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Numero d'incarto:
53.1999.1
Data decisione, Autorità:
21.06.1999, TRAM
Incarto n.
-53.99.00001
Lugano
21 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sulla petizione 15 marzo 1999 del
Comune
di __________
contro
patr.
da: avv. __________
chiedente:
La petizione è accolta e l'agente
__________ della polizia di __________ è condannato a versare al comune di
__________ la somma di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998.
Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 30 marzo 1999 del
convenuto, chiedente:
I. In
via principale
La petizione è respinta.
Protestate spese e ripetibili.
II. In
via subordinata
La petizione è parzialmente
accolta e __________ è condannato a versare al comune di __________ l'importo
di fr. _________ oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998.
Protestate spese e ripetibili.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attraversamento, da est a
ovest o viceversa, del parcheggio posto a sud dello stadio di __________ è
impedito da una serie di protezioni metalliche. Unica eccezione è rappresentata
da una barriera elettrica, che i bus della linea S+P, provenienti da via
__________ ed intenzionati ad immettersi su via __________, possono azionare
mediante un telecomando a distanza. Su entrambi i lati della barriera è posto
il segnale "Divieto generale di circolazione" (no. 2.01).
B. Il 16 marzo 1998 l'agente
della polizia comunale di __________ __________, per ragioni di servizio, si
trovava alla guida del motoveicolo BMW R 80 RT e circolava all'interno del
summenzionato posteggio lato via __________.
Approfittando del fatto che la barriera era alzata, essendo
appena transitato un bus, il convenuto si è diretto verso via __________ ad una
velocità dichiarata di 15-20 km/h, al fine di procedere ai controlli che stava
effettuando anche in quest'area del posteggio. Nel mentre che egli transitava
davanti alla prima fila di posteggi demarcati dopo la barriera, andava a
collidere contro la vettura VW Golf condotta da __________, che, dopo essere
scesa dal bus, si era posta alla guida del proprio mezzo intenzionata a
raggiungere via __________. __________ è stato sbalzato a terra e la
motocicletta e la radio di servizio, di cui era dotata, hanno subìto danni per
complessivi fr. 3'777.30.
B. A seguito di tali eventi e
dopo aver esperito un'inchiesta amministrativa, con lettera 15 ottobre 1998 il
municipio del comune di __________ ha chiesto ad __________ il risarcimento dei
danni cagionati, ritenuto che il suo agire configurava un caso di colpa grave.
Il 3 novembre 1998 il convenuto ha respinto ogni addebito.
Le successive trattative intavolate dalle parti nell'intento
di comporre bonalmente la controversia hanno avuto esito negativo.
C. Con petizione 15 marzo 1999
il municipio di __________ ha chiesto a questo tribunale di condannare
__________ al pagamento di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre
1998 per i danni cagionati. In sostanza l'attore ha addotto che al convenuto è
da addebitare una colpa grave e che pertanto egli era tenuto a risarcire il
danno cagionato giusta l'art. 13 LResp.
D. Con risposta 30 marzo 1999
__________ ha asserito che il suo comportamento non poteva essere tacciato né
di colpa grave né di semplice negligenza. Egli non avrebbe circolato in contromano
come ingiustamente asserito dall'istante ed inoltre la velocità da lui tenuta
era adeguata alle circostanze. Il suo agire sarebbe dunque stato corretto. Non
poteva d'altronde essere preteso che egli girasse attorno al complesso dello
stadio di __________ per raggiungere l'altro lato del posteggio o che egli
scendesse dalla motocicletta per attraversare la barriera. Anche in quest'ultima
evenienza la collisione non sarebbe stata evitata. Ha poi rimproverato alla coprotagonista
__________ di non aver prestato la dovuta attenzione al campo stradale.
A suo dire la barriera non ha per scopo di limitare o complicare
l'attività degli agenti di polizia, bensì quella di evitare che il posteggio di
__________ diventi un'area di transito.
__________ ha infine messo in evidenza di non aver mai dato
adito a lagnanze da parte del suo datore di lavoro e censurato l'ammontare del
risarcimento richiestogli, che ritiene esagerato in considerazione delle sue
condizioni finanziarie.
