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Numero d'incarto:
52.2002.286
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00286
Lugano
20 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 luglio 2002 della
patr. da: avv. __________
Contro
la decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3222) che delibera alla __________ l’istallazione dell’impianto
antincendio (sprinkler) dell’ __________;
viste le risposte:
-
29 luglio 2002 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio;
-
30 luglio 2002 della
__________;
-
9 agosto 2002 della
Sezione della logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L’11 dicembre
2001 il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa dell’impianto antincendio
dell’__________, in corso di costruzione a __________ (FU n. __________/pag.
__________).
Il capitolato e modulo d’offerta chiedeva,
fra l’altro, ai concorrenti di allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla
gara, le dichiarazioni aggiornate al periodo di pubblicazione, attestanti
l’avvenuto pagamento dei contributi di legge e delle imposte.
B. Al concorso
hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:
__________ fr.
98’958.80
__________ fr.
104’282.90
__________ fr.
124’330.45
__________ fr.
136’777.60
__________ fr.
145’197.30
__________ fr.
149’478.20
__________ fr.
153’930.00
__________ fr.
165’564.00
L’Ufficio lavori sussidiati ed appalti
(ULSA) ha ritenuto che le prime tre offerte fossero da scartare perché mancanti
della documentazione attestante il pagamento degli oneri sociali, richiesta dal
capitolato. L’ing. __________, consulente del committente, ha a sua volta
ritenuto che il costo dell’offerta della __________, sensibilmente superiore a
quello della __________ giustificasse l’annullamento della gara.
C. Con
decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il concorso per
mancanza di offerte valide. Il provvedimento è stato accettato da tutte le
ditte all’infuori della __________, che l’ha impugnato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
D. Con
giudizio 3 giugno 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso
della __________, annullando il provvedimento e rinviando gli atti al Consiglio
di Stato per nuova decisione.
E. Preso atto
di un nuovo rapporto dell’ULSA, che ha ritenuto valide le offerte della
__________, della __________ e della __________, il 2 luglio 2002 il Consiglio
di Stato ha deliberato i lavori alla prima di queste tre ditte per la somma
(corretta) di fr. 99’047.55.
F. Contro la
predetta risoluzione la __________ insorge nuovamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rinvio degli
atti al Consiglio di Stato affinché le aggiudichi la commessa.
Secondo l’insorgente, l’offerta della
__________ non potrebbe essere presa in considerazione perché priva delle
dichiarazioni conformi, attestanti l’avvenuto pagamento dei contributi AVS e
LPP. L’aggiudicataria, conclude, non sarebbe inoltre in possesso
dell’omologazione per l’istallazione di impianti sprinkler.
G. All’accoglimento
del ricorso si oppongono l’ULSA e la Sezione della logistica con argomenti che
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Ad identica conclusione perviene la
__________, che contesta le tesi dell’insorgente, rilevando di aver prodotto le
dichiarazioni attestanti il pagamento dei contributi AVS e LPP e sostenendo di
essere in possesso delle certificazioni necessarie per la posa di impianti sprinkler.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva della ricorrente. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- La __________,
qui resistente, non ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo
la decisione 20 marzo 2002 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato il
concorso indetto per l’aggiudicazione della commessa in esame. Nei suoi
confronti la predetta decisione ha quindi acquisito forza di giudicato formale.
Essa non può di conseguenza beneficiare del
giudizio con cui questo tribunale ha annullato quel provvedimento, accogliendo
l’impugnativa contro di esso interposta dalla __________.
Rinunciando ad impugnare la decisione di
annullamento del concorso, la __________ ha implicitamente dimostrato di non
essere interessata a sovvertire quest'esito della gara al fine di rivendicare
l’aggiudicazione sulla base di un’offerta, che - quantomeno dal profilo del
prezzo - si era classificata al primo posto. Indirettamente, la resistente ha
inoltre accettato che il committente, fondandosi sul preavviso dell’ULSA
avrebbe considerato la sua offerta inidonea a conseguire la delibera siccome
sprovvista delle dichiarazioni aggiornate, attestanti l’avvenuto pagamento dei
contributi AVS ed LPP.
Adagiandosi a quella conclusione, la
__________ ha in definitiva accettato l’eventualità che un altro concorrente
contestasse con successo l'annullamento della gara, creando le premesse per
conseguire la delibera.
Già per questo motivo il ricorso va accolto,
annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto. Non mette conto
di rinviare gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, perché il
Tribunale cantonale amministrativo dispone degli elementi necessari per
aggiudicare direttamente la commessa alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda
frase LCPubb).
- La tassa
di giustizia è a carico della resistente secondo soccombenza, ritenuto che lo
Stato ne va esente. Le ripetibili sono invece suddivise fra lo Stato e la
resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61,65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della
decisione 2 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3222) è annullato e
riformato nel senso la commessa è aggiudicata alla __________ in base
all’offerta inoltrata ed alle condizioni del concorso per l’importo di fr.
138’777.60.
-
La tassa di
giustizia è a carico della resistente nella misura di fr. 500.-.
-
Lo Stato e
la __________ rifonderanno ciascuno fr. 500.- alla __________ a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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