AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.58
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00058
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
contro
la decisione 6 febbraio 2001 (n. 616) del Consiglio
di Stato, che ha respinto il gravame presentato contro la decisione 14
dicembre 2000 della Sezione della circolazione che ha rifiutato al ricorrente
la riammissione alla circolazione prolungando così la revoca a tempo indeterminato
della licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 6 marzo
2001 del Consiglio di Stato,
visti gli scritti assunti agli atti nell'ambito del
complemento istruttorio
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
nell'agosto del 1999 in tre occasioni ha effettuato sulla pubblica via diversi
dérapages e testa-coda a 360° lasciando sul campo stradale tracce di sbandata,
frenate e sgommate, producendo rumore evitabile per uso irrazionale del motore
e stridio di copertoni. La commissione di tali infrazioni è stata ammessa
dall'interessato. Alla luce dei suoi precedenti in materia di circolazione
stradale la Sezione della circolazione per potere decidere quale misura
amministrativa adottare gli ha chiesto di sottoporsi ad una perizia psicotecnica.
B. Il seguente
referto peritale 18 novembre 1999 ha indicato che il ricorrente presentava una
personalità che rendeva radicalmente problematica la sua idoneità alla guida,
la sua pericolosità come conducente essendo "la somma di premesse
caratteriali strutturali, che danno forma ai suoi pensieri (il suo modo di
intendere e di interpretare il rapporto con l'automobile e con le norme del codice
stradale) e di conseguenza i suoi comportamenti alla guida". Il perito
lic. psic. __________ ha ritenuto difficilmente pronosticabile una metamorfosi
di __________ a causa della sua mancanza di disponibilità a mettersi seriamente
in questione, lasciando aperta la questione del "ruolo che potranno
giocare, nella possibilità di cambiamento e di maturazione del suo modo di vedere
le cose, gli incontri quindicinali con la psicoterapeuta" del Servizio
psicosociale (SPS, presso cui era già in terapia dal 1998 per una problematica
di esibizionismo), il cui lavoro non sarebbe stato facile siccome il paziente
non dimostrava chiaramente di volere e cercare la psicoterapia ed i tratti
della sua personalità converrebbero meglio ad un intervento di natura rieducativa
(nel cui ambito rientrano le misure che l'Ufficio giuridico della circolazione
può adottare) piuttosto che ad un lavoro psicoterapeutico (che può trovare in
quelle misure un auspicabile e necessario appoggio).
C. Preso atto
della perizia, il 13 gennaio 2000 la Sezione della circolazione, richiamati gli
art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr e le norme cantonali
di applicazione, ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre
veicoli a motore di __________, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso
prima del novembre 2000 e che la riammissione alla guida sarebbe stata
subordinata al superamento di un esame psicotecnico. Nel frattempo egli è stato
autorizzato a condurre ciclomotori.
D. L'insorgente
ha chiesto di trasmettere la perizia alla sua psicoterapeuta del SPS, dove era
in terapia. Nell'autunno del 2000 egli, indicando di lavorare a __________ come
montatore di riscaldamenti, ha chiesto di essere ammesso ad un nuovo esame psicotecnico.
E. Con lettera
16 novembre 2000 il SPS (e per esso il nuovo psicoterapeuta dell'insorgente) su
richiesta dell'interessato ha trasmesso al lic. psic. __________ la propria
valutazione, informandolo che il paziente (come già nel 1999) si era presentato
agli appuntamenti in modo incostante; egli sarebbe stato licenziato da
un'autofficina, trovandosi da un mese disoccupato. Durante i pochi incontri di
servizio il ricorrente pur presentandosi disponibile alla relazione avrebbe
continuato a "non mostrare particolare critica nei confronti della
necessità di un sostegno psicoterapico", venendo al servizio "più
per sottostare a un obbligo che per trarne beneficio". Da cui la conclusione
"di non avere elementi sufficienti che depongano a favore della sua capacità
di condurre veicoli a motore".
F. La
successiva perizia psicotecnica del 22 novembre 2000 ha indicato che il ricorrente
ha riferito che da settembre lavorava a __________ come idraulico dopo avere
tentato l'ultimo anno di tirocinio quale meccanico d'auto. Il perito ha
ritenuto tali indicazioni dubbiose ed in contrasto con le indicazioni del SPS.
A dispetto dalle risultanze del colloquio con l'insorgente (che denotavano
miglioramenti percettibili), al perito è rimasto comunque un dubbio su come
valutare complessivamente la situazione, a fronte del rapporto del 16 novembre
2000 del SPS offerto dal ricorrente e che attestava una mancanza "di
elementi sufficienti che depongano a favore della sua capacità di condurre
veicoli a motore". Da qui il preavviso cautelativamente negativo dello
psicologo del traffico, secondo cui si dovrebbe poter riammettere __________
alla guida soltanto il giorno in cui dal SPS "arriverà il nulla osta".
Il perito ha quindi suggerito all'Ufficio giuridico della circolazione di
invitare l'insorgente a riprendere un contatto "regolare e serio"
con il SPS ed a ridiscutere il caso entro un anno, "tempo minimo
necessario perché lui possa riuscire a sistemare qualcosa di essenziale nella
sua situazione personale".
