AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.222
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00222
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 22 novembre 1996
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, inoltrata in data 15 marzo 1995, __________, gendarme alle
dipendenze dello Stato del Canton Ticino, chiedeva, fra l’altro, la deduzione
dal reddito imponibile di un importo di fr. 27’307.70 per l’IC e di fr.
25’307.70 per l’IFD, a titolo di “spese per malattia, infortunio o invalidità”;
la spesa in questione si riferiva a cure dentarie prestate nel 1994 dal dott.
__________ di __________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione dell’11 marzo 1996, l’Ufficio di
tassazione di __________ non ammetteva le detrazioni fatte valere dal
contribuente, ritenendo che non ne fossero adempiuti i presupposti.
In seguito a reclamo del
15 marzo 1995, l’autorità di tassazione modificava la tassazione IFD, con
decisione del 25 ottobre 1996, nella quale ammetteva la deduzione delle spese
per cure dentarie, nella misura di fr. 10’155.– in media annua. Quanto
all’imposta cantonale, ne negava per contro la deducibilità, richiamandosi alla
giurisprudenza di questa Camera.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede nuovamente la
detrazione dal proprio reddito imponibile delle spese sostenute per sottoporsi
alle cure del dott. __________. Spiega come si sia rivolto al dentista varesino
dopo avere invano consultato numerosi specialisti ticinesi, che non erano
riusciti ad alleviare i forti dolori alla schiena da lui sofferti. Solo il
dott. __________ era infine stato in grado di ricondurre tali dolori ad
un’anomalia occlusale della mandibola. Da tale situazione discenderebbe,
secondo il ricorrente, la qualifica delle cure dentarie come vero e proprio
trattamento medico per la cura della malattia da lui patita.
Nelle sue osservazioni del
23 dicembre 1996, la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle
finanze e dell’economia propone di respingere il gravame.
- 3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. “deduzioni
organiche”, cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere
extrafiscale: vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per
il mantenimento del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione
pertanto sarebbe esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece
ugualmente dedotte dal reddito, in particolare per esigenze di politica sociale
(Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn,
Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di “spese per malattia, infortunio o invalidità”, ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op. cit., p.
94 e giurisprudenza citata).
3.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
“La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza”
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che “le spese che entrano in linea di conto sono
quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia,
infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione
federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o
per le persone al cui sostentamento egli provvede”. La Commissione conclude
pertanto che “le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad
esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione” (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1,
del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della nuova
legge tributaria, in: Borghi (a cura di), La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, p. 38; cfr. anche la recente CDT n. 80.96.00043
del 10 maggio 1996 in re I.M.).
- Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994,
questa Camera ha già avuto occasione di escludere che le spese per le cure
dentarie abbiano il carattere di “spese per malattia, infortunio o invalidità”
(CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.; CDT
- ..__________ del 22 agosto 1996 in re G.F.; CDT
- 80.96.00090 dell'11 ottobre 1996 in re F. e D.Q.).
4.1.
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve a riconoscere
una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento specialistico (terapia)
ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo decorso più sopportabile,
nella misura in cui non è più possibile una cura con mezzi ragionevoli. I
capoversi da 2 a 6 dell'art. 12 LAMI (art. 25 LAMal dal 1° gennaio 1996)
disciplinano le prestazioni minime o obbligatorie (Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, p. 278; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 178).
4.2.
Le misure dentarie non
costituiscono, in linea di principio, trattamenti medici, sicché le casse
malati non hanno l'obbligo di assumerle a proprio carico.
Secondo la giurisprudenza,
il trattamento dentario è una misura terapeutica applicata all'apparato
masticatorio. Sotto il profilo del diritto alle prestazioni dell'assicurazione
contro le malattie, poco importa che la prestazione sia praticata da un
dentista o da un medico. Neppure è determinante la causa dell'affezione da
curare. Il fatto che una misura dentaria sia resa necessaria da una malattia la
quale deve essere oggetto di un trattamento medico non è neppure decisivo, così
come sono irrilevanti le prevedibili incidenze del trattamento dentario sullo
stato di salute dell'assicurato, come la prevenzione di un'affezione
dell'apparato digerente o le conseguenze favorevoli che il trattamento può
avere sull'evoluzione di una tale malattia.
Neppure la circostanza che
il trattamento dell'apparato masticatorio costituisca una misura preliminare e
necessaria per l'esecuzione del trattamento medico di una malattia basta a far
venir meno il carattere dentario della misura stessa (DTF 116 V 114 e
giurisprudenza citata; inoltre Maurer, op. cit., p. 281).
4.3.
Sulla base delle considerazioni
che precedono, la Divisione delle contribuzioni ha pertanto emanato una
circolare in cui circoscrive le spese per cure dentarie deducibili alle sole
spese rientranti nell'elenco delle prestazioni obbligatorie incondizionate e
condizionate (Circolare n. 25 del 20 aprile 1995 concernente la
deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p. 6).
