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Numero d'incarto:
53.1998.3
Data decisione, Autorità:
16.10.1998, TRAM
Incarto n.
53.98.00003
Lugano
16 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso (sub. petizione) 26 giugno 1998
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 15 giugno 1998 con cui la Sezione delle risorse umane (SRU) ha
stabilito che l'incarico di bibliotecario conferito all'insorgente sarebbe
giunto a scadenza il 30 giugno 1998;
vista la risposta 9 settembre 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con risoluzione 18
ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha assunto __________ quale assistente
bibliotecario incaricato a tempo pieno presso la __________ di __________ per
il periodo 1º gennaio - 30 novembre 1989;
che con risoluzione 29 novembre 1989 il Consiglio di Stato ha
trasformato l'incarico a tempo determinato in un incarico a tempo
indeterminato;
che alcuni anni orsono sono emerse situazioni conflittuali
tra il ricorrente ed i suoi colleghi;
che a partire dal 17 febbraio 1997 __________ è rimasto assente
dal lavoro per malattia riconducibile a tali situazioni;
che con risoluzione 2 dicembre 1997, adottata in ossequio
all'art. 85 LOrd, il Consiglio di Stato ha nuovamente convertito l'incarico a
tempo indeterminato in uno a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 1998,
rinnovabile previo avviso del funzionario dirigente;
che l'8 febbraio 1998 __________ ha ripreso il lavoro presso
la __________ di __________, alla quale era stato provvisoriamente attribuito
per rispondere alla richiesta di trasferimento avanzata dal direttore della
__________;
che anche in questa sede si sono tuttavia verificate
situazioni di incompatibilità ambientale;
che preso atto dei preavvisi negativi espressi dai direttori
della __________ e dalla __________ in ordine alla prosecuzione del rapporto
d'impiego, il 15 giugno 1998 la SRU ha comunicato a __________ che l'incarico
non sarebbe stato rinnovato alla scadenza prestabilita;
che contro questa comunicazione __________ è insorto davanti
al Consiglio di Stato, postulando il conferimento della nomina;
che con giudizio 7 luglio 1998 il Consiglio di Stato ha
dichiarato il gravame irricevibile per insussistenza di decisione impugnabile;
che il Governo ha tuttavia trasmesso gli atti al Tribunale
cantonale amministrativo affinché verificasse se il ricorso non fosse ricevibile
come petizione;
che delle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato a
questo Tribunale per il tramite della SRU si dirà semmai nei seguenti
considerandi;
Considerato, in
diritto
che giusta l'art. 68 LOrd
le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto
d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del
Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che con questa norma il legislatore cantonale ha inteso
limitare la competenza giurisdizionale originaria di questo tribunale alle
contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego;
che in quanto volta ad ottenere la trasformazione
dell'incarico in nomina, rispettivamente la protrazione del rapporto d'impiego
giunto a scadenza, la contestazione deferita dal Consiglio di Stato al
Tribunale cantonale amministrativo non ha per oggetto pretese di natura
pecuniaria;
che già per questo motivo la petizione va quindi respinta in
ordine siccome irricevibile;
che le richieste dell'attore/ricorrente sarebbero comunque da
respingere anche nel merito, perché il dipendente incaricato non ha alcun
diritto soggettivo al conseguimento della nomina (cfr. STA 19.10.94 in re T.);
che infondata è la pretesa del ricorrente di equiparare lo
statuto del dipendente incaricato a tempo indeterminato a quello del dipendente
nominato; la differenza sussiste ed è di natura sostanziale, segnatamente dal
profilo delle garanzie di stabilità del rapporto d'impiego (cfr. STA 27.11.94
in re N.-G.);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso, trattato come
petizione, è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente/attore.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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