G. Il 14
dicembre 2000 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale
22 novembre 2000, ha confermato la revoca a tempo indeterminato della licenza
di condurre per un ulteriore anno "durante il quale l'interessato
sappia impegnarsi seriamente e attivamente nell'ambito di un sostegno
psicoterapeutico presso il Servizio psicosociale", stabilendo che
nessun riesame sarebbe stato concesso prima del novembre 2001 e che la riammissione
alla guida sarebbe stata subordinata non più solo al superamento di un esame
psicotecnico, ma anche alla presentazione di un rapporto favorevole del SPS.
H. L'insorgente
ha impugnato tale risoluzione davanti al Consiglio di Stato, rilevando che è in
cura dal SPS per ragioni che non concernono la guida e che lo psicologo del
traffico non avrebbe quindi dovuto farsi condizionare dal SPS. Chiede un'altra
perizia da parte di un altro psicologo, sottolineando che la patente di guida
gli serve perché starebbe per mettersi in proprio aprendo un garage e senza
patente non potrebbe più lavorare.
I. Con
sentenza 6 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ritenendo
chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente la perizia 22
novembre 2000 dello psicologo del traffico, chiamato ad esprimersi
sull'attitudine caratteriale del ricorrente alla guida di veicoli a motore. Ha
altresì precisato che trattandosi di revoca di sicurezza non entravano in linea
di conto considerazioni di natura professionale.
L. Contro
tale sentenza __________ é ora tempestivamente insorto davanti a questo
tribunale. Ribadito che il SPS lo segue per un problema che non ha nulla a che
vedere con la circolazione stradale, sostiene che quanto ha fatto non è grave e
che non c'è proporzione con le condanne subite da altri utenti della strada
coinvolti in incidenti stradali con esiti ben più gravi. Sostiene di non essere
"matto" e chiede la restituzione della patente "per lavorare
e perché la lezione l'ha capita".
M. Con le
osservazioni 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del
gravame.
N. In fase
istruttoria questo tribunale ha invitato il SPS a precisare il senso e la
portata dello scritto 16 novembre 2000 indirizzato allo psicologo del traffico,
ed ha quindi chiesto a quest'ultimo di riesaminare le conclusioni del suo
referto.
Chiamato a presentare osservazioni in merito
al complemento istruttorio ed in particolare al riesame del 5 maggio 2001 del referto
peritale, il ricorrente ha lasciato trascorrere inutilizzato il termine assegnatogli.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento
istruttorio esperito d'ufficio (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'ulteriore prova
peritale postulata dall'insorgente, in assenza di una perizia di parte o altri
importanti elementi probatori di segno opposto a quelli delle dettagliate
perizie in atti che questo tribunale ritiene attendibili per i motivi che
verranno esposti in seguito, non potrebbe portare ulteriori elementi utili ed affidabili
per il giudizio.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera
delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
- 2.1. A
norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre
dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento
precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La licenza
di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è
idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di
tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta
un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non
vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr
stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere
nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere
ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima
legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso
con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in
altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente
revocata.
2.2. La revoca a scopo di sicurezza per
inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al
comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito
all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n.
2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento
di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le
autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare
circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di
condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che
l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II
23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente,
così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere
ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT
I-1994, n. 64 consid. 4a).
- 3.1. Le
autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di riammissione
alla guida ed il prolungamento di un anno del periodo di prova connesso con la
revoca di sicurezza sulle risultanze della perizia 22 novembre 2000 del lic.
psic. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e
l'indipendenza del perito, il ricorrente, che cita a sostegno delle tesi ricorsuali
il rapporto 16 novembre 2000 del SPS (che egli ritiene favorevole), ne mette in
dubbio le conclusioni che ritiene lo qualifichino di "matto", anche
alla luce della limitata durata del colloquio.
3.2. Il perito ha avuto due colloqui
personali con l'interessato, a distanza di circa un anno di tempo, e nella
prima occasione lo ha sottoposto anche a test specialistici. Egli ha inoltre
potuto fondarsi sulle conclusioni allestite dal SPS, presso il quale il ricorrente
segue da anni un trattamento, oltre che sulle risultanze documentali dell'incarto.
La sua valutazione si basta quindi su un quadro ben più ampio dei 20 minuti di
colloquio a cui si riferisce l'insorgente nel gravame qui in rassegna. Già nel
suo primo referto, rimasto incontestato, lo psicologo del traffico aveva evidenziato
tra le sue varie osservazioni che l'esibizionismo era una forma di psicopatia
caratterizzata da una difficoltà di autocontrollo che può essere ritrovata
anche in altri registri dell'esistenza, come la guida (referto pag. 1 i. f.
seg.); già in quell'occasione il perito aveva così fatto cenno al fatto che le
due problematiche potessero derivare da un medesimo problema caratteriale,
quello dell'autocontrollo. Nel secondo incontro con l'insorgente il perito ha
poi indicato di avere ravvisato apparenti progressi da parte di __________, ma
di dubitare che egli fosse realmente migliorato alla luce del fatto che il SPS
aveva espresso un parere negativo, indicando "di non avere elementi
sufficienti che depongano a favore della sua capacità di condurre veicoli a motore".
