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Numero d'incarto:
80.1996.180
Data decisione, Autorità:
25.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00180
Lugano
25 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 5 settembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
, __________ -
__________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione di Bellinzona esponeva a __________ e
__________ __________, oltre all’importo delle indennità per perdita di
guadagno per il servizio di protezione civile e le indennità di disoccupazione,
un reddito d’altra fonte di fr. 12’000.-- di media annua, che veniva poi
ridotto a fr. 5’000.-- (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, domiciliato negli __________
__________ dal 1° gennaio 1996, fa presente, da un lato, di essere in attesa
del divorzio dalla moglie, dalla quale vive separato e, dall’altro, di aver trascorso
gran parte del tempo, a decorrere dal mese di dicembre del 1993, negli __________
__________, fatta eccezione di due brevi periodi in cui ha assolto i corsi
della protezione civile.
-
In occasione
dell’udienza del 2 ottobre 1996 il fratello del ricorrente ha dichiarato a
questa Camera che il ricorrente ha soggiornato pressoché ininterrottamente
negli __________ __________ dall’inizio del 1995, segnatamente il __________,
dove ha lavorato con regolare permesso di lavoro per ditte estere e che dal 1°
gennaio 1996 è titolare di un permesso che gli consente di lavorare anche per
ditte statunitensi. Ha inoltre prodotto copia della dichiarazione d’imposta
presentata all’autorità fiscale californiana per il 1995, dalla quale risulta
un reddito lordo di oltre $ 45’000.-- e un reddito netto di circa $
21’000.--,imposto in quello Stato.
Preso atto di questa nuova
situazione di fatto, l’ Ufficio di tassazione ha dichiarato di rettificare la
tassazione intermedia per partenza dalla Svizzera dal 1° gennaio 1996, emessa
il 9 settembre ma non ancora notificata, facendola decorrere già dal 1° gennaio
1995.
In simili condizioni il
ricorso per il periodo 1995-96 diventa privo di oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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