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Numero d'incarto:
80.1995.243
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00243
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 17 novembre 1995
in
materia di: imposta preventiva
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 5 giugno 1995, dopo
diverse proroghe, __________ __________ presentava all' Ufficio di tassazione
di __________ la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94, alla quale allegava il
relativo elenco titoli contenente anche la domanda di rimborso dell'imposta
preventiva trattenuta sugli interessi percepiti negli anni 1991 e 1992 su due
conti presso la __________ __________ __________.
L'UT con decisione del 14
giugno successivo accoglieva la domanda di rimborso dell'imposta preventiva
limitatamente all'anno 1992; la respingeva invece per l'anno 1991 per
intervenuto decorso del termine di prescrizione stabilito dall'art. 32 LIP.
-
presentava reclamo in tempo utile, chiedendo l'accoglimento della domanda di
rimborsi dell'imposta preventiva anche per il 1991 (fr. 7422.80). Lamentava i
ritardi, imputabili al fratello, nella consegna della documentazione contabile
della ditta . __________ e __________ N. + Co. s.n.c. alle
fiduciarie incaricate di tenere la contabilità, facendo presente che il dottor Bottoli
era stato in grado di presentare la dichiarazione fiscale 1993-94 della
collettiva __________ - solo il 23 febbraio 1995. Rilevava inoltre di
essere stato operato per un tumore e di aver così potuto dar corso alla
presentazione della dichiarazione personale d'imposta 1993-94 soltanto all'inizio
di giugno del 1995, chiedendo nel contempo il rimborso dell'imposta preventiva.
Faceva inoltre osservare che la dichiarazione fiscale era stata comunque
presentata prima della regolare proroga che gli era stata concessa fino al 30
giugno dall'UT per l'inoltro della dichiarazione d'imposta 1993-94.
Con decisione del 18
ottobre 1995 l' Ufficio di tassazione di __________ respingeva il reclamo del
contribuente, ribadendo l'intervenuta prescrizione del diritto di chiedere il
rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sui redditi del 1991. Rilevava in
particolare che la proroga, che era stata concessa al contribuente fino al 30
giugno 1995, riguardava unicamente la presentazione della dichiarazione fiscale.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone, in questa sede, la domanda
di rimborso dell'imposta preventiva trattenutagli sugli interessi bancari
riconosciutigli nel 1991. Lamenta in particolare una violazione del principio
dell'affidamento. L'autorità fiscale, in anni passati, avrebbe sempre ammesso
le sue domande di rimborso dell'imposta preventiva, indipendentemente dalla
data in cui erano state formulate, se prescritte o meno.
-
Il diritto al
rimborso all'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità
competente (art. 29 cpv. 1 LIP). L'istanza può essere presentata al più presto
dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione
imponibile (art. 29 cpv. 2 LIP).
I Cantoni rimborsano di
regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali
dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Se
l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione d'imposta cantonale, il
computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso
anno (art. 31 cpv. 3 LIP).
In ogni caso, il diritto
al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi
alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile
(art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (art. 7 cpv. 4 Reg.
cantonale di applicazione della LIP; ASA 24 p. 95; Stockar/Fagetti,
Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, p. 24; CDT n. 308 del
30 dicembre 1994 in re P.).
Chiunque chiede il
rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità
competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento
nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a
compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i
questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni
relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza
di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale
(art. 68 cpv. 1 OIP; art. 7 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP).
Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto
al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità,
l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
- Nel presente caso è
del tutto pacifico - il ricorrente nemmeno lo contesta - che la domanda di
rimborso dell'imposta preventiva relativa agli interessi maturati nel 1991 è
tardiva. Essa doveva essere presentata, come vuole l'art. 32 cpv. 1 LIP, al più
tardi entro il 31 dicembre 1994.
