AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.315
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.315
52.2002.314
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 27 agosto 2002 di
a)
b)
__________,
patrocinata da: avv. __________,
__________,
__________,
entrambi patrocinati da: avv. __________
Contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3479), che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso le
risoluzioni 18 e 27 marzo 2002 dell’Ufficio dei permessi, che sospendono per
un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire l’albergo __________,
__________ e la relativa patente d’esercizio pubblico;
viste le risposte:
3 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
10 settembre 2002
dell’Ufficio dei permessi;
ad entrambi i ricorsi;
preso atto della replica 10 ottobre 2002 di __________
e delle dupliche:
18 ottobre 2002
dell’Ufficio dei permessi;
22 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ sono proprietari dell'albergo __________ di
__________ e titolari della relativa patente d’esercizio pubblico. La
ricorrente __________, detta __________, è invece titolare della relativa
autorizzazione a gestire, nonché gerente. È inoltre beneficiaria, assieme ad
__________, di un diritto di compera, costituito nel 1999 a carico del fondo.
L'albergo comprende tre locali d’esercizio
per un totale di 134 posti e 25 camere con 42 posti letto.
B. Tra il 19
ed il 27 febbraio 2002 la polizia comunale e quella cantonale hanno effettuato
una serie di controlli discreti sull'attività dell'albergo, rilevando che le
camere erano occupate in prevalenza da donne straniere. Nei sacchi dei rifiuti
sono state rinvenuti in grande quantità preservativi usati e stoviglie monouso.
È inoltre risultato che l'albergo era frequentato da numerosi uomini che vi
accedevano soprattutto dall'entrata secondaria, ma non vi pernottavano.
Il 27 febbraio 2002 l'autorità di polizia ha
interrogato la gerente dell'albergo, i proprietari, il personale di servizio,
le ventiquattro donne straniere che occupavano le camere e due uomini che si
stavano accompagnando con due di loro.
La gerente ha ammesso che l'albergo era
frequentato in prevalenza da giovani donne sole, provenienti da paesi
sudamericani e dell'est, che vi soggiornavano come turiste. Al pari dei due camerieri
ha tuttavia affermato di non interessarsi di come trascorressero il tempo nelle
loro camere.
I proprietari hanno ammesso di aver soltanto
sentito dire che l'albergo era diventato un bordello.
La maggior parte (19/24) delle clienti
dell'albergo ha ammesso di utilizzare le camere per prostituirsi. Le notifiche
di polizia confermano che a partire dal 1999 l'albergo era frequentato soprattutto
da giovani donne sole, provenienti da paesi sudamericani o dell'est, noti come esportatori
di prostitute (460 donne su 581 clienti).
Dagli accertamenti è inoltre emerso che
l'albergo non disponeva di un regolare servizio di cucina e che la gerente era
diventata dipendente della __________, incaricata della gestione finanziaria
dell'albergo.
C. Fondandosi
sulle risultanze degli accertamenti esperiti, di cui semmai si dirà ancora più
avanti, con decisioni 18 e 27 marzo 2002 l'Ufficio dei permessi (UP) ha sospeso
per un periodo di tre mesi l’autorizzazione a gestire e la relativa patente
d’esercizio pubblico, ritenendo che l'albergo fosse stato destinato ad attività
estranee a quelle autorizzate.
D. Con unico
giudizio 9 luglio 2002, il Governo ha confermato le decisioni, respingendo i
ricorsi contro di esse inoltrate dalla gerente e dai proprietari dell'albergo.
Disattese le eccezioni di violazione del
diritto di essere sentiti sollevate dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha
ritenuto attendibili gli accertamenti esperiti dall'autorità di polizia. Ne ha
quindi dedotto che l'esercizio pubblico era stato effettivamente trasformato in
un bordello.
E. Con
separati ricorsi, tanto __________, quanto __________ e __________ impugnano la
predetta decisione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento.
Con gravami, analogamente motivati, i
ricorrenti ripropongono in questa sede le tesi sollevate senza successo davanti
al Consiglio di Stato, negando, in particolare, che l'esercizio pubblico sia
diventato un postribolo. L’attività principale sarebbe rimasta quella propria
di un albergo.
