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Numero d'incarto:
80.1995.163
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00163
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 agosto 1995
in
materia di: IC 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. . __________ -, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Con decisione del 15
luglio 1992, l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________, limitatamente imponibile nel Canton Ticino per il fatto di esservi
proprietaria di un immobile, la tassazione IC 1991/92. Il reddito imponibile
era commisurato in fr. 8'187.- (reddito della sostanza fr. 17'170.-; deduzioni
relative fr. 8'983.-). Con reclamo del 27 luglio 1992, la contribuente
contestava le deduzioni, non conformi a quanto risultava dal riparto
intercantonale redatto dall'autorità fiscale del Canton San __________.
Richiesto alla contribuente di produrre il riparto relativo al periodo di
tassazione in discussione, l' Ufficio di tassazione accoglieva in parte il
reclamo, elevando le deduzioni relative alla sostanza a fr. 12'613.- e
concedendo un'ulteriore detrazione di fr. 151.- per oneri assicurativi.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ impugna la
decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione. Lamenta una doppia
imposizione dei redditi relativi al Canton Ticino, per il fatto che essi
risultano azzerati nel riparto emesso dal Cantone di domicilio.
-
3.1.
L'art. 8 cpv. 2 LT recita:
"La deduzione dei
debiti, in capitale ed interessi, è limitata a quelli riconosciuti dalla
presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga sostanza in altri
cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza ovunque
posta".
Il Tribunale federale,
partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale
di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei
sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno
alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia
di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e
giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p.
260 e riferimenti). Segnatamente:
-
i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito
sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi
redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo
ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi
sono da attribuire, in relazione all'oggetto cui si riferiscono, al cantone di
situazione dell'immobile;
-
gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF
104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p.
123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti
proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi
patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti);
-
le
deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un determinato
reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate in proporzione
ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni interessati (DTF
104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43 cons. 2). Il
principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando
l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni
risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare
(cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II CDP dell'8
novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4, p. 697 ss.; CDT
n. 231-93 del 27 ottobre 1993 in re F.A., in RDAT I-1994 p. 303 ss.).
3.2.
Quanto alla deduzione
degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al
reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello
stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui
risultano bassi redditi e viceversa). Può quindi verificarsi il caso che la
percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere secondo la
chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della
sostanza imponibile in quel cantone. In un caso simile gli interessi passivi
debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza; ciò
significa, in altre parole, che tali interessi passivi debbono essere
attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.). Per la
determinazione degli attivi patrimoniali e dei debiti inerenti si terrà conto
sia della sostanza privata che di quella aziendale (cfr. DTF 97 I
36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit., §. 5, II, A, n. 6).
Quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della
sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante"
(cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16). L'eccedenza di
interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del
soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività
dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 66 I 43, cons. 4, p.
45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8; RDAT
I-1994 p. 304 s.).
- 4.1.
Il riparto
intercantonale emesso dall' Ufficio di tassazione di Walenstadt si fonda su un
errore manifesto: il reddito relativo alla sostanza situata nel Canton Ticino è
commisurato in fr. 13'415.-, anziché in fr. 17'170.- come stabilito
dall'autorità fiscale ticinese. Orbene, l'art. 46 cpv. 2 Cost., che mira ad
impedire i casi di doppia imposizione non ha come conseguenza di limitare la
sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, ma, al contrario, se un
contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo
concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht p.
387 ss. ). L'autorità fiscale cantonale deve soltanto rispettare le norme federali
intese ad evitare una doppia imposizione (DTF 99 Ia 675; Locher,
Doppelbesteuerung III V. § 10, II n. 20).
Ne consegue che l'autorità
di tassazione del Cantone di domicilio non ha la facoltà di modificare i
fattori imponibili accertati dall'autorità competente.
4.2.
Nel merito, il reddito di
fr. 17'170.-, imposto dall' Ufficio di tassazione di Locarno, corrisponde
esattamente a quanto dichiarato dalla contribuente. Si tratta del reddito
proveniente dalla locazione dell'appartamento di vacanza. Da tale reddito è
stata poi concessa la deduzione forfettaria di fr. 2'576.-, così come richiesto
dalla contribuente.
4.3.
Quanto alla deduzione
degli interessi passivi, essi ammontano complessivamente a fr. 45'811.-. Come
si è detto, gli stessi vengono ripartiti fra i cantoni proporzionalmente agli
attivi situati nei diversi cantoni. Ebbene, nella fattispecie, la proporzione
degli attivi è la seguente:
__________ TI
Valore fiscale cantonale
228'351
588'333
Valore ripartizione IFD
296'856
130%
882'590
150%
Altra sostanza
175'590
Totale attivo
296'856
21.91%
1'058'090
78.09%
Pertanto, al Canton Ticino
deve essere attribuita la quota del 21.91% degli interessi passivi totali, al Canton
San Gallo la quota del 78.09%. Come stabilito nel riparto del Canton Ticino, la
quota proporzionale attribuibile al Cantone è pari a fr. 10'037.-; quella
attribuibile al cantone di domicilio ammonta invece a fr. 35'774.-. Poiché la
parte di interessi passivi attribuita al canton San Gallo non supera il reddito
netto della sostanza ivi imponibile, non entra in considerazione la possibilità
di attribuire al canton Ticino una parte degli interessi passivi in questione.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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