Deve comunque essere
rilevato che gli argomenti sollevati dal ricorrente, soprattutto in sede di
reclamo, non sono pertinenti. I ritardi nella presentazione della dichiarazione
fiscale della collettiva __________ e __________, imputabili all'asserita negligenza
del fratello nel fornire la documentazione contabile alla fiduciaria incaricata
di allestire la contabilità, sono infatti del tutto ininfluenti. L'imposta preventiva
di cui il ricorrente chiede il rimborso si riferisce infatti a due conti di
risparmio personali del contribuente; non ha quindi nessun legame con la
collettiva. Nulla impediva quindi al contribuente di far valere in tempo utile
il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sugli interessi del 1991,
presentandone richiesta, indipendentemente dalla presentazione della
dichiarazione d'imposta e del relativo elenco titoli. Sia le istruzioni in
calce all'elenco titoli sia le istruzioni diramate dall'amministrazione ai
contribuenti fanno d'altronde chiaro riferimento alla possibilità di chiedere
separatamente, anno per anno, il rimborso dell'imposta preventiva.
A titolo puramente abbondanziale
si rileva che l'ignoranza del diritto non può in alcun modo giovare al
contribuente (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti; inoltre STF
del 29 giugno 1992 in re R.R.).
- Il ricorrente
invoca, nel suo ricorso, un'asserita violazione del principio dell'affidamento.
Anche questo argomento è del tutto privo di pregio.
Nel caso in esame deve
essere escluso da tutto principio che ci si trovi in presenza di una violazione
del principio della buona fede, inteso in senso stretto ("Treu und Glauben"),
vale a dire nel senso del rilascio da parte dell'autorità competente di un'informazione
erronea che abbia indotto in errore i contribuenti (Soldini, Il
principio della buona fede nelle assicurazioni sociali, in Miscellanea per il
75° anniversario del TFA, 1992, p. 103, nota 4). Nessuna informazione è stata
infatti chiesta all'autorità fiscale e nemmeno rilasciata da quest'ultima in
relazione alla perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva.
Il problema è piuttosto
quello dell'applicazione del principio della buona fede intesa quale tutela
dell'affidamento su cui l'amministrato deve poter contare nei confronti
dell'amministrazione ("Vertrauensschutz") o, più precisamente ancora,
quale tutela della correttezza cui devono informarsi i rapporti tra amministratori
e amministrati e viceversa.
Secondo il ricorrente, in
passato, l'UT avrebbe sempre accettato la richiesta di rimborso dell'imposta
preventiva, anche quando era stata fatta valere dopo la scadenza del termine
triennale.
- L'argomento, oltre
che in contrasto con la prassi sempre e rigorosamente seguita dall'autorità
fiscale in materia di rimborso dell'imposta preventiva, si scontra anche contro
la realtà dei fatti. Infatti, nel periodo fiscale precedente, la richiesta di
rimborso dell'imposta preventiva trattenuta su redditi degli anni 1989 e 1990 è
stata presentata prima della scadenza del termine triennale di perenzione (31
dicembre 1992) e, meglio, il 16 marzo 1992. Nel periodo fiscale ancora
precedente, la richiesta, inoltrata il 18 giugno 1991, risulterebbe tempestiva
soltanto per l'anno 1988. Non può però essere ricostruito dagli atti
dell'incarto se la richiesta sia erroneamente stata considerata tempestiva
anche per il 1987, anno per il quale il reddito soggetto alla trattenuta
d'imposta preventiva era però solo di fr. 31,19.
Deve quindi essere
escluso, così stando le cose, che ci si possa trovare al cospetto di una
violazione, da parte dell'autorità fiscale, del principio dell'affidamento. Il
ricorrente, nell'ipotesi che avesse già beneficiato in passato di una svista
dell'autorità fiscale, sarebbe comunque malvenuto, qualora intendesse prevalersene,
tanto più che la lettera della norma (art. 32 cpv. 1 LIP) è estremamente chiara
e che egli non può prevalersi dell' ignoranza della legge.
Per questi motivi,
visti
per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e
185 cpv. 1 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 60.--
per un totale di fr. 360.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro
30 giorni (art. 56 LIP).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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