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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.373
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2007.373
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.9./2.10.2007
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo, in sede
civile, dell’incarto penale a carico di PI 2 (inc. __________ ed inc. __________);
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Tribunale penale cantonale (TPC), che l’ha trasmessa per
competenza a questa Camera;
richiamate le osservazioni 4.10.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani con le quali comunica il proprio nulla osta
all’accoglimento della richiesta, con delle limitazioni;
richiamate le osservazioni 11/12.10.2007
del patrocinatore di PI 1 con le quali comunica il proprio nulla osta, con
delle limitazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per reati
di tipo patrimoniale (inc. MP __________), conclusosi con un giudizio di merito
(inc. TPC __________ ed inc. TPC __________).
-
Con la
presente istanza la IS 1, in relazione ad un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________),
chiede il richiamo in sede civile degli incarti del TPC (inc. __________ ed
inc. __________). Il procuratore pubblico ha dato di principio il proprio nulla
osta, evidenziando però la necessità di tutelare i terzi coinvolti nel procedimento
penale (quali vittime di malversazioni) ma non nella causa civile. Da parte
sua, PI 2 ha dato il proprio consenso all’accoglimento della richiesta,
limitatamente ai fatti non estranei alla causa civile.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
A ciò si
aggiunge la necessità di una connessione tra i fatti del procedimento e le
vertenze civili.
-
Nel
presente caso, le condizioni surriferite sono ossequiate ed è data una connessione
tra la vertenza civile ed almeno una parte degli atti richiamati. È quindi dato
di principio un interesse giuridico legittimo. L’accesso agli atti deve essere
però limitato unicamente a quanto strettamente necessario per l’incarto civile,
e ciò a tutela di quei terzi coinvolti nel procedimento penale (quali vittime
di malversazioni) ma non parti alle procedure civili. Si tratta quindi di
predisporre un accesso agli atti proporzionato, che contemperi l’interesse
delle parti ai procedimenti civili e quello dei terzi.
-
L’istanza
è parzialmente accolta. L’incarto sarà messo a disposizione del pretore, che
permetterà ai patrocinatori delle parti di esaminarlo e di indicare quali atti
del procedimento penale intendono acquisire nell’incarto civile: sulla
pertinenza di tali atti, e conseguentemente sull’acquisizione o meno, si
determinerà il pretore stesso, ponendo attenzione agli interessi dei terzi
vittime nell’incarto penale e non coinvolti nelle cause civili.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della __________ istante, che
a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, che le addosserà alle parti.
-
Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
- Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
1 patr. da: PR 1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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