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Numero d'incarto:
52.2002.382
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.382
Lugano
14 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2002 della
__________ c/o avv. __________
contro
la decisione 3 settembre 2002 (no. 4200) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 12 marzo 2002 con la quale la Sezione dell'agricoltura
ha autorizzato __________ di __________ ad acquistare la part. __________ RFD
di __________;
viste le risposte:
-
15 ottobre 2002 della
Sezione dell'agricoltura;
-
15 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
22 ottobre 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il mapp.
__________ RF di __________ è un terreno di 8421 mq in declivio e parzialmente
edificato sito ad __________, in località __________, al di fuori della zona
edificabile.
Nel
novembre del 2000 __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura (SAgr) se
l'eventuale acquisto del fondo fosse soggetto ad autorizzazione giusta l'art.
61 LDFR. Esperiti alcuni accertamenti, con scritto 24 novembre 2000 la predetta
autorità ha dapprima risposto che l'operazione poteva avvenire solo se rientrava
nelle eccezioni dell'art. 62 LDFR e l'acquirente era un coltivatore diretto o
dimostrava, tramite pubblico bando, che non vi erano coltivatori diretti
interessati all'acquisto ad un prezzo non esorbitante. Il 22 dicembre seguente
ha poi comunicato al richiedente che il mapp. __________ non era sottoposto ai
vincoli sanciti dalla LDFR.
Adito
dalla Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale
(CV-LDFR), con pronunzia 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha tuttavia
annullato tale decisione, stabilendo che il fondo si prestava alla gestione
agricola e quindi soggiaceva al regime autorizzativo istituito dalla LDFR.
B. Il 17
gennaio 2002 __________ ha inviato alla SAgr alcuni documenti relativi alle sue
proprietà ed all'attività agricola ivi svolta, domandando implicitamente di
poter comperare il mapp. __________.
Con
risoluzione 12 marzo 2002 l'autorità cantonale ha autorizzato l'operazione, atteso
che essa avveniva nell'ambito di un incanto forzato ed il richiedente, già
proprietario di due fondi agricoli analoghi (mapp. __________ e __________ RFD
di __________) era un coltivatore diretto.
C. La CV-LDFR
ha impugnato questa decisione davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 3
settembre 2002 ha respinto il gravame.
L'autorità
di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che __________ potesse essere
considerato un coltivatore diretto nell'ottica dell'acquisto prospettato
siccome di giovane età, residente nei pressi del mapp. __________ e già da anni
attivo con debita competenza nello sfruttamento agricolo di terreni analoghi.
Donde la
legittimità della risoluzione con la quale la SAgr gli ha concesso in via ordinaria
il permesso di comperare il terreno in discussione.
D. Avverso la
predetta sentenza la CV-LDFR è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Secondo
l'insorgente, a __________, piastrellista di professione, non poteva essere
riconosciuto lo statuto di coltivatore diretto. Egli stesso ha ammesso di non
essere agricoltore e di non esercitare attività agricola nel corso di un
sopralluogo esperito il 9 novembre 2001 in seno alla procedura di accertamento
del carattere agricolo del mapp. __________. A distanza di soli due mesi non
poteva quindi sostenere l'esatto contrario per ottenere l'autorizzazione di
acquistare il fondo. Né la SAgr poteva concedergliela senza accertare
compiutamente che negli anni il richiedente si fosse effettivamente occupato di
agricoltura, segnatamente della cura e della gestione agricola dei mapp.
__________ e __________. Tanto più che contrariamente a quanto addotto dal
Consiglio di Stato la gestione frutticola e/o vinicola di una proprietà di
complessivi 14'847 mq necessita di conoscenze specialistiche approfondite e di
un dispendio di tempo rilevante.
La
commissione ricorrente ha infine contestato le ripetibili che il Governo ha
posto direttamente a suo carico disattendendo la giurisprudenza resa in materia
dal Tribunale cantonale amministrativo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, il quale ha sollecitato la
conferma del giudizio impugnato senza presentare particolari osservazioni.
è pervenuto ad identica conclusione, avversando partitamente le tesi
dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel
seguito.
La SAgr
si è rimessa al contenuto dei rilievi formulati davanti alla precedente istanza,
esimendosi dall'esprimere proposte di giudizio.
F. In fase
istruttoria il Tribunale cantonale amministrativo ha richiamato d'ufficio dal
Consiglio di Stato l'intero incarto relativo alla procedura di accertamento del
carattere agricolo del mapp. __________ di __________ (DIP.2001.30).
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2
della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale
del 2 dicembre 1996 (LALDFR).
Il
ricorso, inoltrato entro il termine di 30 giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1
LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR, è tempestivo.
La
Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale trae la propria
potestà ricorsuale direttamente dal diritto federale e segnatamente dall'art.
83 cpv. 3 seconda frase LDFR, norma che le attribuisce facoltà di ricorrere
contro il rilascio delle autorizzazioni.
