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Numero d'incarto:
80.1996.154
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00154
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 27 luglio 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94 int. - IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 30 ottobre 1995 l’
Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________ __________ la
tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, in cui gli esponeva un reddito aziendale
di fr. 50’000.-- di media annua imponibile con l’aliquota B, a valere dal 1°
gennaio 1994. Successivamente tale notifica veniva sostituita da una seconda,
di data 27 dicembre 1995, in cui l’ Ufficio di tassazione correggeva una svista
in cui era incorso in relazione alla data d’inizio dell’assoggettamento, che
doveva essere anticipata al 1° gennaio 1993.
In data 30 ottobre 1995 l’
Ufficio di tassazione notificava inoltre a __________ __________ la tassazione
intermedia per matrimonio, a valere dal 9 maggio 1994 fino alla fine del
periodo fiscale, in cui venivano confermati i diversi fattori di reddito e di
sostanza, che venivano però imposti con l’aliquota A per coniugati.
In precedenza l’ Ufficio
di tassazione, in data 9 ottobre 1995, aveva notificato a __________ la
tassazione IC/IFD 1995-96, in cui il reddito aziendale era stato definito in
fr. 60’000.-- ed imposto con l’aliquota per coniugati.
- Il 12 febbraio 1996
il fiduciario __________ __________ inoltrava per conto di __________ uno
scritto in lingua tedesca all’ Ufficio di tassazione, in cui precisava d’aver
assunto a fine ottobre 1995 la tenuta della contabilità dell’azienda del contribuente,
di aver dato la precedenza agli esercizi 1993 e 1994 e di essere in grado di presentare
nel corso della settima settimana del 1996 la dichiarazione fiscale 1995-96.
Pregava inoltre di effettuare un nuovo calcolo sulla scorta della contabilità
che avrebbe presentato.
L’ Ufficio di tassazione
di Locarno replicava il 19 febbraio 1996, precisando che non gli era possibile
concedere una proroga per la presentazione della dichiarazione d’imposta
1995-96, poiché la tassazione era già stata notificata il 9 ottobre 1995.
- Il 29 maggio 1996
__________ __________ personalmente trasmetteva all’ Ufficio di tassazione il
bilancio e i conti economici relativi agli anni 1993 - 1995, facendo rilevare
che aveva subito perdite per ben fr. 220’000.--. Chiedeva pertanto di riesaminare
la sua tassazione.
L’ Ufficio di tassazione
considerava detto scritto alla stregua di un reclamo e con tre diverse
decisioni, tutte del 28 giugno 1996, lo respingeva sia con riferimento alla
tassazione IC/IFD 1995-96, sia a quella ordinaria 1993-94 e alla successiva
tassazione intermedia per matrimonio. L’UT ricordava che il contribuente,
malgrado un richiamo, una diffida raccomandata e una multa di fr. 100.- non
aveva presentato la dichiarazione IC/IFD 1995-96, rendendo così inevitabile
l’emissione di una tassazione d’ufficio. Ricordava inoltre che la tassazione
ordinaria 1993-94 era stata regolarmente notificata il 27 dicembre 1995 e
l’intermedia il 30 ottobre precedente e che anch’essa era stata emessa
d’ufficio, dopo un’infruttuosa richiesta di documentazione e una multa disciplinare.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede che gli sia data la possibilità
di “inoltrare le tassazioni in base alle perdite e profitti delle sue attività”,
che negli anni 1993-94 hanno registrato perdite per fr. 220’000.-.
-
Diritto
applicabile
5.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art.
324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale
prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della
nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto
precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a
partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di
reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si
tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi,
Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV.,
La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
5.2.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una
norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo
l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412;
inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni
procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di
procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione
delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v.
anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Nella fattispecie, tutte
le decisioni sono state notificate dopo il 1° gennaio 1995, per cui sia la
procedura di reclamo sia quella di ricorso sono rette dal nuovo diritto, segnatamente
dagli art. 206 ss. e 227 ss. LT 1994. Anche in materia di imposta federale
diretta sono applicabili le disposizioni procedurali contenute nella nuova
legge.
- Ricevibilità
6.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità
di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà
la decisione di irricevibilità.
6.2
L'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta
cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono
che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione
d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per
iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
6.3.
Nel caso in esame è
pacifico che lo scritto del 12 febbraio 1996 del fiduciario, al quale nel
frattempo il contribuente aveva affidato il mandato di allestirgli la contabilità,
quand'anche lo si volesse considerare un reclamo, sarebbe da considerare manifestamente
tardivo sia nei confronti della tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 notificata
il 30 ottobre 1995 a valere dal 1° gennaio 1994, sia nei confronti della tassazione
intermedia per matrimonio, a valere dal 9 maggio 1994, pure notificata il 30 ottobre
1995, sia della tassazione IC/IFD 1995-96, ma anche della nuova notifica della
tassazione IC/IFD 1993-94, questa volta a valere dal 1° gennaio 1993, avvenuta
il 27 dicembre 1995.
6.4.
Né dagli atti dell'incarto
né dal ricorso risultano per altro motivi idonei a sostanziare la restituzione
del termine (cfr. consid. 6.2). Tale non è la mancata tenuta a giorno e quindi
la mancata presentazione della contabilità, quanto meno nella misura in cui ciò
è dipeso da negligenze amministrative del contribuente.
- Revisione
A titolo abbondanziale si
rileva, infine, che è da escludere anche la presenza, nel caso concreto, di uno
dei motivi che eccezionalmente possono aprire la via del rimedio straordinario
della revisione, quali ad esempio la scoperta di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi (art. 232 cpv. 1 LT; art. 196 cpv. 1 LT 1976; art. 147 cpv. 1
LIFD).
D'altra parte il rimedio
giudico straordinario della revisione deve essere escluso, se l'istante, ove
avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa,
avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di
revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art. 196 cpv. 2 LT 1976; art. 147 cpv.
2 LIFD; inoltre, per tutte, CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z., con
riferimenti).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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