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Numero d'incarto:
80.1995.102
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00102
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 26 maggio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 /IC/IFD 83/95)
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione di Locarno ha esposto a __________ e
__________ __________ un valore locativo della propria casa, situata a Verscio,
di fr. 5’100.--, dal quale ha dedotte forfetariamente le spese di manutenzione
in ragione del 25%, vale a dire di fr. 1’275.-- (cfr. notifica della tassazione
del 13 marzo 1995).
Con tempestivo reclamo del
12/17 marzo 1995 i contribuenti hanno chiesto la deduzione analitica delle
spese di gestione e di manutenzione della loro casa, sopportate negli anni di
computo 1991-92, ivi comprese quelle rivolte al risparmio energetico. Con
decisione su reclamo dell’ 8 maggio 1995 l’UT ha invece confermato la deduzione
forfetaria concessa in sede di notifica della tassazione, argomentando che lavori
di riattazione effettuati immediatamente dopo l’acquisto dell' immobile non possono
essere dedotti dal reddito lordo secondo la giurisprudenza del Tribunale federale.
L'acquisto risale infatti al 15 dicembre 1989.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ e __________ __________ chiedono nuovamente la
deduzione analitica delle spese di gestione e di manutenzione, ivi comprese
quelle per il risparmio energetico.
-
3.1.
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1
LT). Analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo
delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo
(art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD). Sono considerate spese di manutenzione
quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne
conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262
del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22
cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio
1983 in re A. D.R., in RTT 1983 p. 106). Non sono invece
deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un
immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art.
32 lett. e LT). Queste spese sono infatti considerate degli investimenti
(cfr. ASA 41 p. 179 ss.; RTT 1973 p. 79 ss.; CDT
n. 282/91 del 31 ottobre 1991 in re CE M.; CDT n. 262 del 28
agosto 1986 in re R.T.).
3.2.
Particolare importanza
riveste la deduzione delle spese di riattazione di un immobile appena
acquistato. Se in un primo tempo la giurisprudenza del Tribunale federale
considerava spese di manutenzione ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale,
con la sentenza pubblicata in DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. ASA 42 p.
536 ss.) la massima istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la
propria prassi, privilegiando l'interpretazione economico-soggettiva,
poiché solo in questo modo si tien correttamente conto della capacità
contributiva del soggetto fiscale. Secondo il Tribunale federale l'immobile al
momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in
particolare dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal
reddito lordo unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare
questo valore. Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che
va al di là di quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono
invece da considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il
miglioramento di beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di
regola, che lavori di riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non
possono essere dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi
sopportati per eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto. Questa
soluzione si impone, secondo il TF, anche per ragioni di parità di trattamento,
con riferimento alla capacità contributiva, tra i contribuenti che acquistano
un immobile in cattivo stato di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo
l'esecuzione dei lavori di restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF
103 Ib 197 ss., ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss.,
cons. 3 a; ASA 50 p. 70 ss.; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche
Behandlung von Liegenschaftskosten, Basilea, 1986, p. 91 ss.; AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 382 s.; Circolare ACC
n. 33/2 dell' 8 settembre 1992, cifra 3.1).
3.3.
In altre parole, nel caso
di riattazione di immobili fatiscenti, il Tribunale federale ha rinunciato a
esaminare la natura di ogni singola spesa; ha adottato cioè una visione economico-soggettiva
(subjektiv-wirtschaftliche Betrachtungsweise), che privilegia il punto
di vista di chi effettua simili opere e beneficia del reddito dell’immobile,
piuttosto che il nesso della spesa con l’immobile, per accertare se si tratti
di un costo volto singolarmente a mantenerne il valore o a incrementarlo, vale
a dire se di manutenzione o di miglioria (Zwahlen, op. cit., p.
93; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, loc. cit.).
3.4.
Un esame particolare
meritano in questo contesto le opere volte al risparmio energetico.
Indubitabilmente, tali opere costituiscono delle vere e proprie opere di miglioria.
Tuttavia il Legislatore, per ragioni di politica extra-fiscale intesa a
favorire misure di risparmio energetico da parte dei proprietari di immobili,
ha voluto consentirne la deduzione, derogando al principio generale che non
ammette la deduzione delle spese che aumentano il valore dell’immobile (cfr. Circolare
ACC n. 33/2 dell’ 8 settembre 1992, cifra 3; Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, p. 181; CDT n. 112 del 19 aprile 1985 in re H.
K.; Zwahlen, op. cit., p. 112 s.; AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, p. 384).
Tale deroga, che introduce
nella sistematica della legge una sorta di masso erratico, pone delicati
problemi non sempre di immediata soluzione. Quando ad esempio il proprietario
di un immobile esegue investimenti volti al risparmio energetico poco dopo aver
acquistato l’immobile, occorre decidere se simili opere vadano globalmente
comprese nei costi di riattazione e quindi non siano deducibili in virtù di quanto
esposto al consid. 3.3, oppure invece se non debbano comunque essere considerate
deducibili malgrado denotino uno stretto nesso temporale con altre opere di
restauro o di ripristino dell’immobile.
3.5.
