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Numero d'incarto:
80.1995.261
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00261
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 dicembre 1995
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
, __________ __________ -,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è proprietario di un immobile nel comune di __________ e per questo
motivo è limitatamente assoggettato alla sovranità fiscale del Cantone. Il 16
maggio 1994 l’ Ufficio di tassazione di __________ gli ha notificato la tassazione
IC 1993-94, in cui ha stabilito la sostanza in fr. 437’750.-- e il relativo
reddito in fr. 24’000.--, i debiti privati deducibili in fr. 393’450.-- e
connessa deduzione per interessi passivi in fr. 6’604.--.
In sede di reclamo, presa
conoscenza del riparto d’imposta intercantonale dell’ Amministrazione cantonale
delle contribuzioni del Canton __________, ha rettificato la deduzione dei
debiti in fr. 369’210.-- e quella per interessi passivi in fr. 15’985.-- (cfr.
decisione su reclamo dell’11 dicembre 1995).
- Con il presente,
tempestivo ricorso chiede la definizione del reddito e della sostanza
imponibili in Ticino conformemente al riparto d'imposta grigionese e, meglio,
reddito imponibile in Ticino fr. 3'660.--, sostanza imponibile in Ticino fr.
o.00.
Produce nuovamente
fotocopia del riparto intercantonale effettuato dall'autorità fiscale grigionese,
già prodotto precedentemente all'autorità fiscale ticinese.
- 3.1
L'art. 8 cpv. 2 LT prevede
che la deduzione dei debiti in capitale ed interessi è limitata a quelli
riconosciuti dalla presente legge, ed è ammessa, ove il contribuente possegga
sostanza in altri cantoni, o all'estero, proporzionalmente all'intera sostanza
ovunque posta.
Il Tribunale federale,
partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti alla sovranità fiscale
di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare gli svantaggi dei
sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in cui sottostanno
alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri applicabili in materia
di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo dottrina e
giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p.
260 e riferimenti).
Segnatamente:
-
i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261). Tipico in questo ambito
il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile. Essi sono da
attribuire, in relazione all'oggetto cui pertengono, al cantone di situazione
dell'immobile;
-
gli
interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del
reddito della sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra
sostanza e credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato in DTF
104 Ia 256, cons. 4 b e da ultimo in DTF 111 Ia 120, cons. 2a p.
123). Essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti
proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi
patrimoniali (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti).
le deduzioni sociali, in quanto non considerate in rapporto organico con un
determinato reddito bensì pertinenti al reddito complessivo, vengono effettuate
in proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni
interessati (DTF 104 Ia 260 e ss., confermata in DTF 107 Ia 43
cons. 2). Il principio dell'imputazione proporzionale delle deduzioni sociali
vale anche quando l'assoggettamento del contribuente alla sovranità fiscale di
due cantoni risulta, in uno di essi dal domicilio e nell'altro dalla proprietà
immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261 cons. 4c; STF II
CDP dell'8 novembre 1985 in re B., cons. 5a, in RTT 1987, n. 4,
p. 697 ss.).
3.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federate gli attivi devono essere valutati secondo il medesimo
criterio (cfr. ASA 27 p. 423). Tale regola, riferita inizialmente
agli immobili siti all'interno ed all'esterno di un cantone, deve essere
applicata anche nei rapporti fra sostanza immobiliare e mobiliare. In altre
parole, un cantone che valutasse gli immobili ad un valore inferiore a quello
commerciale dovrebbe valutare con lo stesso metro anche la sostanza mobiliare,
quando non preferisse valutare anche gli immobili al valore commerciale. Per
quanto riguarda il Cantone Ticino, è stato stabilito che il valore degli
immobili da considerare nell'ambito della ripartizione intercantonale deve
corrispondere al 120% del valore di stima ufficiale; per quanto riguarda il Canton
__________ il coefficiente da applicare al valore di stima degli immobili è del
130% (ASA 55 p. 547; Circolare n. 4 del 3 febbraio
1993 dell' AFC, valida per il biennio 1993-94, sulle norme per la valutazione
dei fondi nel periodo di tassazione).
- 4.1
Nel caso in esame va
rilevato, innanzi tutto, che il ricorrente, ancorché abbia ricevuto il riparto intercantonale
allestito dal Canton Ticino, da cui risultano chiaramente le modalità di
calcolo, segnatamente l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione del
valore di stima stabiliti dall' AFC, nulla dice al riguardo.
Orbene, dall'esame del
riparto allestito dal Canton Ticino si evince con chiarezza che al valore
ufficiale di stima grigionese è stato applicato il coefficiente del 130%
stabilito dall' AFC, ciò che non è invece stato fatto nel riparto grigionese.
Quest'ultimo si è infatti limitato ad applicare il coefficiente del 120% al
valore di stima ticinese, lasciando invece inalterato (100% invece del 130%)
quello grigionese. Questa è la ragione della diversa chiave di riparto: 7,92% risp.
92,08% secondo il riparto del Canton Ticino a fronte del 9,27% risp. 90,74%
secondo il riparto del Canton __________.
Per quanto detto in
precedenza, questa Camera non ha alcuna ragione di discostarsi dal riparto
allestito dal Canton Ticino, nella misura in cui applica ai valori di stima di
entrambi i Cantoni i coefficienti stabiliti dalla menzionata Circolare dell'
Amministrazione federale delle contribuzioni.
4.2
È appena il caso di
rilevare, a titolo abbondanziale, che un'ulteriore lieve differenza deriva dal
diverso valore locativo assunto dal Canton __________ per l'immobile in Ticino:
fr. 22'200.-- in luogo dell'importo di fr. 24'000.--, che risulta sia dalla
notifica di tassazione del 16 maggio 1994 sia dalla successiva decisione su
reclamo dell' 11 dicembre 1995 e che non è mai stato esplicitamente contestato
dal ricorrente.
Esso risulta per altro
conforme alla prassi cantonale, che stabilisce il valore locativo applicando al
valore di stima del solo immobile (fr. 370'000.--) il parametro del 6,5%,
quando il valore di stima risale, come in concreto, a un periodo anteriore al
1° gennaio 1989 ma posteriore al 1° gennaio 1984.
4.3
Per quanto precede il
ricorso deve essere respinto, con il carico delle spese e della tassa di
giustizia al soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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