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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.226
Data decisione, Autorità:
13.01.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00226
Lugano
13 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 28 novembre 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che
il 19 agosto 1996 l’ Ufficio di tassazione notificava a __________ la tassazione
IC/IFD 1995-96, in cui le esponeva d’ufficio quale unico fattore di reddito un
reddito d’altra fonte di fr. 20’000.--;
-
che
il 3 settembre 1996 la contribuente presentava reclamo in tempo utile;
-
che
con decisione del 25 novembre 1996 l’ Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo
e riduceva il reddito imponibile a fr. 6’422.--, cioè a un importo inferiore al
minimo imponibile;
che con tempestivo ricorso del 28 novembre 1996 __________ avversa nuovamente la
notifica di tassazione del 19 agosto 1996, lamentando tra l’ altro gravi ripercussioni
sui suoi interessi e altri soprusi di cui sarebbe vittima;
che il ricorso presentato dalla __________ è manifestamente privo d’oggetto,
poiché l’ Ufficio di tassazione con l’impugnata decisione su reclamo del 25 novembre
1996 ha riformato la contestata notifica di tassazione e stabilito che la
contribuente è esente da imposta in quanto il suo reddito è inferiore al reddito
minimo imponibile;
che pertanto non mette conto entrare nel merito delle ulteriori lamentele;
che in ogni caso - si rileva a titolo del tutto abbondanziale - eventuali
illeciti penali accennati nel ricorso (“Abuso di Funzione e di Potere, Abuso di
ufficio e Falsificazione”) non sono di competenza di questo Tribunale, come non
lo sono nemmeno gli eventuali aspetti di natura civile (risarcimento di
presunti danni materiali e morali);
che neppure la decisione in materia di concessione dei sussidi per la cassa
malati è, con ogni evidenza, di competenza di questa Camera;
-
che
comunque l'autorità incaricata dell'applicazione di quella legge non potrà non tener
conto dell’esito del reclamo consegnato nella decisione dell' Ufficio di tassazione
del 25 novembre 1996;
-
che
infine le numerose esecuzioni per imposte scadute pendenti nei confronti della
ricorrente non possono minimamente riguardare le imposte IC/IFD 1995-96, poiché
non ancora passate in giudicato, ma che, come ha potuto accertare questa
Camera, esse concernono unicamente imposte relative a precedenti periodi fiscali;
che, vista la situazione economica della ricorrente, si fa astrazione in via
eccezionale dall’accollare alla parte soccombente spese e tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile
in quanto privo d’oggetto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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