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Numero d'incarto:
80.1995.159
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00159
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 7 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 - IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ ____________________
__________,
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, agente immobiliare indipendente, dichiarava, ai fini della
tassazione IC/IFD 1991/92, una perdita di fr. 54'109.- relativa all'esercizio
1989 ed una di fr. 109'338.- relativa all'anno successivo. Con decisione del 25
luglio 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi
__________ la relativa tassazione, imponendo un reddito aziendale di fr.
70'553.- ed un reddito d'altra fonte di fr. 24'657.-; l'allegata motivazione
spiegava che "in considerazione degli impegni finanziari assunti nel
corso del biennio e tenuto conto della documentazione in nostro possesso il
reddito imponibile viene definito in fr. 80'000.- sia per l'imposta cantonale
che per l'imposta federale diretta".
Un'analoga decisione
veniva presa in relazione alla tassazione IC/IFD 1993/94, notificata lo stesso
giorno: mentre cioè il contribuente aveva dichiarato redditi aziendali per fr.
43'044.- nel 1991 e fr. 8'035.- nel 1992, oltre al reddito della sostanza, l'
Ufficio di tassazione commisurava il reddito aziendale in fr. 103'096.- e
l'imponibile ancora in fr. 80'000.-.
-
I contribuenti
impugnavano le suddette decisioni con reclamo all' Ufficio di tassazione,
chiedendo di poter conoscere i calcoli effettuati dall'autorità fiscale ai fini
della tassazione. Con uno scritto successivo contestavano quindi la valutazione
del reddito aziendale, affermando di condurre un tenore di vita molto modesto
in seguito alle difficoltà sopravvenute con la crisi dell'edilizia. I contribuenti
venivano quindi citati ad un'udienza dinanzi all'autorità di tassazione, che
illustrava loro le modalità di calcolo del reddito e delle uscite dei periodi
di computo in questione. Il rappresentante dei contribuenti si impegnava a
produrre entro il 31 maggio 1995 documentazione relativa alle diverse spese
considerate nel calcolo. Non avendo tuttavia ricevuto alcuno scritto da parte
dei reclamanti, l'autorità fiscale respingeva i reclami con decisioni del 10
luglio 1995.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano i calcoli del reddito aziendale effettuati dall' Ufficio di tassazione,
dicendosi disposti ad accettare una ripresa di fr. 38'000.-. Postulano quindi
lo stralcio del reddito d'altra fonte. Allegano al ricorso copia di una lettera
trasmessa all'autorità fiscale il 12 giugno 1995, ma da questa mai ricevuta,
nella quale prendono posizione sui diversi aspetti della tassazione.
-
All'udienza del 28
settembre 1995, il contribuente ha spiegato di avere subito delle perdite
ingenti negli anni 1989 e 1990 e di dedicarsi, dal 1991, esclusivamente all'attività
di esercente. Le parti hanno pertanto concordato, su proposta del giudice
delegato, di fissare il reddito imponibile in fr. 30'000.- per la tassazione
IC/IFD 1991/92 e in fr. 40'000.- per la tassazione IC/IFD 1993/94. L' Ufficio
di tassazione si è impegnato ad emettere pertanto nuovi conteggi, nei quali
sarà stralciato il reddito d'altra fonte e il reddito aziendale sarà ridotto
fino a raggiungere l'imponibile stabilito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 luglio 1995 in materia di IC/IFD
1991/92 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr.
30'000.- in media annua.
§§ La
decisione su reclamo del 10 luglio 1995 in materia di IC/IFD 1993/94 è riformata
nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 40'000.-.
§§§ Gli
atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro
30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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