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Numero d'incarto:
52.2002.299
Data decisione, Autorità:
21.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.299
Lugano
21 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione 19 luglio 2002 della Commissione di
vigilanza per l'applicazione delle legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'impresa di costruzioni di cui
l'insorgente è titolare di proseguire i lavori in corso sulla part. no.
__________ RF di __________;
vista la risposta 19 agosto
2002 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 28
dicembre 2001 il municipio di __________ ha rilasciato a __________,
__________, la licenza edilizia per realizzare, sulla part. no. __________ RF,
di sua proprietà, un'abitazione secondaria a due piani, di superficie 7 x 7 ml;
che il 24 giugno 2002,
constatata l'esecuzione sul suddetto sedime di determinati lavori edili senza
previa notifica del nominativo della ditta esecutrice, il municipio ha
accertato che l'incarico era stato assegnato all'impresa di costruzioni di cui
è titolare il qui ricorrente __________ e ne ha informato la CV-LEPIC, siccome
l'impresa non figura iscritta al relativo albo;
che, diffidato dalla CV-LEPIC ad
intraprendere lavori di carattere edilizio sul suddetto sedime, con la
comminatoria dell'immediata sospensione dei lavori, il ricorrente si è
giustificato producendo il preventivo delle opere a lui affidate pari a circa
fr. 31'800.--;
che il 19 luglio 2002, verificata la
continuazione dei lavori da parte della ditta __________ e non ritenendo
decisivo il preventivo di spesa sottopostole, la CV-LEPIC ha vietato alla
citata impresa di proseguire i lavori di costruzione e ha avviato una procedura
contravvenzionale nei confronti del titolare;
che avverso il provvedimento di sospensione
dei lavori, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ribadisce di effettuare
prestazioni non eccedenti fr. 30'000.-- e contesta che per stabilire l'entità
dei lavori si debbano considerare i costi complessivi dell'opera;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
la CV-LEPIC, adducendo che le opere da capomastro relative ad una nuova costruzione
non possono in ogni caso venir qualificate come lavori di secondaria
importanza;
considerato, in
diritto
che la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data (art .15 cpv. 1 LEPIC), la
legittimazione attiva dell'insorgente certa (art . 43 PAmm) e la tempestività
dell'impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art .18 cpv. 1 PAmm);
che nel canton Ticino, l'esercizio della
professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2
LEPIC);
che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1
LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono
abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;
che non soggiace tuttavia all'applicazione
della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza
o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza
particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di
attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui
preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3
LEPIC);
che l'esecuzione dei lavori non può essere
suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che, nella specie, ritenendola incaricata di
lavori eccedenti fr. 30'000.--, la CV-LEPIC ha vietato alla ditta del qui
ricorrente, non iscritta all'albo, di proseguire i lavori di edificazione che
stava svolgendo al mapp. no. __________ RF di __________;
che l'ordine di sospendere i lavori è un
provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di
contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata
ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera
edilizia;
che la PAmm pone quale unica condizione per
l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre
comunque, in particolare, che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano
rese verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza
del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr.
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1
ss);
che un ordine provvisionale di sospensione
dei lavori ha ragion d'essere fintanto che le opere non siano portate a
compimento, rispettivamente fintanto che il divieto di eseguire le stesse non
cresca in giudicato;
che, in concreto, all'impresa di costruzioni
del ricorrente sono stati affidati i lavori di edificazione di una casa d'abitazione
secondaria di ml 7 x 7, strutturata su due livelli, per una volumetria
complessiva di mc 340 e un costo quantificato nel formulario della domanda di costruzione
in fr. 200'000.--;
che i suddetti lavori, che l'offerta agli
atti precisa essere comprensivi di fondamenta, muri perimetrali, tavolati
interni e solette, non rientrano certo tra le opere di modesta importanza o
particolarmente semplici, eseguibili senza attrezzature importanti;
che, quand'anche si ritenesse attendibile il
preventivo di costo dell'edificio di fr. 200'000.--, le opere da capomastro non
potrebbero con alta verosimiglianza che eccedere l'importo di fr. 30'000.--;
che tale deduzione, fondata su elementari
conoscenze in merito ai costi delle costruzioni, non può ragionevolmente venir
confutata dall'offerta 5 gennaio 2001 di fr. 31'773.05, allestita dall'insorgente;
che i rischi e i pericoli derivanti
dall'esecuzione di un'intera costruzione abitativa da parte di un'impresa i cui
titolari non dispongono dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al
relativo albo, appaiono evidenti ed incontestabili;
che, di conseguenza, il provvedimento di
sospensione dei lavori appare opportuno e giustificato, nella misura in cui le
opere non sono nel frattempo state portate a compimento;
che il ricorso va pertanto respinto, nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto;
che la tassa di giustizia e le spese vanno
poste a carico dell'insorgente, ritenuto che, quand'anche divenuto
successivamente privo d'oggetto, al momento della sua adozione il provvedimento
impugnato risultava comunque ineccepibile (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28,
43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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