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Numero d'incarto:
80.1996.117
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00117
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 21 maggio 1996
in
materia di: riparto intercomunale
presentato
da:
Comune di __________, __________
__________,
Municipio di __________, __________ __________,
2.
Comune di __________, __________
__________,
Municipio di __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che il dottor __________,
domiciliato nel comune di __________, esercita l'attività di medico
indipendente;
-
che egli ha uno studio
medico nel comune di domicilio, ma svolge attività ambulatoriale anche negli
altri comuni dell'__________ __________ in locali che gli sono messi a
disposizione dai rispettivi comuni;
-
che l' Ufficio di
tassazione ha stabilito il riparto dell'imposta base intercomunale 1995-96
attribuendo ai comuni di __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ una quota equivalente dell' 8% ciascuno e al comune di
__________ la rimanente quota (cfr. decisione su reclamo del 20 maggio 1996);
-
che contro detta decisione
sono insorti sia il comune di Cademario, che ha chiesto il riparto in base al
reddito effettivamente conseguito nel comune, comunque non meno del 40%, sia il
comune di __________ chiedendo l'intera attribuzione del reddito;
-
che, dopo aver sentito
tutti i comuni interessati, questa Camera, con lettera del 6 agosto 1996, ha
invitato l' Ufficio di tassazione a voler meglio chiarire la fattispecie,
interpellando se necessario il dottor __________ come pure i comuni interessati
al riparto;
-
che, interpellato dall'
Ufficio di tassazione, il dottor __________ ha spiegato di esercitare la
propria attività nei comuni di __________, __________, __________, __________ e
__________ al massimo per qualche ora alla settimana, comunque per meno di
mezza giornata e per un fatturato che si aggira percentualmente tra il 2% e il
3%;
-
che l' Ufficio di
tassazione, sentiti anche i comuni virtualmente toccati dal riparto, ha
proposto di attribuire il 75% del reddito aziendale al comune di __________ e
il restante 25% al comune di __________, ritenuto che gli altri comuni non
soddisfano la condizione, posta dalla prassi, della presenza settimanale del
medico durante almeno mezza giornata;
-
che tutti gli interessati
indistintamente, contribuente e comuni interessati, hanno dato il proprio
assenso;
-
che la proposta formulata dall'
Ufficio di tassazione merita considerazione e risponde alla prassi seguita in
simili casi;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 maggio 1996 è riformata
conformemente a quanto stabilito dall' Ufficio di tassazione pendente il
ricorso.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' autorità fiscale per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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