AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2002.432
Data decisione, Autorità:
20.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.432
Lugano
20 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 8 ottobre 2002, no. 4770, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione
5 settembre 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato
la licenza di condurre a titolo cautelativo e preventivo a tempo indeterminato;
vista la risposta 12 novembre
2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 7
ottobre 1992 __________, classe 1964, ha ottenuto la licenza di condurre
veicoli della categoria B. Prima e dopo tale data, egli è stato oggetto dei
seguenti provvedimenti amministrativi:
01.09.1979: divieto di condurre per 2
mesi per furto d'uso;
12.08.1982: rifiuto della licenza di
allievo conducente a causa d'alcolismo;
10.08.1990: decisione di ammissione alla
guida;
26.06.1996: revoca indeterminata per
circolazione sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
08.01.1997: riammissione alla guida;
23.10.1997: revoca preventiva e
cautelativa a tempo indeterminato; malgrado la presenza di indizi di una
dipendenza dal consumo di stupefacenti il ricorrente ha omesso di sottoporsi ad
un breve periodo di controllo medico;
16.02.1998: riammissione al beneficio
della licenza di condurre;
16.02.1998: revoca di 2 mesi per aver
circolato con un motoveicolo malgrado la vigente revoca;
18.02.1999: revoca indeterminata per
infrazione alla LF sugli stupefacenti e per aver scorto tardivamente alcuni
veicoli fermi a causa di un incidente ed averli tamponati;
15.06.2000: riammissione alla guida
(certificato medico e rapporto di polizia);
b) Il 26
maggio 2002, alle ore 02.00, durante un controllo di polizia __________ è stato
fermato per sospetta ebrietà al volante. Nel corso della perquisizione avvenuta
presso gli uffici della polizia, il ricorrente è stato visto ingerire una
bustina minigrip. Tale fatto è stato da lui negato. Mentre egli si è opposto al
prelievo delle urine, ha acconsentito a sottoporsi ad un prelievo di sangue, il
quale ha rilevato un tasso di concentrazione alcolica del 1,01-1,33 ‰ e la
presenza di MDMA (ecstasy), cocaina e metadone. Preso conoscenza di tali
risultanze, egli ha ammesso di aver fatto uso di cocaina la sera del 24 maggio
2002 dopo un periodo di totale astinenza da sostanze stupefacenti a contare dal
maggio 2001. La licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata.
B. Emergendo
importanti indizi di dedizione al consumo di sostanze psicoattive (alcol e
sostanze stupefacenti), con decisione 5 settembre 2002 la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a
tempo indeterminato. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi a perizia
presso Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e ad una valutazione
medico-internistica. Gli è pure stato ordinato di sottoporsi ad un periodo di
controllo medico attestante la sua capacità d'astinenza dal consumo di
qualsiasi sostanza stupefacente sulla base di settimanali controlli dell'urina
per 24 settimane consecutive e di presentare al termine del periodo di
controllo un certificato medico. Ad un eventuale ricorso è stato negato
l'effetto sospensivo.
C. L'8 ottobre
2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame inoltrato
dall'insorgente contro la summenzionata decisione, annullando l'obbligo di
sottoporsi ad una perizia volta ad accertare una sua eventuale dedizione al
bere. Considerata la modesta concentrazione alcolica rilevata, di poco superiore
al minimo legale, e che la precedente revoca per problemi alcolcorrelati risale
a molti anni addietro, l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto dati i presupposti
per esigere un tale esame. Per il resto, la misura amministrativa adottata è
stata considerata legittima e giustificata.
D. Contro la
decisione di reiezione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento. Sostiene che non sarebbero dati
gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo
preventivo, ritenuto che non vi è alcuna prova di una sua dipendenza dal consumo
di sostanze stupefacenti, rispettivamente di una sua inidoneità alla guida. I
fatti del 24 maggio 2002 rappresenterebbero un evento isolato. Pone in evidenza
che la decisione della Sezione della circolazione è stata presa soltanto dopo
un suo sollecito e dunque ad oltre tre mesi dal ritiro della licenza. I
risultati degli esami del sangue concernenti la presenza di sostanze stupefacenti
non potrebbero essere utilizzati in questa sede, in quanto egli aveva
acconsentito solo all'accertamento del tasso alcolico. Lamenta che le autorità
non hanno atteso le conclusioni del procedimento penale prima di pronunciarsi.
Sostiene infine di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle
argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni
amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende
dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in
ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una
revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita
alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento
all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61
cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle
istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere
perciò esaminate sotto questi profili.
- 2.1. La
licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il
richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono
diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le
licenze ed i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni
legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più
adempiute (art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a
proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il
conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o
caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania o altre
incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata
subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati
appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a
titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile
ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i
motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con
riferimenti).
Un provvedimento di questo genere si
giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la
sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti
i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le
autorità devono poter intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza
del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R.
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol.,
n. 1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
- Nel caso
in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e
preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze.
3.1. Come si è già accennato, il ricorrente
è stato oggetto di svariate misure amministrative in ambito di circolazione
stradale. In particolare, per ben otto anni egli non è stato ammesso agli esami
per il conseguimento della licenza di condurre della categoria B, in quanto non
era stato ritenuto idoneo a causa di una sua dedizione al bere. Appena quattro
anni dopo aver superato gli esami per l'ottenimento del permesso di condurre
egli è stato oggetto di una revoca di sicurezza per aver circolato sotto l'influsso
di sostanze stupefacenti. In seguito, l'alternarsi di periodi di revoca e di
riammissione alla guida è stato alquanto intenso. Dall'ottobre 1997 al febbraio
1999 egli è stato oggetto di ben tre revoche, due delle quali legate al consumo
di stupefacenti. Considerati i suoi precedenti e le tracce di cocaina ed
ecstasy rinvenute nel sangue analizzato, il sospetto di una sua dipendenza dal
consumo di sostanze stupefacenti appare certamente giustificato. Se ciò
costituisce un evento isolato oppure se è data una dipendenza dal loro consumo,
verrà accertato con le ulteriori analisi ordinate dalle autorità amministrative.
3.2. A
torto l'insorgente ritiene che le risultanze degli esami del sangue in merito
alla presenza di sostanze stupefacenti non possano essere utilizzate nel
presente procedimento, in quanto ottenute senza il suo consenso. Egli ha dato
il suo accordo al prelievo di sangue (cfr. verbale d'interrogatorio 26 maggio
2002, pag. 2), senza nulla eccepire al proposito e senza limitare il campo
d'indagine all'accertamento del tasso alcolico. Considerato inoltre che nel
corso dell'interrogatorio gli agenti si sono soffermati sia sulla sua
ipotizzata dedizione al bere, sia al consumo di stupefacenti, egli poteva ben
immaginare che il prelievo di sangue sarebbe stato utilizzato anche per
rintracciare la presenza di queste sostanze.
3.3. Pure le ulteriori censure sollevate dal
ricorrente vanno disattese. L'autorità amministrativa ha il dovere, salvo rare
eccezioni, di attendere le risultanze del procedimento penale soltanto qualora
sia in discussione l'adozione di una misura di ammonimento e non già di
sicurezza. In quest'ultimo caso, vertendo la questione sull'idoneità
dell'interessato alla guida, essa può procedere senza attendere la conclusione
del procedimento penale, le cui risultanze, in concreto, appaiono ininfluenti
(cfr. DTF citata dall'insorgente nel proprio ricorso 20 settembre 2002 al
Consiglio di Stato, pag. 5)
Nella fattispecie mal si comprende per quale
motivo siano trascorsi ben tre mesi tra il ritiro della licenza e l'adozione
della decisione 5 settembre 2002. Tuttavia tale circostanza non è atta ad
inficiare la validità del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente.
L'interesse alla salvaguardia della sicurezza degli utenti della strada e
dell'insorgente stesso è infatti preminente.
3.4. Alla
luce delle suddette considerazioni si può quindi affermare che esiste il fondato
sospetto che __________ non sia idoneo alla guida a causa del consumo di
sostanze stupefacenti. Le argomentazioni contenute nel gravame all'esame non
consentono di mutare conclusione.
È dunque a giusta ragione che la Sezione
della circolazione ha disposto il ritiro della licenza di condurre a titolo
preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero esperite le necessarie indagini
volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza dal consumo di sostanze
stupefacenti.
-
Il
ricorrente non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi
professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una
revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in
considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire
essenzialmente circa l'idoneità di una persona alla guida di veicoli (art. 33 OAC;
M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, p.
195).
-
Il ricorso
va pertanto respinto e la decisione impugnata annullata. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e16 cpv. 1 LCStr; 30
cpv. 1, 33 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 10 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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