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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.266
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte al procedimento quale istante
Incarto n.
60.2007.266
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.6/11.7.2007
presentata da
IS 1
IS 2
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale aperto contro ignoti a seguito di loro querela;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmesso a questa Camera per
evasione in data 9/11.7.2007, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito della querela __________ contro ignoti per violazione di domicilio, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
conclusosi con decreto di non luogo a procedere __________ (NLP __________),
non essendo dati, secondo il procuratore pubblico, gli estremi del reato e trattandosi
inoltre di chiara fattispecie civile.
-
Con la
presente istanza, il patrocinatore dei coniugi querelanti chiede di poter avere
accesso agli atti dell’incarto penale sopraccitato (inc. MP __________). Il
procuratore pubblico PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali querelanti) al
procedimento nel frattempo chiuso, essi devono ricorrere alla procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, dopo la
conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione
di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente, occorre
considerare che la decisione di non luogo a procedere non è stata preceduta da
un deposito atti, di modo che è dato un interesse giuridico legittimo.
-
L’istanza
è accolta. Una fotocopia del rapporto di inchiesta __________ (unico atto
rilevante dell’inchiesta) viene allegata alla copia della presente decisione
destinata agli istanti.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1eIS 2, __________.
-
Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
- Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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