Il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dal Tribunale
(art. 18 cpv. 1 PAmm). L'ampia documentazione fotografica contenuta nelle
tavole processuali consente senz'altro di rinunciare al sopralluogo sollecitato
dal resistente __________.
- La legge
federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991 è entrata in
vigore il 1. gennaio 1994. Essa ha lo scopo dichiarato, tra l'altro, di
rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella
dell'affittuario, in caso di vendita di aziende o fondi agricoli (art. 1 cpv. 1
lett. b LDFR) e di combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo
(art. 1 cpv. 1 lett. c LDFR).
Per
favorire la figura del coltivatore diretto, ovvero di colui che coltiva di
persona il suolo agricolo o, se si tratta di un'azienda agricola, la dirige
personalmente (cfr. art. 9 LDFR), la legge sottopone a vincoli di diritto
pubblico i trasferimenti di proprietà dei terreni agricoli. Chiunque intende
acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve infatti ottenere
un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art. 61 cpv. 1,
80 LDFR), autorizzazione che viene rilasciata solo se, cumulativamente, il
prezzo pattuito non è esorbitante e l'acquirente è un coltivatore diretto (cfr.
art. 63 LDFR). Questi principi non sono tuttavia assoluti. Il prezzo si avvera
infatti irrilevante se l'azienda o il fondo agricolo viene acquistato
nell'ambito di una procedura di aggiudicazione forzata (cfr. art. 63 cpv. 2
LDFR entrato in vigore il 1° gennaio 1999). D'altro canto, se non vi è
coltivazione diretta l'autorizzazione deve essere comunque concessa in via
eccezionale se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo ai sensi
dell'art. 64 cpv.1 LDFR.
- La LDFR si
applica di principio ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda
agricola, che si situano al di fuori della zona edificabile ai sensi della LPT
e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È
qualificato come "agricolo" il fondo che si presta alla gestione
agricola o orticola (cfr. art. 6 cpv. 1 LDFR, il quale riprende con ogni
evidenza il concetto racchiuso nell'art. 16 cpv. 1 lett. a LPT).
Il mapp.
__________ di __________, ampio 8421 mq, è collocato all'esterno della zona
edificabile del locale PR. Soggiace quindi alla LDFR ed alle sue restrizioni in
quanto idoneo all'utilizzazione agricola, come accertato dal Consiglio di Stato
con giudizio 5 dicembre 2001 passato in giudicato.
- Posta
questa premessa, ai fini del giudizio occorre sottolineare inoltre che a RF il
mapp. __________ di __________ è tuttora intestato a __________ e __________ in
ragione di 1/2 ciascuno e che __________ si è aggiudicato una prima quota di
comproprietà del fondo nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata,
mentre ha comperato la seconda mediante contratto di compravendita immobiliare
(cfr. risposta 30 maggio 2001 di __________ al Consiglio di Stato in re
DIP.2001.30). A norma di legge (art. 61 LDFR) gli necessita però
un'autorizzazione per poter acquisire entrambe le quote, permesso che gli può
essere rilasciato in via ordinaria solo se prova di essere un coltivatore
diretto e, per la quota oggetto di compravendita, se il prezzo non è
esorbitante. Per la quota ottenuta a seguito di aggiudicazione quest'ultimo
requisito non è infatti necessario in forza dell'eccezione prevista all'art. 63
cpv. 2 LDFR.
La SAgr,
al pari del Consiglio di Stato, ha tuttavia trascurato di operare la predetta
distinzione e non si è pronunciata sulla congruità del prezzo stipulato dalle
parti nel contesto del contratto di compravendita della quota B di comproprietà
sul fondo. Nella misura in cui la competente autorità cantonale ha omesso di accertare
che il prezzo pattuito in quel negozio non fosse esorbitante, la decisione 12
marzo 2002 con la quale la SAgr ha autorizzato il trapasso di proprietà
dell'intera particella e il giudizio 3 settembre 2002 con il quale il Governo
ha tutelato siffatta, carente risoluzione vanno annullati siccome lesivi del
diritto (art. 61 PAmm). Il ricorso va dunque accolto già per questo motivo.
- 5.1. Come
ha ricordato il Consiglio di Stato riproducendo alla lettera una recente
sentenza inedita di questo Tribunale (STA 5 aprile 2002 in re R.), l'art. 9
cpv. 1 LDFR, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 1999, definisce il
coltivatore diretto come colui che coltiva di persona il suolo agricolo o, se
si tratta di un'azienda agricola, la dirige personalmente (cfr. art. 9 LDFR).