4.4.
Nella fattispecie,
l'autorità di tassazione ha pertanto correttamente negato la deducibilità delle
spese per cure dentarie.
Dalla documentazione agli
atti risulta infatti che il ricorrente si è rivolto al dott. __________, dopo
avere consultato numerosi specialisti ticinesi (ortopedico, internista,
reumatologo, neurochirurgo, neurologo), per curare una lombosciatalgia che gli
aveva causato forti dolori e ne aveva pregiudicato la capacità lavorativa. Il
dott. __________, specialista in stomatologia, l’aveva sottoposto a diversi
esami, giungendo alla conclusione che la patologia da cui il signor __________
era affetto era provocata da una “alterazione funzionale del sistema
stomatognatico”. Aveva pertanto proceduto ad un importante intervento
odontoiatrico, che prevedeva in particolare l’estrazione di un dente e la
rimozione di tutte le otturazioni.
Come si è già avuto modo
di rilevare, peraltro, la giurisprudenza del Tribunale federale nega che i
trattamenti dentari possano considerarsi trattamenti medici ai sensi della
LAMI, senza che siano determinanti l’eventuale circostanza che un simile trattamento
sia stato reso necessario da un pregiudizio della salute che, in quanto tale,
deve essere oggetto di un trattamento medico ed il fatto che il trattamento
dentario formi una cosa sola con il trattamento della malattia (DTF 116
V 117).
La sola questione decisiva
è che si tratti di una misura applicata all’apparato masticatorio, cosa che
nella fattispecie non può essere messa in discussione.
4.5.
Non occorre pertanto
invocare gli articoli 19bis cpv. 1 e 21 cpv. 1 LAMI, che affermano
il principio della territorialità per il riconoscimento delle spese mediche da
parte delle casse malati. Se anche le prestazioni di cui il ricorrente ha
beneficiato in Italia fossero state effettuate da un dentista svizzero con
diploma federale, ugualmente le stesse non rientrerebbero nel campo di
applicazione della norma qui in esame.
Alla luce di tale
presupposto deve essere letta la dichiarazione del 3 luglio 1996 della Cassa
malati __________, secondo cui se il trattamento effettuato presso lo studio
odontostomatologico del dott. __________ fosse stato effettuato in Svizzera “la
Cassa malati __________ avrebbe verosimilmente potuto corrispondere alcune
prestazioni, in applicazione delle proprie disposizioni interne”. La
partecipazione della Cassa alle spese dell’assicurato sarebbe infatti stata
rientrata, in tale evenienza, nel novero non delle prestazioni obbligatorie
bensì di quelle statutarie, cioè complementari (cfr. a tale proposito Maurer,
op. cit., p. 277; Locher, op. cit., p. 177). Ebbene, secondo la
concezione su cui si fonda il nuovo diritto dell’assicurazione contro le
malattie, rientra nel diritto delle assicurazioni sociali solo la cura obbligatoria
delle malattie, mentre l’assicurazione complementare esula da tale ambito giuridico
(cfr. artt. 1 cpv. 1 e 25 ss. LAMal; Locher, op. cit., p. 178).
4.6.
Questa Camera si è anche
già confrontata con l’ulteriore censura del ricorrente, che invoca una identica
interpretazione della nozione di spese di malattia secondo le leggi
federale e cantonale.
Sebbene, infatti, il
tenore letterale delle disposizioni della LT e della LIFD sia pressoché
identico, si deve tuttavia ricordare come un'interpretazione divergente di norme
simili di diritto federale e cantonale sia considerata dallo stesso Tribunale
federale come non arbitraria (ASA 61 p. 79, 27 p. 294; CDT n.
..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.).
4.7.
Né può portare ad una
diversa conclusione l’argomento ricorsuale secondo il quale “il ricorrente
dispone di un salario appena sufficiente a coprire i bisogni della propria
economia domestica (moglie e due figli)”, ragione per cui i costi per la
cura dentaria gli arrecherebbero un grave pregiudizio finanziario.
A tale proposito, si
ricorda infatti al contribuente che fino al periodo fiscale precedente non era
ammessa in deduzione alcuna spesa per malattia od invalidità, rientrando tali
costi nella categoria delle spese per il mantenimento del contribuente e della
sua famiglia, la cui deduzione era esplicitamente esclusa dalla legge (art. 32
lett. a LT 1976; cfr. anche Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, n. 20 ad § 25 LT-ZH, p. 338). La
disposizione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994, introdotta dal
legislatore cantonale con effetto solo a partire dal periodo fiscale 1995/96,
introduce una deroga al principio per cui i costi di mantenimento non sono
deducibili, ma solo nella misura in cui sia il legislatore stesso a volerlo.
Tutti i costi che non rientrano nel campo di applicazione di detta norma devono
perciò continuare ad essere qualificati spese di mantenimento proprie e dei
propri familiari.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster