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Numero d'incarto:
52.2001.50
Data decisione, Autorità:
27.03.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00050
Lugano
27 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 356) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 3 maggio 2000 rilasciata dal municipio di
__________ ad __________ per l'edificazione di una casa d'abitazione
bifamiliare in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
20 febbraio 2001 del
Consiglio di Stato;
-
27 febbraio 2001 di
__________;
-
14 marzo 2001 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12
ottobre 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una casa d'abitazione bifamiliare in località __________ su un
piccolo fondo di appena 147 mq, situato a valle della strada che sale verso i
monti (part. no. __________ RF);
che la domanda è stata pubblicata e
notificata ai vicini, fra i quali i ricorrenti __________ e __________,
proprietari di un appartamento di vacanza del condominio __________, situato
sul lato a monte della strada in questione (part. no. __________ RF), i quali
si sono opposti al rilascio della licenza;
che, raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 3 maggio 2000 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini __________;
che con giudizio 23 gennaio 2001 il
Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza d'interesse
legittimo, il ricorso inoltrato dagli opponenti contro la predetta licenza;
che, in sostanza, il Consiglio di Stato ha
ritenuto che la distanza (20 m) e la differenza di livello che separano le due
costruzioni fossero tali da escludere i ricorrenti dal novero delle persone legate
per situazione all'oggetto da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso;
la genericità delle censure sollevate con l'opposizione dimostrerebbe peraltro
l'assenza di qualsiasi interesse degno di protezione;
che i soccombenti impugnano il predetto
giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza;
che, rivendicata la qualità per agire, gli
insorgenti contestano in particolare il travaso di indici che dovrebbe
permettere l'edificazione di uno stabile di tre piani sul minuscolo fondo
dedotto in edificazione;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato, il municipio ed il beneficiario della licenza,
che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui semmai si
dirà più avanti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti
a contestare il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, come giustamente ricorda il Consiglio
di Stato, la legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente dimostri di
appartenere a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui
situazione è legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed
intenso di quello intrattenuto dagli altri membri della collettività;
che l'insorgente deve inoltre dimostrare di
essere portatore di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del
provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca;
che, in concreto, la situazione dei
ricorrenti, proprietari di un appartamento del condominio sovrastante la
controversa costruzione, è sicuramente legata all'oggetto della lite da un
rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con il resto della
comunità: la distanza (20 m) ed i pochi metri di dislivello che separano le due
costruzioni non permettono di giungere ad opposta conclusione;
che non per nulla il municipio ha peraltro
notificato la domanda di costruzione anche ai ricorrenti, considerandoli
interessati dall'intervento;
che, negando, nelle circostanze concrete,
l'esistenza di una relazione sufficientemente stretta e degna di considerazione
con l'oggetto della lite, il Consiglio di Stato ha applicato in modo eccessivamente
restrittivo i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per
distinguere l'interesse legittimo dall'interesse di chi insorge in forza
dell'actio popularis;
che non si può d'altro canto nemmeno negare
che i ricorrenti siano portatori di un interesse personale e concreto ad
impedire che a valle del condominio di cui sono comproprietari sorga una
costruzione suscettibile di alterare in misura apprezzabile il quadro del
paesaggio; l'interesse di fatto è sufficiente; non deve necessariamente
identificarsi con quello protetto dalle norme di cui è eccepita la violazione
(Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.);
che, stando così le cose, il ricorso va
parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata, siccome
lesiva del diritto, e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché
statuisca nel merito del ricorso inoltratogli dai vicini opponenti;
che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono a carico del resistente;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 gennaio 2001 (no. 356) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato per nuova decisione.
-
Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 400.-- sono a carico del resistente, che rifonderà
fr. 500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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