La novella legislativa, si legge nel messaggio 26 giugno 1996 del Consiglio
federale (FF 1996 IV p. 312), è stata voluta per ovviare alle divergenze e
disparità di trattamento originate dall'applicazione del testo previgente ("è
coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e dirige
personalmente l'azienda agricola"), che in diversi cantoni aveva
indotto l'autorità competente a riconoscere lo statuto di coltivatore diretto
soltanto a chi già dirigeva personalmente un'azienda agricola. In realtà -
precisa il Consiglio federale - per ottenere la qualifica di coltivatore
diretto basta dimostrare di aver di aver già esercitato sino a quel momento
un'attività agricola o perlomeno di essersi preparato intensivamente a tale
scopo. Donde la modifica legislativa, volta a permettere anche a chi esercita
la professione d'agricoltore come occupazione del tempo libero d'acquistare un
pezzo di terra per allevare, ad esempio, pecore (FF 1996 IV p. 312). Come
spiega __________ nel suo recente manuale di diritto fondiario rurale (Pratique
et jurisprudence de droit foncier rural, N. 227), non bisogna però pensare che
la nuova norma abbia introdotto una nozione meno rigida di coltivatore diretto;
ancora oggi la qualità di coltivatore diretto va valutata e riconosciuta con i
criteri severi del passato per evitare elusioni della legge. In effetti, la
coltivazione diretta può essere ammessa soltanto quando la persona che intende
coltivare il fondo agricolo prova di avere una formazione agricola adeguata o
di aver già coltivato in modo corretto fondi agricoli comparabili. Più la
superficie del fondo da acquistare è grande e il suolo di buona qualità, più le
esigenze per ammettere la coltivazione diretta saranno elevate. In questo
contesto, si dovrà pure tener conto della distanza tra il luogo di domicilio
dell'acquirente e il fondo agricolo che intende comperare
(Müller/Schmid-Tschirren, Kommentar BGBB, ad art. 9 N. 49 dedicata alla revisione
del 26 giugno 1998).
5.2.
__________ è amministratore unico della __________, una ditta attiva a
__________ nel commercio e la posa di pavimenti e rivestimenti. In quel di
__________ è comproprietario dal 1989 del mapp. __________, un fondo edificato
di mq 3044 che accoglie un piccolo vigneto e una ventina di alberi da frutta
impiantati di recente. Nel 1998 è inoltre diventato proprietario unico del
mapp. __________, un terreno prativo di 3382 mq parzialmente utilizzato per la
pastorizia (3 pecore) sul quale esistono già alberi da frutta e vigna. Stando
alla documentazione prodotta, negli ultimi anni ha distillato regolarmente il
prodotto del vigneto (da un minino di 80 ad un massimo di 150 kg di vinacce,
con una resa di 4-15 l di grappa) ed ha frequentato a __________ un corso di
viticoltura (2000) e frutticoltura (2001) per amatori.
Diversi
elementi, nell'evenienza concreta, portano tuttavia ad escludere che egli possa
essere considerato un coltivatore diretto nell'ottica dell'acquisto della part.
__________ per fini che a ben guardare non sono mai stati specificati. Innanzi
tutto la sua preparazione agricola per rapporto all'impegno imposto dalla gestione
di una tenuta che con la compera del mapp. __________ raggiungerebbe una
superficie complessiva di circa 15'000 mq. Un conto è infatti occuparsi nel
tempo libero di tre pecore, di alcuni alberi da frutta e di un piccolo vigneto
al fine di produrre qualche bottiglia di grappa, un conto è portare avanti con
professionalità una non meglio precisata attività agricola su un insieme di
fondi di dimensioni doppie rispetto alla situazione odierna. Sotto questo
profilo, le lezioni destinate ad un pubblico casalingo seguite presso
l'istituto agrario cantonale di __________ (corso viticoltura per amatori,
corso frutteto familiare) potrebbero risultare insufficienti ai fini della
corretta coltivazione di un complesso fondiario di un ettaro e mezzo. In casu
mancano inoltre prove di sorta circa la sua intenzione di esercitare, oltre
alla frutticoltura e alla viticoltura di stampo domestico asseritamente
praticate sui mapp. __________ e __________, una qualsiasi attività agricola
sul mappale dedotto in autorizzazione, attualmente incolto e da anni impiegato
in parte quale deposito a beneficio dell'impresa di costruzione dei suoi
comproprietari e in parte quale fonte di foraggio per cavalli (vedi inc.
DP.2001.30). Il che lascia planare perlomeno qualche dubbio sulla sua reale
volontà di attribuire il terreno allo sfruttamento agricolo cui è destinato.
Se ne
deve dedurre, dissentendo dalla precedente istanza, che laddove riconosce al
resistente lo statuto di coltivatore diretto la controversa decisione della
SAgr non resiste alle critiche sollevate nel gravame. La giovane età
dell'interessato e la sua residenza nei pressi del terreno agricolo di cui
trattasi non consentono di pervenire a conclusione diversa.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento
della decisione governativa impugnata e della contrastata autorizzazione che essa
ha protetto.
La tassa
di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 9, 48, 58, 61, 63, 64, 66, 83, 88
LDFR; 13 LALDFR; 18 e 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono
annullate:
1.1. la
decisione 3 settembre 2002 (no. 4200) del Consiglio di Stato;
1.2. la
risoluzione 12 marzo 2002 con la quale la Sezione dell'agricoltura ha autorizzato
__________ ad acquistare il mapp. __________ RFD di __________.
-
La tassa di
giudizio di fr. 800.- è posta a carico del resistente __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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