3.3. Il ricorrente ha contestato
espressamente che l'opinione del SPS costituisse preavviso negativo pertinente
in questa procedura. Questa censura ha fatto oggetto di specifico complemento
istruttorio esperito d'ufficio da questo Tribunale, nel cui ambito il SPS ha
precisato la propria posizione indicando che se il trattamento ambulatoriale
del paziente concerneva solo indirettamente la sua idoneità alla guida,
tuttavia - per quanto il precedente preavviso volesse essere neutrale in merito
alla eventuale riammissione alla guida - "il grave disturbo della
personalità di cui è affetto il paziente si caratterizza per la tendenza alla
negligenza ed al mancato rispetto degli obblighi e pertanto influisce
sicuramente sulla sua capacità di guidare in modo adeguato e conforme alle
regole". Del resto già nel precedente scritto del medesimo servizio
veniva indicato che __________ "…si è presentato agli appuntamenti in
modo incostante … ha continuato a non mostrare particolare critica nei
confronti della necessità di un sostegno psicoterapico … continua a mostrare
scarsa responsabilità nella gestione della propria vita", delineando
già allora un quadro da cui si poteva desumere che non vi era ancora stata
(perlomeno) completamente quella metamorfosi auspicata dallo psicologo
del traffico già dal suo primo referto. Alla luce di queste precisazioni, che
hanno incontestabilmente provato il carattere negativo del preavviso del SPS,
lo psicologo del traffico ha ulteriormente confermato l'esito negativo del suo
secondo referto, attestando che l'inidoneità e la pericolosità alla guida del ricorrente
dipende dalla sua incapacità mentale di guidare in modo adeguato e conforme
alle regole. Il perito ha indicato che alla luce del carattere strutturale dei
problemi della personalità dell'insorgente, la durata della revoca della
licenza avrebbe potuto comportare un periodo di prova di durata anche superiore
a quello minimo di un anno inizialmente applicato al ricorrente, in quanto si
tratta di un percorso di metamorfosi che richiede lungo tempo, e sarebbe stato
"miracoloso" percorrere così rapidamente (pag. 3 i. i.).
3.4. Il perito ha quindi concluso la sua
ultima valutazione del 5 maggio 2001 rilevando che la diagnosi di grave
disturbo della personalità che influisce sicuramente sulla capacità del ricorrente
di guidare in modo adeguato e conforme alle regole formulata dal SPS "più
che parole sono pietre", per cui "la non idoneità alla guida
del signor __________ è da ritenere autorevolmente confermata". L'esperto
ha quindi confermato inequivocabilmente la necessità prima di riammettere
l'insorgente alla guida di attendere che il SPS certifichi che __________ abbia
dimostrato di avere risolto la propria "tendenza alla negligenza ed al
mancato rispetto degli obblighi", operazione che per sua natura e
viste le sue premesse il perito prevede possa richiedere tempi lunghi.
3.5. La perizia del lic. psic. __________
appare pertanto fondata ed attendibile ed il suo impianto puntuale e
scrupoloso. Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato
alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito, ed ha giustamente tenuto in
considerazione tutti gli elementi pertinenti disponibili, anche se non direttamente
riconducibili alla guida. Non si può pertanto rimproverare alle autorità
inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito (ed
indirettamente dal SPS), secondo cui l'interessato non è in grado di guidare
senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri
utenti della strada. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative
di un prolungamento del periodo di prova susseguente ad una revoca a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale, sono adempiute.
- Rimane da
esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di un
ulteriore anno è proporzionata alla fattispecie.
4.1. La revoca della licenza a scopo di
sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici,
deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione
deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo
di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di
cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento
ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata
condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv.
3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza
corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale
non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure
condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser,
op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Come si è visto, il ricorrente è già
stato oggetto di svariate misure amministrative. Come ha rilevato il perito, la
metamorfosi necessaria per una sua riammissione alla guida richiede normalmente
tempi lunghi, tanto che a detta dell'esperto la durata del periodo di prova
avrebbe potuto già inizialmente estendersi su una durata di tre anni (scritto 5
maggio 2001, n. 5). Il perito stesso ha attestato che il lavoro necessario
affinché il SPS possa emettere un preavviso favorevole sarà verosimilmente di
una certa durata. In definitiva, il primo anno di prova non ha in nessun caso
consentito di raggiungere il risultato voluto, che anzi non appare imminente.
4.3. In simili circostanze, la durata
fissata dalla Sezione della circolazione appare adeguata alle circostanze,
esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni
imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di
interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale.
Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine
alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.
-
Il
ricorrente, che ha una formazione quale meccanico di automobili ed ha lavorato
come montatore di riscaldamenti, non può appellarsi all'asserita necessità di
condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza
unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2
OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una
revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli
(art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi
Friborgo, 1982, pag. 195).
-
Sulla
scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le spese, comprensive dei costi di complemento
istruttorio di fr. 200.-, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1
bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 9, 33 cpv. 2 OAC, 1 segg. LALCStr, 1 segg. RLALCStr,
1 segg. PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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