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Numero d'incarto:
80.1996.116
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00116
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 11 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, impiegato di commercio, è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino a partire dal 1° luglio 1993, quando ha trasferito il domicilio da
__________ ad __________.
Non avendo inoltrato la
dichiarazione fiscale 1995/96, l' Ufficio di tassazione notificava al
contribuente una tassazione per apprezzamento, con decisione dell'8 maggio
1995. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 100'000.– in media annua sia
per l'IFD sia per l'IC; la sostanza soggetta all'imposta cantonale era a sua
volta stabilita in fr. 196'000.–. Il contribuente indirizzava all'autorità di
tassazione una lettera, in data 22 maggio 1995 (tradotta il 7 giugno 1995),
chiedendo l'annullamento della tassazione d'ufficio e la concessione di una
proroga per l'inoltro della dichiarazione fiscale. Nel corso di un'udienza,
svoltasi il 24 luglio 1995, l'autorità di tassazione invitava il reclamante a
voler fornire la prova che i pacchetti azionari della __________ __________ __________
e della __________ __________ __________ erano stati da lui sottoscritti a
titolo fiduciario per conto di persone residenti in Germania. Il contribuente
trasmetteva quindi all' Ufficio di tassazione copia di alcuni contratti fiduciari
in cui il nome dei fiducianti risultava però illeggibile, in quanto cancellato.
Con decisione del 13
maggio 1996, l' Ufficio di tassazione modificava la tassazione del
contribuente, elevando il reddito imponibile a fr. 109'898.– in media annua per
l'IC ed a fr. 110'763.– per l'IFD e la sostanza a fr. 246'000.–. La motivazione
allegata alla decisione spiegava che la documentazione prodotta dal reclamante
non era stata considerata sufficiente a comprovare l'esistenza di un contratto
fiduciario; di conseguenza, al reddito dichiarato di fr. 53'333.– ne era stato
aggiunto uno ulteriore «d'altra fonte» di fr. 65'000.–.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo
stralcio dei seguenti fattori: per l'imposta sulla sostanza, del valore delle
azioni delle due società precedentemente menzionate e di ulteriori fr.
50'000.–, aggiunti alla sostanza dichiarata; per l'imposta sul reddito, del
reddito d'altra fonte di fr. 65'000.–. Chiede inoltre la deduzione di fr.
4'094.55 per interessi passivi e di fr. 3'559.65 per contributi alla previdenza
individuale vincolata. Allega al ricorso copia dei contratti fiduciari e degli
avvisi bancari da cui risulta la provenienza dei fondi serviti alla costituzione
delle società.
Nelle rispettive
osservazioni del 25 luglio e del 16 settembre 1996, l'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) e la Divisione delle contribuzioni (DdC) del Dipartimento
cantonale delle finanze propongono l'accoglimento del ricorso ed il rinvio
degli atti all'autorità di tassazione, per una nuova decisione.
- Procedura
Il ricorrente ha
chiesto di essere sentito, in sede di istruzione del ricorso, come espressamente
previsto dall'art. 228 cpv. 3 LT 1994. In considerazione del fatto che il suo
ricorso è integralmente accolto, per i motivi che saranno successivamente esposti,
la Camera ha tuttavia rinunciato a convocare le parti ad un'udienza.
- Sostanza e reddito
d'altra fonte
4.1.
La contestazione
principale si riferisce all'imposizione della sostanza di fr. 196'000.–,
corrispondente al valore delle azioni delle società __________ __________
__________ e __________ __________ __________, e del reddito d'altra fonte di
fr. 65'000.– in media annua, corrispondente alla differenza fra le spese
sostenute dal ricorrente nel periodo di computo (compresa quella per la sottoscrizione
delle azioni in questione) e le entrate dichiarate. Con il solo salario di
circa fr. 53'000.– all'anno, egli non avrebbe infatti potuto affrontare
l'impegno finanziario necessario all'acquisto delle quote sociali in questione.
Come già sostenuto nel
reclamo, il ricorrente argomenta peraltro di averle sottoscritte non per conto
proprio bensì a titolo fiduciario.
4.2.
Secondo la costante prassi
cantonale e federale, non può essere presa in considerazione l'affermazione di
un contribuente, secondo cui un negozio giuridico concluso in nome proprio è
stato stipulato fiduciariamente per conto di un terzo, a meno che il rapporto
fiduciario non sia provato in modo ineccepibile. Ciò vale in particolar modo
quando il fiduciante è domiciliato all'estero (ASA 49 p. 211; 35
p. 432; 25 p. 378; DTF 70 I 47; StE 1989 B 101.2 n.
7; STF del 6 gennaio 1995 in re L. F. e F. Anstalt, consid. 3b).