I ricorrenti rimproverano al Consiglio di
Stato di aver fatto proprie acriticamente le tesi dell'autorità dipartimentale,
violando in tal modo il loro diritto di essere sentiti e restringendo
abusivamente il suo potere cognitivo. Trattandosi di un provvedimento amministrativo
di natura penale, soggiungono, il Governo avrebbe dovuto statuire sulle
impugnative con pieno potere di cognizione.
I ricorrenti __________ contestano da parte
loro che siano date le premesse per estendere alla patente la sanzione inflitta
alla gerente.
F. All’accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato e l’Ufficio permessi, che
contesta succintamente la tesi dei ricorrenti con argomenti di cui si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 71 cpv. 3 LEsPubb.
La legittimazione attiva degli insorgenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono
dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con unico giudizio (art. 51
PAmm), senza esperire ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
In particolare, non occorre procedere al
sopralluogo sollecitato dalla ricorrente __________ al Consiglio di Stato. Una
visita dell'albergo non appare invero atta a procurare a questo tribunale la
conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, che verte essenzialmente
sulle modalità di gestione dell'esercizio pubblico prima dell'intervento
dell'autorità di polizia. Immune da violazioni del diritto è quindi anche la
valutazione anticipata negativa effettuata dal Governo circa la concludenza
della prova richiesta.
- 2.1.
Giusta l'art. 12 LEsPubb i locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati
per scopi estranei all'attività dell'esercizio.
Tanto dal profilo della legislazione sugli
esercizi pubblici, quanto dal profilo della legislazione edilizia,
l'utilizzazione di uno stabilimento alberghiero per l'esercizio non occasionale
della prostituzione configura un evidente abuso della destinazione autorizzata.
Lo scopo di un albergo è infatti quello di offrire a terzi alloggio e ristoro
(art. 9 RLEsPub). Non è quello di permettere a prostitute di usufruire di
un'infrastruttura per dispensare i loro servizi. Un albergo non può fungere da
bordello. Né un postribolo può ambire alla qualifica di albergo.
L'abuso della destinazione alberghiera
autorizzata sussiste quando prove o convergenti indizi dimostrano che lo
stabilimento è utilizzato in misura preponderante da donne che vi alloggiano
allo scopo precipuo di esercitarvi la prostituzione e che la funzione
alberghiera è ridotta al rango di attività subalterna, volta a favorire l'esercizio
del meretricio.
2.2. In
caso di violazione dell’art. 12 LEsPubb, l'UP può sospendere fino a tre mesi
l’autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico (art. 68 LEsPubb). La
sospensione dell’autorizzazione a gestire fondata sull'art. 68 lett. a LEsPubb
non si configura come una misura volta a ristabilire una situazione conforme al
diritto, ma come un provvedimento di natura repressiva, finalizzato a sanzionare
un comportamento trasgressivo posto in essere dal titolare dell'autorizzazione.
La valenza afflittiva del provvedimento emerge chiaramente dai suoi limiti
temporali, che non avrebbero ragione di essere se lo scopo fosse soltanto
quello di ristabilire una situazione conforme al diritto.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, le notifiche di polizia, relative al periodo 1999 -
2002 e le deposizioni rese dalle clienti dell'albergo, interrogate dalla
polizia in occasione dell'intervento di cui si è detto in narrativa, provano al
di là di ogni ragionevole dubbio che l’albergo __________ era stato trasformato
in un postribolo con la connivenza della gerente __________, qui ricorrente.
Dalle notifiche di polizia acquisite agli
atti emerge in effetti chiaramente che, nel periodo considerato, oltre l'80%
della clientela dell’albergo __________ era costituita da giovani donne sole,
provenienti da paesi sudamericani o dall’est europeo, noti come esportatori di
operatrici del sesso. Tali accertamenti non costituiscono semplici indizi, ma
vere e proprie prove, atte a suffragare la deduzione che lo stabilimento
alberghiero era utilizzato come postribolo con l'interessata connivenza della gerente.
Le ammissioni delle ospiti interrogate confermano ampiamente questa deduzione.
