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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.293
Data decisione, Autorità:
13.08.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.293
Lugano
13 agosto
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.7/2.8.
2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera con scritto 30.7/2.8.2007, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. ), conclusosi poi con decreto di non luogo a procedere 1.2.2007
(), in relazione a molestie a danno di alcuni apprendisti presso la
ditta __________.
-
Con la
presente istanza, la __________ richiama in sede civile (inc. OA.__________)
l’incarto penale in relazione ad un’azione conseguente a pretese di diritto del
lavoro tra PI 2 e la __________ __________.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la domanda se:
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve
essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello
richiamante.
-
Nel
presente caso sono pacificamente date le condizioni surriferite, ritenuto come
l’attrice metta in rapporto la segnalazione all’origine del procedimento penale
con il licenziamento contestato in sede civile. Di principio è quindi dato un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
-
L’istanza
è dunque accolta. L’incarto NLP __________ è inviato in allegato alla copia
della presente decisione indirizzata alla __________ istante.
-
La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti
in base alle norme del Codice di procedura civile (CPC).
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________.
-
Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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