E. Su richiesta di questo
tribunale il municipio di __________ ha precisato che in precedenza il
comportamento dell'agente __________ non aveva mai dato adito a lagnanze e che
a conclusione dell'inchiesta amministrativa gli è stato inflitto un ammonimento.
Questo tribunale si è poi rivolto al convenuto chiedendogli
se egli era coniugato e se doveva provvedere al mantenimento di terze persone.
Egli si è limitato a produrre copia dei giustificativi mensili, non richiesti,
e ad asserire che a tali importi andava poi aggiunto il minimo vitale per
persone singole, rispondendo così indirettamente al quesito postogli.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dagli art. 22 cpv. 2 LResp e 71 lett. d PAmm.
La legittimazione attiva del comune di __________ è pacifica (cfr. STA 13
aprile 1993 in re M.). L'azione, tempestiva (art. 27 LResp), è ricevibile in ordine
e può essere giudicata sulla base degli atti integrati dai complementi
istruttori esperiti da questo Tribunale (art. 18 PAmm).
-
Giusta l'art. 13 LResp
l'agente pubblico risponde verso l'ente pubblico del danno che gli ha cagionato
mancando con intenzione o per colpa grave ai propri doveri di servizio. In
sostanza la responsabilità dell'agente pubblico è data, se sono adempiuti i
seguenti presupposti: danno, violazione intenzionale o per negligenza grave di
un dovere di servizio e nesso di causalità adeguato tra il danno e l'azione
(cfr. art. 8 LFResp e DTF 102 Ib 107/108).
In concreto si tratta di stabilire se __________ ha cagionato
il danno patito dal comune di __________ mancando per colpa grave ai propri
doveri di servizio.
2.1. Riconducibile a negligenza, secondo l'art. 18 cpv. 3 CP,
è la violazione dei doveri di servizio commessa da un dipendente che per
un'imprevidenza colpevole - ossia dovuta ad omissione delle precauzioni alle
quali era tenuto in base alle circostanze ed alle sue condizioni personali -
non ha scorto le conseguenze del suo comportamento (negligenza inconsapevole)
o, pur avendole scorte, non ne ha tenuto conto (negligenza consapevole).
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in tema
di responsabilità degli agenti pubblici, vi è negligenza grave allorquando il
funzionario viola una regola elementare di prudenza che, nelle medesime
circostanze, si sarebbe imposta a qualsiasi persona ragionevole. Per
determinare se vi è stata violazione di una regola elementare di prudenza
occorre tenere conto delle attitudini richieste da un funzionario medio, avuto
riguardo alle circostanze del singolo caso (DTF 106 V 207, 105 V 123, 104 Ib 3,
102 Ib 108, 86 I 180).
La negligenza può essere considerata grave anche se l'ente
pubblico rinuncia ad adottare sanzioni disciplinari; basta che
l'amministrazione abbia fondati motivi di dubitare che il dipendente meriti
ancora la fiducia che gli è stata accordata in funzione del posto e dei compiti
affidatigli (DTF 104 Ib 3 consid. 3a, 102 Ib 108 consid 4). Quest'ultimo
concetto è stato ribadito chiaramente anche nel rapporto 9 settembre 1988 della
Commissione della legislazione sul messaggio 14 ottobre 1986 concernente la
Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici
(cfr. RVGC, sessione ordinaria primaverile 1988, vol. 4, pag. 1702).
2.2. Nella fattispecie il municipio di __________ ritiene che
l'agente, oltrepassando la barriera summenzionata, per di più in contromano,
abbia mancato in maniera grave ai propri doveri di servizio. A mente
dell'attore per procedere ai controlli che stava effettuando sul lato verso via
__________ del posteggio, __________ avrebbe dovuto riguadagnare via __________
e girare attorno allo stadio oppure posteggiare la motocicletta e procedere a
piedi o attraversare la barriera spingendo il proprio mezzo. La tesi merita di
essere condivisa.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente la
segnaletica apposta in loco ha valore generale e dev'essere rispettata da qualunque
utente della strada (cfr. art. 27 cpv. 1 LCStr), pertanto anche dalla polizia.