La connivenza della gerente è dimostrata dalla sua indisponibilità ad accogliere
nell'albergo famiglie con prole "poiché il locale è frequentato da
ragazze attraenti e vestite in modo appariscente" (cfr. verbale
d'interrogatorio __________ 28.2.02 pag. 5). Il fatto che un'esigua minoranza
delle ospiti dell'albergo interrogate neghi di prostituirsi non permette di
giungere ad opposta conclusione. Né permette di accreditare le tesi difensive
il fatto che un centinaio di notifiche di polizia delle oltre cinquecento
acquisite agli atti appartengano ad uomini soli. La gerente, interrogata dalla
polizia, ha in effetti ammesso che "se qualche amico delle ragazze dovesse
passare la notte nell'albergo viene regolarmente notificato. Se vi sono camere
libere prende una camera al costo di fr. 50.-". Indicativo al riguardo
è il fatto che nessuna notifica di polizia è riconducibile a coppie regolari od
a famiglie con prole.
3.2. Invano rimproverano i ricorrenti al
Consiglio di Stato di essere incorso in un diniego di giustizia, sotto il
profilo della violazione del diritto di essere sentiti, per aver illecitamente
ristretto il suo potere di cognizione, limitandosi a fare proprie le considerazioni
sviluppate dall'UP sulla base degli accertamenti esperiti dalla polizia. La
censura è priva di fondamento.
È ben vero che l’art. 56 PAmm, impone al
Consiglio di Stato di esaminare liberamente tutte le questioni di fatto e di
diritto della decisione impugnata, statuendo sui ricorsi con pieno potere cognitivo
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 56 PAmm, n. 1 seg.). Altrettanto vero è che il Consiglio di Stato commette un diniego formale di giustizia se si riduce ad esercitare
un sindacato nell’ottica limitata dell’arbitrio (DTF 115 Ia 6, consid. 26; 101
Ia 57).
Per rapporto ai fatti addebitati ai
ricorrenti, il Governo non ha tuttavia limitato il suo potere di cognizione
all'arbitrio, ma l'ha esercitato compiutamente. Esso ha in effetti esaminato
liberamente e dettagliatamente le prove addotte dall’UP e traendone il
convincimento che l’attività principale dello stabilimento fosse riconducibile
a quella di un postribolo, piuttosto che a quella di un albergo. Nel rifiuto di
assumere ulteriori prove, genericamente sollecitate dagli insorgenti, non è
ravvisabile alcuna limitazione del potere di cognizione. Il rifiuto è soltanto
la conseguenza della valutazione anticipata negativa, operata dal giusdicente,
circa la concludenza degli accertamenti auspicati. Di fronte alle chiare ed
inequivocabili risultanze delle notifiche di polizia e delle deposizioni della
maggior parte delle clienti dell’albergo, non presta quindi il fianco a
critiche, dal profilo dell'esercizio del potere cognitivo, il rifiuto del
Consiglio di Stato di approfondire gli accertamenti al fine di stabilire in che
misura l’esercizio pubblico disponesse di un regolare servizio di cucina ed
assicurasse la pulizia delle camere o il cambio della biancheria. Anche se
dovesse risultare che l'albergo dispone di un ineccepibile servizio di cucina e
di pulizia, le conclusioni circa la sua attività non cambierebbero. Di
conseguenza, il rifiuto di approfondire questi aspetti non viola nemmeno
l'obbligo di accertare i fatti d'ufficio sancito dall'art. 18 PAmm.
- Per quanto
riguarda la ricorrente __________, la sospensione dell'autorizzazione a gestire
l'esercizio pubblico per la durata di tre mesi appare ampiamente giustificata.
L'infrazione addebitatale, perfezionata in tutti i suoi elementi oggettivi e
soggettivi, è senz'altro grave. L'abuso, sistematico e generalizzato, si è
invero protratto sull'arco di un paio d'anni. La colpa della gerente, più che
connivente, è d'altro canto assai rilevante. Nessuna attenuante può esserle
riconosciuta.
Esaminata con potere di cognizione pieno, in
considerazione della sua rilevanza penale (art. 6 CEDU), il provvedimento censurato
resiste perfettamente alle critiche. Va quindi confermato.
- 5.1.
Secondo l'art. 69a LEsPubb, i provvedimenti di cui agli art. 68 e 69 possono
avere effetto anche sulla patente. L'estensione alla patente degli effetti
derivanti dalla sospensione dell'autoriz-zazione a gestire è stata introdotta
al fine di conferire efficacia alla sanzione, evitando che potesse essere vanificata
mediante un semplice cambio del gestore. La formulazione potestativa della
norma induce a ritenere che l'estensione alla patente degli effetti in
questione non sia automatica, ma debba concretizzarsi in un atto esplicito,
mediante il quale anche la patente viene temporaneamente privata d'efficacia.
