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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.239
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
Incarto n.
60.2007.239
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.5/19.6.2007
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa
l’esito di un procedimento penale nonché le relative decisioni;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera con scritto 19.6.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 27.6/2.7.2007 di
PI 2, con le quali comunica il proprio accordo alla trasmissione degli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
carico di PI 2 sono state emanate diverse decisioni di carattere penale: una sentenza
della Pretura del Distretto di __________ del __________), un decreto d’accusa
del __________ (DAP __________), un decreto d’accusa del __________) ed un decreto
d’accusa del __________).
-
In relazione
a controlli di sicurezza relativi a persone per fini militari, l’Ufficio
istante ha chiesto di conoscere gli esiti dei procedimenti aperti a carico di PI
-
Il Ministero pubblico ha dato preavviso favorevole all’accoglimento della
richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
. 4. Nel
presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte
dell’Ufficio istante in relazione all’art. 20 della Legge federale sulle misure
per la salvaguardia della sicurezza interna e all’art. 17 cpv. 2 dell’Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone. A ciò si aggiunge il
preavviso favorevole espresso dalle parti interpellate.
-
L’istanza
è accolta. Le quattro decisioni elencate al punto 1. della presente istanza
sono inviate in allegato alla copia della presente decisione indirizzata
all’Ufficio istante.
-
Considerata
la natura dell’Ufficio istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e le norme citate
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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