D'altronde il segnale "Divieto generale di circolazione" apposto
sulla barriera e non accompagnato da alcuna tavola complementare, non presenta
eccezioni in favore di quest'ultima. Ciò appare ancor più evidente se si pon
mente allo scopo per cui tale segnaletica è stata apposta, ossia impedire che
il posteggio diventi un'area di transito per passare da via __________ a via
__________ e viceversa. Infatti un transito di questo genere metterebbe in pericolo
sia gli utenti stessi del posteggio, sia i giovani che dagli spogliatoi dello
stadio si recano ai campi di calcio adiacenti il posteggio.
Neppure può essere sostenuto che nel caso concreto l'agente
era autorizzato ad infrangere le prescrizioni sulla circolazione stradale: i
compiti che egli stata assolvendo, semplici controlli di verifica
sull'eventuale presenza di automobili rubate, non rappresentano un caso
d'urgenza tale da giustificare l'inosservanza della segnaletica. Per assolvere
i compiti di polizia assegnatigli, il convenuto avrebbe dunque dovuto
posteggiare il proprio mezzo e recarsi a piedi nel lato est del posteggio
oppure reimmettersi nel traffico di via __________ e girare attorno al
complesso sportivo.
Il suo comportamento è ancor più censurabile se si considera
che i bus della linea __________, i soli ad usufruire della barriera, circolano
all'interno del posteggio unicamente da via __________ in direzione di via
__________. Mai in senso inverso. Pertanto la coprotagonista __________, che
usciva dalla prima fila di posteggi demarcati dopo la barriera, non doveva
attendersi che sopraggiungesse un veicolo proveniente dalla sua destra.
In simili evenienze l'aver attraversato la barriera in
questione configura un caso di grave negligenza.
Considerato che gli ulteriori requisiti del danno e del nesso
causale sono adempiuti, è accertato che il comune di __________ può pretendere
un risarcimento dal convenuto.
- Resta ora da esaminare
l'ammontare della pretesa fatta valere in causa. __________ contesta
l'indennizzo preteso dal comune di __________ di fr. 3'777.30 oltre interessi,
ritenuto che egli percepisce un salario netto mensile di fr. 3'492.60.
3.1. Giusta l'art. 16 LResp l'ente pubblico decide
inappellabilmente se ed eventualmente in quale misura far valere la propria
pretesa, tenuto conto del grado di colpa dell'agente pubblico e della sua
situazione personale ed economica. La norma riprende sostanzialmente i criteri
di commisurazione dell'indennizzo sviluppati nel diritto civile (cfr. art. 43 e
44 CO).
Posto che l'entità del danno non è di assoluto rilievo, il
risarcimento va fissato tenendo conto delle modalità in cui sono stati violati
i doveri di servizio e si è avverato il danno, della colpa imputabile al
responsabile, nonché delle condizioni personali, sociali ed economiche nelle
quali versa l'agente pubblico (RDAT II 1995, no. 15, pag. 39).
3.2. Le circostanze e la gravità della colpa sono già state
esaminate nel considerando precedente. Occorre ora valutare la situazione
personale del convenuto.
__________ è alle dipendenze del comune di __________ dal 2
novembre 1994 e durante tale periodo non ha mai dato adito a lagnanze. È celibe
e non ha persona a carico. Egli percepisce un salario netto di
fr. 3'492.60 con il quale deve far fronte agli usuali oneri mensili. Le
elevate spese di trasferta per raggiungere il luogo di lavoro, il premio per
l'assicurazione ospedaliera in camera privata, il premio per l'assicurazione
terzo pilastro ed i premi per l'assicurazione RC per le due autovetture che
possiede non possono essere tenuti in considerazione, trattandosi di spese che esulano
dal normale fabbisogno.
Ponderate tutte le circostanze oggettive e soggettive della
fattispecie, la pretesa vantata dall'attore appare confacentemente
proporzionata alla colpa a lui imputabile. Eventuali difficoltà nel pagamento
potranno essere superate mediante pagamenti rateali.
- Il convenuto va pertanto
condannato al pagamento di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15
ottobre 1998. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
La richiesta dell'attore volta all'ottenimento di un importo
a titolo di ripetibili non può essere accolta, ritenuto che il comune di
__________ non si è avvalso del patrocinio di un avvocato.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 18 CP; 8 LFResp; 13, 16, 22, 27 LResp; 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- La petizione è accolta.
§. __________ è condannato a versare al comune di __________ la
somma di fr. 3'777.30 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1998.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è posta a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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