Orbene, a mente di questa
Camera, la risposta deve essere data tenendo conto della ratio specifica
cui simili investimenti ubbidiscono e non del principio generale, vale a dire
della sistematica della legge, che nega la deduzione delle spese che incrementano
il valore dell’immobile. Diversamente si finirebbe per negare la deducibilità
degli investimenti di risparmio energetico, di cui il Legislatore ha voluto
ammettere la deduzione per ragioni di politica energetica, indipendentemente
dalla loro natura intrinseca di costi di investimento.
L'esecutivo argoviese ha
perfettamente colto la frizione creatasi nella sistematica della legge
consentendo la deduzione delle misure di risparmio energetico, tant’ è che ne
ha espressamente previsto la deduzione indipendentemente dal loro carattere di
costi d’investimento (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
p. 383; inoltre p. 306 con riferimento al § 19 cpv. 3 StGV-AG).
In questo stesso senso ha
deciso anche il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, che in una
sentenza del 4 settembre 1992 ha stabilito che "contrairement aux frais
d' entretien d' un immeuble, les frais engagés même immédiatement après l' acquisition
d' un immeuble par le contribuable pour des travaux permettant d' économiser l'
énergie sont déductibles du revenu" (RF 50 / 1995 p.
149). Anche secondo i giudici neocastellani, la distinzione tra costi di
manutenzione e costi di investimento (miglioria) "n'a aucune raison d'être
s'agissant d'une question qui ne porte pas sur la manière d'imposer en fonction
de la capacité contributive, mais concerne uniquement la manière dont on veut promouvoir,
sur le plan fiscal, les investissements visant à économiser de l'énergie"
(RF 1995 p. 151).
3.6.
Devono quindi essere
concesse, conformemente alla Circolare n. /, le seguenti
deduzioni per risparmio d'energia. Va ammessa integralmente la spesa per la
posa di vetri isolanti (fr. 589.--). Va inoltre parzialmente ammessa la spesa
per l'installazione di una stufa ad alto rendimento energetico (fr. 25'318.--)
e, meglio per la parte eccedente la sostituzione del precedente impianto che
non sarebbe deducibile in ragione della stretta connessione temporale con
l'acquisto dell'immobile. Essa viene fissata equamente in due terzi. Lo stesso
dicasi per la razionalizzazione dell'impianto elettrico in funzione del risparmio
energetico (fr. 2'003.--). Parzialmente e, meglio, nella misura di un terzo
appare equo ammettere anche la deduzione per la porta d'entrata nord con
installazione di doppi vetri isolanti
(fr. 3'700.--).
Non può invece essere
ammessa la deduzione per l'isolazione della doccia e la posa di nuove
piastrelle (fr. 1'442.--), in quanto appare avere in modo nettamente preponderante
carattere di spesa di manutenzione effettuata in stretta connessione temporale
con l'acquisto dell' immobile. Lo stesso dicasi per la posa del contatore
dell'acqua potabile (fr. 273.--), per gli adattamenti necessari per la
sostituzione di elementi della cucina (fr. 550.--), per la sostituzione di
apparecchi di cucina risalenti agli anni sessanta (fr. 5'680.--) e intonacatura
del locale (fr. 138.--).
- In linea di
principio è inoltre ammessa la deduzione delle spese di amministrazione e di
gestione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1
lett. e DIFD, n. 161, p. 649; Feldmeier, Die steuerliche Behandlung
der Liegenschaftskosten, in RF 41 1986, p. 456).
4.1.
Per costante
giurisprudenza, questa Camera, ha sempre considerato che le spese di riscaldamento,
così come quelle d'acqua, elettricità, fognatura, spazzatura ecc. costituiscono
dei consumi fiscalmente considerati, come nel caso degli inquilini, destinazione
di reddito per il contribuente e la sua famiglia (cfr. CDT n. 246
del 10 giugno 1983 in re F.T.; CDT n. 372 del 2 settembre 1983 in
re E.M.; art. 32 lett. a LT e 23 DIFD; CDT n. 489 del 12 dicembre
1986 in re Ma.; v. anche Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per
spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II 1991, p.
308).
4.2.
Esaminando le singole voci
di spesa, rientrano tra i costi deducibili i premi d'assicurazione per
l'edificio, cioè nella fattispeie l'assicurazione incendi ed acqua e responsabilità
civile, per complessivi fr. 936.-- in media annua (cfr. Masshardt / Tatti,
Commentario, Lugano 1985, p. 180; Reimann / Zuppinger / Schärrer,
op. cit., p. 344; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
cit., p. 374 s.). Non possono invece essere concessi in deduzione né la tassa
per l'acqua potabile né le spese di pulizia della fognatura né le spese di
illuminazione, riscaldamento e acqua calda (ibidem; cfr. anche l'allegato n. 2
alla Circolare n. __________ dell'Amministrazione cantonale delle
contribuzioni).
- Ricapitolando,
devono essere concesse le seguenti deduzioni:
-
vetri isolanti fr. 589.--
-
riscaldamento ad alto
rendimento fr. 16'878.--
-
razionalizzazione
impianto elettrico fr. 1'335.--
-
isolazione porta nord fr. 1'850.--
-
assicurazioni fr. 1'872.--
totale fr. 22'524.--
pari a fr. 11'262.-- di
media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell' 8 maggio 1995 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di manutenzione (cifra 16.a) è portata da fr.
1'275.-- a fr. 11'262.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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