cpv. 1 e
21 cpv. 2 LE;
che, in effetti, egli non appartiene a
quella limitata e qualificata cerchia di persone collegate all'oggetto del
provvedimento da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a
distinguere la sua situazione da quella della collettività (cfr. DTF 125 II 15,
consid. 3a; Scolari, Commentario, II. ed., N. 935);
che, inoltre, l'asserita rinuncia dei
resistenti alla licenza di costruzione in variante risulta manifestamente
smentita sia dalle loro osservazioni 10 settembre 2001 al Consiglio di Stato
sia dallo scritto del giorno seguente al municipio di __________;
che, per inciso, appare comunque quantomeno
dubbio che una siffatta rinuncia avrebbe ipso facto comportato un
differente esito del giudizio governativo, in punto all'accollamento di tassa
di giustizia e spese;
che proprio per la manifesta improponibilità
del gravame, nemmeno il fatto di aver agito senza alcun tornaconto personale, a
tutela di asseriti preminenti interessi pubblici permette all'insorgente di
andare esente da tasse e spese (cfr. RDAT 1983 N. 31; Borghi/Corti, op. cit.,
ad art. 28 PAmm, N. 3);
che, di conseguenza, l'irricevibilità
dell'impugnativa in sede governativa e la condanna dell'insorgente al pagamento
di tassa di giustizia e spese non prestano il fianco a critiche di sorta;
che tali conclusioni s'impongono
indipendentemente dal fatto che, su determinati aspetti, il Consiglio di Stato
avrebbe eventualmente potuto pronunciarsi nel merito, in qualità di autorità di
vigilanza, evitando di rinviare il ricorrente alla Sezione enti locali (art. 4
PAmm);
che l'ammontare della tassa di giustizia
stabilita dal Consiglio di Stato non procede certo da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento che la legge riserva a tale autorità, in ordine alla
sua determinazione;
che, al contrario, tale tassa, oltre ad
essere conforme alla prassi del Governo, appare non solo rispettosa dei
principi di equivalenza e di copertura dei costi ma addirittura generosamente
commisurata al dispendio causato dall'impugnativa;
che, in esito a quanto precede, il ricorso
deve dunque essere respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese;
che il rigetto in limine dell'impugnativa
permette di contenere gli oneri processuali di questa sede nei minimi termini.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 250.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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