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Numero d'incarto:
52.2002.136
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00136
Lugano
20 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 aprile 2002 di
contro
la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1321) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 14 novembre 2001 con cui il municipio di __________ gli ha negato
il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione
sui fondi n. __________ e __________ RF di sua proprietà, limitatamente al
dispositivo n. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
-
16 aprile 2002 di
__________ e __________,
-
16 aprile 2002 del
municipio di __________,
-
17 aprile 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Dopo
vicissitudini che qui non occorre evocare, il municipio di __________ ha
pubblicato d'ufficio una domanda di costruzione in sanatoria per la posa di una
recinzione su una parte dei mappali n. __________ e __________ situati fuori
zona edificabile (area forestale), di proprietà di __________.
b) Raccolto il preavviso negativo del
Dipartimento del territorio (DT), con risoluzione 14 novembre 2001 il municipio
ha negato il rilascio della licenza edilizia al ricorrente, accogliendo l'opposizione
dei vicini __________ e __________, proprietari del fondo n. __________. L'autorità
comunale ha rilevato che l'intervento interessava la zona boschiva ed era in
contrasto con i criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione
dei sedimi ubicati fuori zona edificabile.
B. Con
giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Ha posto
tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.–, a carico di
quest'ultimo, con l'obbligo di rifondere un identico importo a titolo di
ripetibili a __________ e __________.
Il Governo ha ritenuto che la costruzione,
essenzialmente volta a impedire l'accesso sul fondo a terzi e ad animali, non
fosse conforme alla zona e non potesse beneficiare nemmeno di un'autorizzazione
eccezionale (art. 24 LPT). Ha pure soggiunto che la normativa federale e
cantonale sulle foreste impediva la posa della recinzione (art. 1, 10 LFo; 14
LCFo). Secondo l'Esecutivo cantonale, era sufficiente proteggere individualmente
le piante con una rete o un pastore elettrico, mentre l'eliminazione di
eventuali turbative da parte di terze persone andava semmai richiesta in sede civile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, limitatamente all'obbligo
di versare un'indennità per ripetibili a __________ e __________. In sostanza,
il ricorrente invoca le sue difficoltà economiche per essere pensionato AVS,
dolendosi inoltre dell'atteggiamento ostruzionistico dei vicini e del loro
legale nel corso della procedura.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia __________ e __________,
questi ultimi con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito. Dal canto
suo, il municipio di __________ non formula osservazioni al ricorso.
Considerato, in
diritto
- Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine, essendo la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo data e la legittimazione
attiva dell'insorgente certa (art. 21 LE e 43 PAmm).
Il giudizio può inoltre essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale
amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al
pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili). Le ripetibili
vengono assegnate alla parte vincente quando si è avvalsa dell'assistenza di un
legale.
2.2. Nel concreto caso, la soccombenza
dell'insorgente in sede governativa è incontestata. A torto egli chiede ora di
essere liberato dall'obbligo di rifondere le ripetibili ai resistenti,
assistiti da un avvocato iscritto all'albo. Il ricorrente ha postulato senza successo
dinnanzi al Consiglio di Stato l'accoglimento dell'impugnativa. Egli non può
pertanto sottrarsi al pagamento delle ripetibili a __________ e __________.
2.3. L'ammontare di fr. 400.– dell'indennità
stabilita dal Consiglio di Stato equivale a nemmeno due ore di lavoro e
rispetta pienamente la tariffa dell'ordine degli avvocati, cui ci si ispira per
la determinazione del quantum per le ripetibili (RDAT II-1994 N. 12
consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 N. 3).
Se procede da un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che l'art. 31 PAmm riserva all'autorità decidente ai
fini della sua commisurazione, non è perché tale importo è troppo alto, ma
perché è eccessivamente modesto. Non essendo data la reformatio in peius
(art. 65 cpv. 4 PAmm), esso va quindi confermato.
Infine, le asserite difficoltà finanziarie
del ricorrente per essere in pensione non permettono di mutare il giudizio.
2.4. Di conseguenza, la decisione impugnata
non presta il fianco a critiche di sorta.
-
In esito a
quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, senza che sia necessario
esaminare se il gravame contenga toni polemici o aggressivi che offendano le
civili convenienze, come hanno chiesto __________ e __________ nella loro
domanda di intersecazione pedissequa alla risposta al ricorso (v. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 4 ad art. 9).
-
Tassa e
spese di giustizia seguono la soccombenza. Il ricorrente dovrà inoltre versare
a __________ e __________ un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa
sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente,
il quale rifonderà a __________ e __________ fr. 300.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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