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Numero d'incarto:
80.1995.170
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00170
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 89/90 - IC 89/90 int.
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con sentenza del 12
dicembre 1994, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso dei
coniugi __________ e __________ __________, confermando l'imponibilità del provento
di una transazione immobiliare quale reddito aziendale da commercio
professionale, rinviando però poi gli atti all'autorità di tassazione per la
determinazione dell'imponibile e dell'ammontare dell'imposta;
-
che tale decisione è stata
impugnata dai contribuenti con ricorso di diritto pubblico e ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, in data 31 gennaio 1995;
-
che, con decisione su
reclamo del 17 luglio 1995, l' Ufficio di tassazione ha stabilito gli importi
imponibili e ha eseguito il relativo calcolo dell'imposta, commisurando il
reddito imponibile in fr. 165'114.- per l'IFD e in fr. 107'681.- per l'IC;
-
che, con ricorso del 16
agosto 1995 alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano
nuovamente l'imponibilità del provento della vendita immobiliare e,
subordinatamente, il calcolo effettuato dall'autorità fiscale, per quanto attiene
in particolare alla ripresa delle commissioni e del rimborso spese assunte
dalla parte compratrice;
-
che, con due decisioni del
30 agosto 1995, il Tribunale federale ha sospeso la procedura di ricorso di
diritto amministrativo fino al 30 novembre 1995, in attesa del giudizio della
Camera, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico, non
essendo impugnabile una mera decisione incidentale ordinaria;
-
che le parti, convocate ad
un'udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario, hanno concordato di
ridurre l'utile aziendale a fr. 140'000.- per l'IFD e a fr. 82'000.- per l'IC,
in modo tale da tenere nella dovuta considerazione le spese sostenute per
l'acquisto dell'immobile;
-
che le parti non sono
invece pervenute ad un accordo in merito ad un petitum subordinato, con
cui i ricorrenti chiedevano di considerare l'immobile come bene aziendale solo
dalla fine del 1987, essendo invece stato acquistato nell'ambito della normale
amministrazione del patrimonio privato
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del17 luglio 1995 è riformata nel senso
che l'utile aziendale è ridotto a fr. 140'000.- per l'IFD e a fr. 82'000.- per
l'IC.
§§ Gli
atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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