Diversa sarebbe la conclusione se la norma stabilisse che la sospensione
dell'autorizzazione a gestire ha effetto anche sulla patente.
La stessa natura potestativa della norma,
porta a ravvisare anche nella sospensione della patente indotta dalla
sospensione dell'autorizzazione a gestire un provvedimento di natura
afflittiva, che deve essere giustificato dalla necessità di sanzionare un
comportamento non conforme alla legge, assunto dal titolare della patente. Anch'essa
presuppone pertanto che si possa addebitare al titolare della patente una
violazione, commessa per dolo o per negligenza, dei doveri impostigli dalla
legislazione sugli esercizi pubblici. La responsabilità del titolare della
patente non è di natura oggettiva. Non dipende dalla causa, ma dalla colpa. È
analoga a quella penale (contravvenzionale) del proprietario del fondo in
materia edilizia (art. 46 LE; cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 46 LE,
n. 1339).
5.2. Nell'evenienza concreta, i ricorrenti
__________ hanno concesso alla ricorrente __________ e ad __________ un diritto
di compera sull'albergo __________, da esercitare entro il 30 aprile 2004. Il
possesso dell'immobile è stato ceduto ai beneficiari di tale diritto a far tempo
dal 15 aprile 1999, data in cui esso è stato costituito. Da allora i ricorrenti
__________ si sono sostanzialmente disinteressati della gestione dell'albergo.
Pur avendo raccolto voci circolanti in città secondo cui era diventato un postribolo,
non hanno intrapreso alcunché nei confronti della titolare dell'autorizzazione
a gestire, "poiché vincolati dal diritto di compera" (cfr.
verbale d'interrogatorio __________ 7.3.02 pag. 2). Omettendo di verificare il
fondamento delle dicerie, essi hanno quantomeno accettato l'eventualità che la
gerente dell'albergo utilizzasse l'esercizio pubblico per attività estranee
agli scopi della patente, di cui erano rimasti titolari, diventandone conniventi.
Tenuto conto della situazione in cui sono
venuti a trovarsi loro malgrado è difficile pretendere che rescindessero il
contratto che li legava alla ricorrente __________. Non appare tuttavia fuori
luogo esigere che prendessero almeno le distanze dall'abuso, di cui avevano
avuto notizia, ingiungendo alla gerente di ripristinare un'utilizzazione
conforme alla legge.
Rimanendo passivi, i ricorrenti __________
si sono invece esposti al rimprovero di tollerare l'abuso.
Gli scarsi accertamenti, esperiti
dall'autorità in merito all'effettiva conoscenza dei ricorrenti di quanto capitava
nel loro albergo, non consentono di ravvisare nel loro atteggiamento una colpa
tale da giustificare una sospensione della patente per la durata di tre mesi.
In mancanza di riscontri più approfonditi, il loro comportamento, a mente di
questo tribunale, potrebbe al massimo giustificare una multa. Sanzione che
questo tribunale non può tuttavia irrogare già perché gliene manca la
competenza.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso di __________ va respinto,
mentre quello di __________ e __________ va accolto. La decisione governativa
impugnata va quindi annullata e riformata nel senso che la sospensione dell'autorizzazione
a gestire è confermata, mentre quella della patente è annullata.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente __________, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Le
ripetibili dovute ai ricorrenti __________ sono invece poste a carico dello
Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 12, 28, 53, 68, 69a, 71 LEsPubb; 9,
79, 80, 81, 116 RLEsPub; 3, 18, 28, 51, 56, 57, 60, 61, 62, 63 PAmm; 6 cifra 1
CEDU;
dichiara
e pronuncia:
- 1.1. Il
ricorso di __________ è respinto.
1.2. Il
ricorso di __________ e __________ è accolto.
§ Di conseguenza,
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di
Stato (n. 3479) è annullata e riformata nel senso che:
1.2.1.
la decisione 18 marzo 2002 dell'UP (n. 39/2002)
è confermata.
1.2.1.
la decisione 18 marzo 2002 dell'UP (n. 39/2002)
è annullata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente __________.
-
Lo Stato
rifonderà ai ricorrenti __________ e __________ fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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