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Numero d'incarto:
80.1995.266
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00266
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 13 dicembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 __________ __________ dichiarava per il 1991 un reddito lordo
del lavoro di fr. 75'196.-- oltre a un guadagno accessorio di fr. 7'000.-- e
per il 1992 un reddito del lavoro di fr. 40'860.-- e una rendita d'invalidità
di fr. 22'416.--; dichiarava inoltre un reddito della sostanza di fr. 547.-- di
media annua. Questi fattori di reddito venivano assunti tali e quali, anche per
la determinazione delle deduzioni, dall' Ufficio di tassazione nella tassazione
notificata al contribuente il 24 aprile 1995.
In sede di reclamo
__________ __________ chiedeva lo stralcio del reddito della sostanza, in
quanto inesistente. Il reclamo veniva accolto con decisione del 27 novembre
1995.
-
Con il presente ,
tempestivo ricorso __________ __________ fa presente di essere incorso in una
svista, non ravvisata al momento del reclamo. In effetti il reddito del lavoro
del 1991, di fr. 75'196.--, era comprensivo sia di una rendita d'invalidità di
fr. 23'040.--, sia di un importo di fr. 7'000.-- per ore supplementari
effettuate in esercizi precedenti, dichiarato una seconda volta come reddito
accessorio. Chiede pertanto lo stralcio dai redditi del guadagno accessorio e
l'aumento della deduzione relativa alla rendita d'invalidità, che deve essere
calcolata anche su quella percepita nel 1991.
-
Il ricorso merita
accoglimento.
Emerge in effetti in modo
incontrovertibile dal certificato di salario della __________ __________ che la
remunerazione lorda di fr. 75'196.-- versatagli nel 1991 era comprensiva sia di
un importo di fr. 23'040.-- costituito dalla rendita d'invalidità sia del
guadagno accessorio di fr. 7'000.-- per ore supplementari di esercizi
precedenti (cfr. certificato di salario del 22 gennaio 1993, cifre 2c e 2i).
Ne viene, pacificamente,
che la tassazione va corretta. L'importo di fr. 75'196.-- va frazionato in due
importi: da un lato, il salario, comprensivo della rifusione delle ore
supplementari arretrate di fr. 7'000.--, di fr. 52'156.--, dall'altro, la
rendita AI di fr. 23'040.--, stante quindi lo stralcio del reddito accessorio
in quanto già compreso nel salario. La presenza, non avvertita dall'UT, di una
rendita d'invalidità nel 1991 comporta automaticamente l'aumento dell'apposita
deduzione.
Così stando le cose, gli
atti del procedimento vanno retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta
un nuovo conteggio d'imposta IC/IFD 1993-94, che corregga gli errori cagionati
dall'errata dichiarazione del contribuente e non ravvisati dall'autorità
fiscale dall'esame del certificato di salario.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 27 novembre 1995 è riformata a'sensi dei considerandi.
§§ Gli atti del procedimento
sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione dei relativi conteggi.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD contro il presente
giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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