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Numero d'incarto:
80.1995.158
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00158
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 4 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1991-92 l'UT ha esposto in via valutativa a __________ __________,
esercente, un reddito aziendale di fr. 50'000.-- di media annua (cfr. notifica
della tassazione del 13 dicembre 1993, che è poi stato ridotto in sede di reclamo
a fr. 42'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 17 luglio 1995).
-
Con tempestivo
ricorso del 4 agosto 1995 la contribuente, assistita dalla fiduciaria
__________ __________, chiede che il reddito aziendale venga ridotto a fr.
29'312.-- di media annua, come dichiarato. Protesta l'esattezza dei dati
contabili forniti, allestiti dalla __________ __________ __________.
-
Veniva quindi
ordinata una verifica fiscale ad opera dell'ispettore della Camera. Dopo
ricostruzione della cifra d'affari in base a coefficienti prudenziali in uso
per esercizi pubblici analoghi, presenti la ricorrente e il suo rappresentante,
si è convenuto, di comune accordo, di fissare il reddito aziendale per il
periodo fiscale 1991-92 in fr. 40'000.-- di media annua.
-
In occasione della
verifica veniva inoltre raggiunto un accordo sul reddito aziendale imponibile
nei periodi fiscali 1993-94 e 1995-96, stante la riconferma della tassazione
speciale annua per l'anno 1990 relativa all'imposizione dell'utile di liquidazione
riguardante __________ __________, sorella della ricorrente.
Di tali accordi va data
segnalazione, per ragioni di competenza, all' Ufficio di tassazione di
Bellinzona, il quale procederà nei propri incombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza il reddito
aziendale della tassazione IC/IFD 1991-92 è ridotto a fr. 40'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta i nuovi
conteggi d'imposta IC/IFD 1991-92 e perché proceda nei propri incombenti per i
periodi successivi.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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