Infatti, in quest'ultimo caso, non si potrebbe far conseguire dall'esenzione
del fiduciario l'imposizione del fiduciante; sarebbe dunque favorito il
dilagare della frode fiscale (ASA 35 p. 432). I presupposti per
la prova ineccepibile della sussistenza di un rapporto fiduciario sono stati
definiti dall'AFC in due promemoria, relativi l'uno ai c.d. "conti
fiduciari" e l'altro ai rapporti fiduciari in generale (i promemoria
in questione sono pubblicati in Masshardt/Tatti, Commentario IFD,
Lugano 1985, p. 16 ss.). Si tratta, in particolare, delle condizioni seguenti:
-
Contratto
fiduciario: tra il fiduciante ed il fiduciario devono esistere accordi scritti
risalenti all'epoca in cui il mandato fiduciario è stato conferito. Il bene che
è oggetto del contratto fiduciario dev'essere esattamente descritto; inoltre il
contratto deve espressamente prevedere che rischi e spese relativi
all'investimento, all'amministrazione ed alla vendita del bene fiduciario sono
esclusivamente a carico del fiduciante. Nel contratto dev'essere altresì
disciplinata la commissione che spetta al fiduciario.
-
Bilanci:
i bilanci che il fiduciario presenterà all'autorità fiscale devono indicare
chiaramente che questi detiene beni patrimoniali a titolo fiduciario.
-
Contabilità:
conti particolari in merito ai beni fiduciari, ai diritti ed agli obblighi del fiduciante
saranno aperti e tenuti nella contabilità del fiduciario, in modo tale che
l'autorità fiscale possa essere informata in ogni tempo ed esattamente della composizione
di questi beni, delle modificazioni successivamente intervenute e delle
obbligazioni reciproche degli interessati.
4.3.
Alla luce della
documentazione allegata al ricorso, le autorità fiscali interessate hanno
proposto l'accoglimento del ricorso. Mentre, infatti, in sede di reclamo erano
state sottoposte all' Ufficio di tassazione delle copie dei contratti fiduciari
sottoscritti dal ricorrente, nelle quali era stato reso illeggibile il nome dei
fiducianti, alla Camera sono state invece prodotte delle copie complete dei
nomi dei fiducianti. Il ricorrente ha inoltre allegato le fotocopie degli
avvisi bancari dai quali risulta il versamento da parte dei fiducianti degli
importi serviti alla sottoscrizione delle azioni.
I contratti prodotti
contengono tutte le indicazioni richieste dalla Circolare dell'AFC per la prova
dell'esistenza del rapporto fiduciario. Quanto alle persone che hanno conferito
il mandato, sono domiciliate in Germania; tuttavia, la documentazione bancaria
allegata al ricorso permette di verificare la loro effettiva partecipazione
alla costituzione delle società con sede a Zugo.
Il ricorso può pertanto
essere accolto, con conseguente stralcio del valore delle azioni dalla sostanza
imponibile e del reddito d'altra fonte dal reddito imponibile.
- Debito privato e
interessi passivi
Possono pure essere
dedotti dalla sostanza il debito esistente al 1° gennaio 1995 e dal reddito gli
interessi passivi pagati nel biennio 1993-1994, conformemente alla
dichiarazione della Banca __________ __________, allegata al ricorso. Il debito
ammonta a fr. 53'648.– e i relativi interessi a fr. 528.15 nel primo anno ed a
fr. 3'566.40 nel secondo. La deduzione dal reddito ammonta di conseguenza a fr.
2'047.– in media annua.
- Contributi alla
previdenza individuale vincolata (3° Pilastro)
Il ricorrente ha infine
prodotto un'attestazione della __________ __________ di __________, da cui si
evince che egli ha versato, nel 1993, contributi per complessivi fr. 3'559.65
per forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A).
Anche tali versamenti, comprovati mediante l'apposito modulo predisposto dall'AFC
e compilato dall'istituto di assicurazione, possono essere ammessi in detrazione,
per un ammontare di fr. 1'780.– in media annua.
- Tassa di giustizia,
spese e ripetibili
Conformemente a quanto
previsto dalla legge tributaria, per il caso in cui il ricorrente vincente
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di
reclamo, se si fosse conformato agli obblighi che gli incombevano (art. 231
cpv. 2 LT 1994), la tassa di giustizia e le spese sono poste a suo carico. La
documentazione che ha permesso alla Camera di accogliere il gravame non era
infatti stata prodotta all'autorità di tassazione neppure nel corso della
procedura di reclamo.
Per le stesse ragioni, al
ricorrente non è riconosciuta alcuna indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 è riformata nel senso
che:
• la
sostanza è ridotta a fr. 50'000.–, da cui sono dedotti debiti privati per fr.
53'648.–;
• è
stralciato il reddito d'altra fonte;
• è
ammessa la deduzione di fr. 2'047.– in media annua per interessi passivi;
• è
ammessa la deduzione di fr. 1'780.– in media annua, per versamenti alla
previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A).
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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